Stato-mafia, l’ombra dell’annullamento del processo

C’è un’ombra pesante sul processo sulla trattativa Stato-mafia in corso a Palermo, dopo la testimonianza (senza precedenti) del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il rischio è quello dell’annullamento, come riporta il Messaggero, a causa della decisione della Corte d’Assise di Palermo di negare all’ex ministro dell’interno Nicola Mancino la possibilità di partecipare alla deposizione (stessa decisione adottata per i boss Riina e Bagarella, che avevano chiesto di assistere, seppur in videoconferenza, così come avviene per le udienze).

Uno scenario rievocato da Nicoletta Piergentili e Massimo Krogh, i legali dell’ex capo del Viminale (imputato per falsa testimonianza. «L’eccezione di nullità è una mina vagante, ci riserviamo di chiederla, qualora alla fine del processo andasse male».  In realtà, non è una novità. Anche se già il presidente della Corte, Alfredo Montalto, aveva negato lo scenario. Nessun rischio di nullità, aveva assicurato, precisando come fossero state tutelate le prerogative del capo dello Stato. Così come prevede la Costituzione e la Corte dei diritti dell’uomo.

 

Stato-mafia: Il giorno dell'interrogatorio di Giorgio Napolitano
Daniele Leone / LaPresse

 

STATO-MAFIA, L’OMBRA DELL’ANNULLAMENTO –  Eppure, i legali insistono, codice di procedura penale alla mano. Richiamando  l’articolo 178 , che al terzo comma impone «l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante». Pena «la nullità» del processo.  

Se l’articolo 205 dello stesso codice prescrive la deposizione al Quirinale per il capo dello Stato («è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato»), non esistono però norme chiarissime a regolare le modalità esatte della testimonianza, chiarisce il Messaggero. Se Montalto ha fatto riferimento all’articolo 502 sull’ascolto di un teste impossibilitato a comparire in aula, è stata poi riconosciuta una specie di immunità alla sede del Quirinale. I boss, tra l’altro, non sono presenti fisicamente nell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo (solo in videoconferenza): per logica, «la loro presenza risulta incompatibile nella sede del Quirinale», aveva precisato Montalto. Allo stesso modo la partecipazione a distanza è prevista solo «per le attività svolte nell’aula d’udienza». Tradotto, per la Corte non c’erano rischi di annullamento. Quelli che continuano a rilanciare i legali di Mancino. Una richiesta di nullità sul quale potrebbe convergere anche Luca Cianferoni, avvocato di Riina. 

TUTTI I DUBBI – Già dopo la decisione della Corte di impedire la presenza dei tre imputati, erano emerse non poche perplessità. Sentito da Sandra Amurri dal Fatto QuotidianoPaolo Ferrua, docente di Diritto procedura penale nell’Università di Torino, tra i maggiori esperti di “giusto processo”, aveva spiegato

 «Regola generale è che le norme del Codice di procedura penale vadano interpretate sin dove è possibile in modo conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea. Tuttavia ove vi fosse un conflitto non sanabile fra il codice e la Costituzione o la Convenzione, in via interpretativa il giudice non può disapplicare le disposizioni del codice, ma deve sollevare questioni di legittimità costituzionale». Il Fatto ricordava poi le norme: «Sul piano costituzionale fondamentale è il diritto di difesa tutelato dagli articoli 24 e 111 e protetto dall’art. 6 della Convenzione. Non sono previste eccezioni per processi di criminalità organizzata, né in rapporto a prerogative del presidente della Repubblica. La Costituzione sul punto tace, non prende in considerazione l’ipotesi che un capo di Stato possa testimoniare». 

Il docente chiariva poi il rischio che si aprisse un precedente, «un’eccezione al diritto di difesa». Si leggeva: «È vero che l’art. 146 bis fa riferimento diretto (per la partecipazione in via telematica, ndr) ad attività svolte in aula di udienza, ma questo non impedisce che si applichi in via analogica». Tradotto, il rischio di sollevare problematiche legate alla presunta violazione del diritto di difesa non si poteva escludere. 

GLI SCENARI –  Di certo, adesso il processo andrà avanti, ma il rischio nullità resterà un’ombra sul processo. Se Mancino, al termine del primo grado, venisse condannato, i legali potrebbero rilanciare la richiesta di annullamento, motivandola nel secondo grado. E anche in caso di respingimento dei giudici, potranno ripresentare il ricorso in Cassazione. Una prospettiva temuta dai pm palermitani che rappresentano l’accusa al processo.

 

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