Articolo 18, ecco cosa cambia
06/09/2011 - Una scheda per comprendere quali saranno le differenze in caso di approvazione delle modifiche Eccoli, i cambiamenti. Quando l’articolo 8 della manovra di Silvio e Giulio diventerà legge il diritto del lavoro italiano subirà molti cambiamenti: il contratto di prossimità
Una scheda per comprendere quali saranno le differenze in caso di approvazione delle modifiche
Eccoli, i cambiamenti. Quando l’articolo 8 della manovra di Silvio e Giulio diventerà legge il diritto del lavoro italiano subirà molti cambiamenti: il contratto di prossimità introduce un diritto alla deroga e una specie di federalismo contrattuale, che regala molto potere ai delegati sindacali all’interno delle aziende. Il Fatto quotidiano ci spiega cosa cambia per piccole, medie e grandi imprese:
LE GRANDI:
P er le grandi aziende, dove più frequente è la presenza delle Rsu e del sindacato, la norma varata dal Senato potrebbe avere l’impatto minore. Anche se l’esperienza recente fa pensare il contrario. Del resto, la norma è ritagliata sul modello Fiat. Pomigliano e Mirafiori avrebbero dovuto essere delle eccezioni e invece sono diventate legge. Il diritto di licenziare, aggirando l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, è solo una delle possibilità che la manovra consente perché nel comma 2 dell’articolo 8 l’elenco delle materie “deroga bili” è ben più lungo è importante: orario di lavoro, mansioni, turnistica, modalità di assunzione fino al controllo mediante apparecchi audiovisivi. Basterà che la maggioranza delle Rsu dei sindacati firmatari dell’accordo (così sembra dalla lettura letterale del testo) dia parere favorevole e “le disposizioni di legge” così come “le regolamentazioni contrattuali” e “c o n t ra t t u a – li” vengono modificate e applicate diversamente. La legge incorpora anche l’accordo del 28 giugno a riprova della volontà di coinvolgere i sindacati che, come sostiene il senatore Ichino, dovrebbero tutelare maggiormente. Secondo la Cgil, però, l’accordo è vanificato proprio per il fatto di garantire deroghe alla legge, mentre l’intesa le permetteva solo rispetto al contratto nazionale a sua volta indicato come la fonte primaria degli accordi collettivi. Ora, contratto nazionale e contratto aziendale vengono di fatto parificati con evidente svuotamento del primo da parte del secondo.
LE MEDIE:
N elle medie aziende le novità sono analoghe alle grandi. I contratti nazionali e le leggi potranno essere derogate, con accordi aziendali oppure con accordi territoriali per zone omogenee (si pensi al nord-est, ad esempio). Nel loro caso, però, essendo meno presenti le Rsu – per lo più diffuse nelle grandi aziende – sarà particolarmente rilevante il ruolo dei delegati nominati dal sindacato di appartenenza a cui viene conferita una responsabilità pesante. Proprio l’ampiezza delle materie oggetto della norma permette questa analogia perché per molte di queste – mansioni, audiovisivi, orario di lavoro – non c’è distinzione tra grande e piccola impresa.
LE PICCOLE:
S econdo i giuslavoristi proprio nelle piccole ci sarà la spinta a una maggiore contrattazione in deroga. E se è vero che per quanto riguarda l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non si sentirà alcuna differenza, per quanto riguarda le norme sul mansionamento, sulla disciplina dei contratti a termine, sulle collaborazioni, sugli orari, in cui la disciplina è analoga alle altre imprese, le modifiche possono essere stravolgenti. Per la semplice ragione che, molto spesso, nelle piccole imprese il sindacato non c’è o, se c’è, è rappresentato da uno o due delegati nominati. Per chi si occupa di diritto del lavoro è facile prevedere che su di essi si scaricherà una pressione enorme così come sarà facile avere sindacati di comodo che possono firmare qualunque deroghe alle tutele. I delegati, di fronte alle richieste aziendali e magari di fronte alla minaccia di chiusura o di delocalizzazione, si sentiranno in dovere di firmare qualunque cosa. Il problema potrebbe essere aggirato con la firma di accordi territoriali che coinvolgano le aziende di una determinata zona. Ma la norma non impedisce che di fronte a tali accordi se ne possano siglare altri più limitati a una sola azienda. In tal modo, sostengono gli avvocati del lavoro, la contrattazione non è più controllabile, anche la possibilità di impugnare un licenziamento si fa molto, molto più difficile.












salsena
17 marzo 2012 alle 19:54
sono un operaio metalmeccanico lavoro con una azienda subappalto nei stabilimenti di FINCANTIERI S.P.A faccio il pendolare dal 1996 e non sapete che vuol dire lavorare con i piedi nell’acqua in inverno e a 40,50 gradi di caldo quando le lamiere in ferro della nave si riscaldano al sole x 8 ore! rispondo al marrocchino! diretto a voi extracomunitari NON SONO RAZZISTA! ANZI MANGIO INSIEME E DORMO IN CAMERA INSIEME AD UN ERITREIANO! ma la verità è questa: noi siamo rovinati primo x causa vostra e poi anche x i politici, loro hanno le tasche piene noi lavoriamo x sopravvivere non x vivere! e se ci fossero licenziamenti facili state ben sicuri che verrà la fine del mondo prima del dovuto. PIU LADRI, PIU RAPINE, PERSONE CHE PER VIVERE LORO DERUBERANNO E AMMAZZERANNO GLI ALTRI SE NE SARA IL CASO. dunque cari politici voi che siete già sazi e non credete i digiuni! cercate solo di far quel che è giusto, ma x il popolo italiano non solo ed esclusivamente x voi!!!