Visita <a href="http://www.liquida.it/" title="Notizie e opinioni dai blog italiani su Liquida">Liquida</a> e <a href="I widget di Liquida per il tuo blog">Widget</a>
Internidi Francesco Burzo (Scostumato)
pubblicato il 29 dicembre 2008 alle 16:30 dallo stesso autore - torna alla home

Sul caso Reggiani la recente pubblicazione della sentenza ha scatenato un putiferio per le presunte attenuanti concesse all’omicida a seguito della “strenua resistenza della vittima”. Follia della corte o bufala dei giornali?

Nei giorni scorsi un titolone gigantesco, campeggiante sul sito del Messaggero, recitava le seguenti parole “La Corte d’Assise: «Giovanna Reggiani si è difesa, un’attenuante per Mailat»”. Basta un po’ di cultura giuridica per sapere che stor 12311758 58040 Il caso Reggiani e la bufala dellattenuantela resistenza della vittima non può mai essere considerata un’attenuante nel nostro ordinamento, ed infatti, in totale contraddizione con quanto affermato nel titolo, l’articolo diceva che:

“La Corte, nella parte finale delle motivazioni della sentenza, dopo aver descritto l’omicidio nel dettaglio, spiega in sostanza perché a Mailat non è stato dato l’ergastolo. Mailat «era soltanto ventiquattrenne e incensurato e l’ambiente nel quale era vissuto era del tutto degradato».”

Confrontando questo brano con quanto riportato anche da altri quotidiani, risulta palese perciò che Mailat ha ottenuto le attenuanti generiche grazie alla sua giovane età, alla fedina penale pulita e al degrado dell’ambiente in cui era vissuto. Tutto il contrario di quanto il severo titolo lasciava intendere.

E l’«attenuante» costituita dalla resistenza della Reggiani che fine ha fatto? All’interno dell’articolo non ce n’è traccia ma si legge invece che:

“«La Corte – si legge nelle motivazioni della sentenza – pur valutando la scelleratezza e l’odiosità del fatto, commesso in danno di una donna inerme, e da un certo momento in poi esanime, con violenza inaudita non può non rilevare che sia l’omicidio, che la violenza sessuale, limitata alla parziale spoliazione della vittima e ai connessi toccamenti, sono scaturiti del tutto occasionalmente dalla combinazione di due fattori contingenti: lo stato di completa ubriachezza e di ira per un violento recente litigio sostenuto dall’imputato, e la fiera resistenza della vittima». Secondo la terza Corte di assise «in assenza degli stessi (i due fattori contingenti) l’episodio criminoso, con tutta probabilità, avrebbe avuto conseguenze assai meno gravi»”.

Pertanto la strenua difesa della Reggiani è venuta alla luce non per consentire ai giudici di inventarsi un irragionevole sconto di pena, bensì per ricostruire l’elemento soggettivo dell’omicidio ed escluderne la premeditazione. Tra le altre cose, il fatto che la vittima avesse opposto resistenza non ha affatto alleggerito la posizione dell’imputato ma l’ha aggravata, poiché Mailat è stato condannato anche per stupro. I commenti indignati dei lettori del sito del Messaggero e le concitate esortazioni a compiere giustizia sommaria al posto di giudici scellerati lasciano tuttavia intendere che il messaggio che è passato è ben diverso dal contenuto reale della sentenza. La “svista” giuridica in cui si è imbattuto il Messaggero viene ripetuta, seppur con termini leggermente diversi, dal Corriere Della Sera che parla di uno sconto di pena dovuto alla difesa della Reggiani. Il titolo però presenta un elemento in più, cioè che la presunta riduzione sarebbe stata determinata anche dal fatto che l’assassino era ubriaco.

Questa fantasiosa interpretazione è totalmente incompatibile con la disciplina del codice, che stabilisce che l’ebbrezza può escludere o diminuire la responsabilità dell’imputato solamente quando è stata provocata da forza maggiore o caso fortuito (art. 91 c.p.). All’infuori di questa ipotesi, gli articoli 92 e 94 stabiliscono rispettivamente che: “L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.” e normale 1ybxfkw8Mailat Il caso Reggiani e la bufala dellattenuante“Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.”. Confrontando il titolo del Corriere con quanto estratto dall’articolo del Messaggero, appare evidente che anche l’ebbrezza, come la resistenza della vittima, sia venuta alla luce non certo per consentire ai giudici d’inventarsi un’attenuante, bensì per dimostrare che il proposito omicida di Mailat era sorto in seguito alla resistenza della vittima ed a causa dell’ubriachezza. Tutto ciò dimostra che Mailat ha commesso senza dubbio un omicidio volontario, di cui è stato ritenuto pienamente responsabile e di fatto condannato a 29 anni, ma non certo un omicidio premeditato, che sarebbe stato punito invece con l’ergastolo. Nessuna attenuazione di pena dunque, poiché il fatto commesso è proprio riconducibile ad un’altra fattispecie delittuosa. Anche in questo caso l’articolo rivela le reali ragioni per cui sono state concesse le attenuanti generiche, con in più lo show arringapopolo di Gasparri, che afferma che da oggi in poi non crederà più nella magistratura e ne approfitta per ribadire la necessità di un’immediata riforma giudiziaria. Forse si è fermato alla lettura dei titoli anche lui. Discorso pressochè identico può essere tenuto riguardo agli articoli che Repubblica, Il Mattino e la maggior parte dei quotidiani nazionali hanno dedicato all’argomento: titoloni grondanti indignazione verso un’inesistente attenuante che poi scompare nel relativo articolo, lasciando il posto alle ragioni effettive della sentenza. Alla luce di simili esempi di ingannevole sensazionalismo giornalistico andrebbe magari riconsiderato anche lo scalpore destato da un recente sondaggio, secondo cui 1 italiano su 3 avrebbe smesso di avere fiducia nella magistratura.

12 commentistampa - fallo leggere