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Internidi Giuseppe Regalzi (Regalzi)
pubblicato il 6 febbraio 2009 alle 10:30 dallo stesso autore - torna alla home

La legislazione d’urgenza, ancora in bozza, prevede il divieto di rifiutare o sospendere a un paziente l’alimentazione e l’idratazione. Il capo dello Stato sarebbe intenzionato a non firmare. Ma soprattutto: una legge del genere sarebbe “illegale” nel caso Englaro. Ecco perché

eluanaengralogx7 Eluana e quel decreto che non si può fareCom’era largamente prevedibile, il ricovero di Eluana Englaro nella clinica «La Quiete» ha reso ormai frenetici i tentativi del fronte integralista di bloccare l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Milano aveva autorizzato i rappresentanti legali della donna a disporre l’interruzione dell’alimentazione artificiale. Le iniziative si infittiscono: il collaudato duo Sacconi-Roccella cerca un pretesto per negare che «La Quiete» sia in possesso delle «qualità tecniche necessarie», mentre la Procura di Udine, nella persona del Procuratore della Repubblica Antonio Biancardi, sarebbe pronta ad aprire un fascicolo: Biancardi, a quanto si dice, intenderebbe «interrogare familiari e amici della ragazza, per verificare la reale volontà di Eluana – come ha sempre detto il padre – di non accettare una vita vegetativa»; sarebbe interessante sapere a che titolo, visto che questi accertamenti sono stati già compiuti dalla Corte d’Appello, cui li aveva affidati la Cassazione con la sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748.

UN DECRETO LOW COST - Ma al centro della scena c’è senza dubbio il decreto legge che il Governo si apprestava a varare (e che oggi viene definito “improbabile” a causa dei dubbi di Napolitano e Fini), e che nelle intenzioni dovrebbe impedire la morte di Eluana, stabilendo fin da subito l’illegittimità della sospensione di alimentazione e idratazione artificiali, senza attendere la promulgazione della legge attualmente in discussione in Parlamento (il testo anticipato del decreto recita infatti: «L’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere rifiutate dai soggetti interessati o sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi»). La notizia ha destato sorpresa, perché ancora il 4 febbraio Palazzo Chigi sembrava contrario a questo passo (Claudio Tito, «Ma Berlusconi dice no al decreto per salvarla. “Non possiamo rischiare un conflitto tra poteri”», La Repubblica, p. 2); ma è facile capire cosa abbia vinto gli scrupoli del Presidente del Consiglio: lo stesso giorno «Berlusconi ha dovuto fare i conti personalmente con la telefonata di un importantissimo prelato» (id., «Dubbi del Quirinale sul decreto. Sacconi tenta la mossa a sorpresa», La Repubblica, 5 febbraio, p. 6).

4889d1f4a8766normalkg0 Eluana e quel decreto che non si può fareMA SI PUO’ FARE? - Penso che chiunque sia venuto a conoscenza di queste iniziative si sia chiesto se effettivamente il Governo ha il potere di sovvertire una sentenza definitiva della magistratura – anzi, una sentenza della Suprema Corte, quale è quella citata della Cassazione (di cui il decreto della Corte d’Appello costituisce solo un’applicazione). Abbiamo tutti spesso sentito dire che le leggi (e quindi anche i decreti legge) non possono avere effetti retroattivi; com’è possibile allora che il Governo voglia battere questa strada, e che abbia ricevuto tante sollecitazioni in questo senso? Per la verità, il carattere non retroattivo della legge vale in senso (quasi) assoluto solo per le leggi penali: in particolare, nessuno può essere condannato in base a una norma promulgata dopo il fatto. Nel campo civile (in cui rientra il caso Englaro) la retroattività può invece essere ammessa in certe occasioni. Ma anche qui conosce dei limiti: e forse il principale di questi è la sentenza passata in giudicato. Per la divisione dei poteri dello Stato, infatti, la magistratura non può sostituirsi al legislatore abrogando le norme esistenti (non lo ha fatto nemmeno nel caso Englaro, nonostante quello che incredibilmente ancora si sente ripetere), e il legislatore viceversa non può invadere il campo della magistratura rendendo inoperative le sue sentenze. Se fosse altrimenti, il diritto del cittadino di ottenere un giudizio definitivo e immutabile riceverebbe una ferita insanabile (si veda in proposito una splendida sentenza del Consiglio di Stato pronunciata nel 1993: vi si parla di giustizia amministrativa, ma il discorso vale anche pienamente per quella civile).

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