In Italia non mancavano gli strumenti legislativi atti a sanzionare gli autori di abusi sessuali su minori, ma il termine “pedofilia” non era scritto nel codice penale. Se si doveva scrivere, non si capisce perché dovesse valere solo per la vittima inferiore ai dieci anni. Non si capisce senza immaginare una premura maldestra e priva di ogni assunzione di esperienza comune e scientifica: caratteristica del legiferare per assunzione di suggestioni.
L’onorevole Alessandro Pagano (Pdl) è primo firmatario di una proposta di legge dal titolo “Misure per la prevenzione e la sensibilizzazione alla lotta contro la pedofilia e per il contrasto dei reati di
pedofilia culturale connessi agli abusi sessuali sui minori”.
Gli articoli del testo sono quattro. L’art. 3 e l’art. 4 inaspriscono le pene già esistenti per il reato di “atti sessuali con minore“, ma è l’art. 1 quello che introduce per la prima volta la parola “pedofilia” nel nostro codice penale, esattamente all’art. 609 quater, nel punto in cui gli “atti sessuali con minorenni” troverebbero aggravante se la vittima sia inferiore ai dieci anni: “Nella rubrica dell’art. 609-quater del codice penale, dopo le parole «Atti sessuali con minorenne», sono inserite le seguenti: «e pedofilia»”. Questa sarebbe “pedofilia“; se la vittima ha dieci anni e un giorno, non lo sarebbe più. La fattispecie degli “atti sessuali con minori” avrebbe, dunque, un nome nuovo se la vittima è inferiore ai dieci anni: “nuovo” perché non corrisponde a quello che comunemente si intende per “pedofilia“, e che si estende – con l’età pubere e prepubere – almeno fino ai quattordici anni. L’art. 2, invece, introduce il reato di “pedofilia culturale”: “Dopo l’art. 414 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 414-bis ( Pedofilia culturale) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere o fa l’apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 50.000»”.
Una prima considerazione, mettendo insieme art. 1 e art. 2 di questa proposta di legge. Chi compia abusi sessuali su minori che abbiano più di dieci anni, non commette “pedofilia“; chi pubblicamente istighi a commettere (o faccia apologia dei) reati contro minori di dieci anni e un giorno non commette “pedofilia culturale“; rimangono reati gravi fino a quando la vittima compie i diciotto anni, ovviamente, ma dopo i dieci non è “pedofilia“, e non è previsto alcun inasprimento della sanzione. Nel caso dell’art. 2, poniamo che Tizio metta in atto condotte elogiative e istigative di abusi ai danni di minori (o di
ffonda materiale pedopornografico relativo a vittime) superiori ai dieci anni: non avrà commesso il reato di “pedofilia culturale”. Con quale criterio si è scelto proprio questo limite temporale? Nessuno dei firmatari della proposta di legge, sottoscritta anche da molti membri dell’opposizione, riesce a chiarirlo. Dichiara l’onorevole Alessandro Pagano: “Attraverso questa proposta legislativa intendiamo punire una serie di condotte, soprattutto elogiative e di istigazione, nonché di diffusione e divulgazione, con qualunque mezzo, della cultura della pedofilia, equiparandole ad un crimine contro l’umanità, qual è appunto l’abuso sessuale sui bambini”. E L’onorevole Carolina Lussana (Lega Nord): “La proposta di legge rafforza l’intento della Lega Nord di perseguire in maniera sempre più severa ed efficace la lotta e il contrasto della pedofilia”. E l’Onorevole Paolo Binetti (Pd): “La sessualità infantile, per la delicatezza con cui condizionerà successivamente lo sviluppo della sessualità adulta, esige il massimo rispetto da parte degli adulti, non solo da parte dei genitori e degli educatori che si prendono cura del bambino, ma da parte di una intera società, proprio perché non è ipotizzabile un consenso informato e consapevole del bambino a atti e gesti di cui gli sfugge il senso e il valore progettuale per tutta la sua vita futura”. Bene, ma perché l’inasprimento delle pene scattano solo che la vittima ha un giorno in meno dei dieci anni? Secondo quale criterio? Nessuno lo chiarisce.
Eppure, in Italia, il reato trovava già attenzione nella legge n. 66 del 1996, “Norme contro la violenza
sessuale”, che ha introdotto nel codice penale l’art. 609 quater (”Atti sessuali con minore“) e l’art. 609 quinquies (”Corruzione di minore“), oltre all’art. 609 sexies (”Ignoranza dell’età della persona offesa“) e l’art. 609 decies (”Comunicazione al tribunale per i minori“); e nella legge n. 269 del 1998 (”Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù“), con l’introduzione nel codice penale dell’art. 600 bis (”Prostituzione minorile“), dell’art. 600 ter (”Pornografia minorile“), dell’art. 600 quater (”Detenzione di materiale pornografico“) e dell’art. 600 quinquies (”Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile“). E, allora, che senso ha la proposta di legge che ha come primo firmatario l’onorevole Alessandro Pagano? Praticamente nessuno, tanto più che, relativamente ai limiti di età, l’art. 660 bis estendeva da sedici a diciassette anni il limite massimo di età della vittima. Nessun senso tranne uno: l’introduzione di un termine – “pedofilia” – prima formalmente assente, e qui usato in modo arbitrario, perché taglia fuori le vittime dai dieci anni ai tredici anni, limitandosi ad inasprire le pene per le restanti. A che scopo?
È nelle prerogative del legislatore stabilire categorie sulla base di criteri fornitigli dall’esperienza comune o da quella che si costituisce in scienza. Non si capisce assolutamente donde venga tratto questo limite dei dieci anni, sotto il quale vi sarebbe “pedofilia“, che non vi sarebbe più a dieci anni e un giorno.


























Abusi su minori: dai dieci anni in poi non è più “pedofilia”?…
In Italia non mancavano gli strumenti legislativi atti a sanzionare gli autori di abusi sessuali su minori, ma il termine “pedofilia” non era scritto nel codice penale. Se si doveva scrivere, non si capisce perché dovesse valere solo per la vittima …
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In Italia non mancavano gli strumenti legislativi atti a sanzionare gli autori di abusi sessuali su minori, ma il termine "pedofilia" non era scritto nel codice penale. Se si doveva scrivere, non si capisce perché dovesse valere solo…..
E’ una proposta di legge alquanto ambigua!
…perchè stabilire un limite di età minorile poi?
..ultimamente vagheggia nell’aria una “schizofrenia ministeriale”!
…pazienza!
Mah, sinceramente non vedo il problema: la pedofilia è l’abuso sessuale su un bambino, e a 13-14 anni oggettivamente non si è più bambini. C’è la violenza su minore che è giustamente sanzionata, a volte si arriva alla circonvenzione di incapace. Ma c’è una bella differenza tra abusare di un bambino di 4 anni (che non si può difendere e quindi si parla di “abuso”) e un ragazzo/a di 15 (in questo caso è violenza carnale aggravata).
C’è poi il solito paradosso: se un 22enne fa sesso con una 17enne (consenziente) e le scatta (con consenso)due foto con le poppe di fuori, scatta l’accusa di produzione di materiale pedopornografico anche se non le pubblica in rete, solo la loro esistenza è reato. Mah…