Ti passo Berlusconi

15/02/2011 - Dubbi e misteri sulla telefonata di Berlusconi alla Questura di Milano Premetto che della vicenda Ruby mi sono interessato ben poco: ho letto qualche prima pagina sui giornali, ho visto qualche “tiggì”, ho intercettato qualche battuta di “programmi di approfondimento”

     
 

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Dubbi e misteri sulla telefonata di Berlusconi alla Questura di Milano

Premetto che della vicenda Ruby mi sono interessato ben poco: ho letto qualche prima pagina sui giornali, ho visto qualche “tiggì”, ho intercettato qualche battuta di “programmi di approfondimento” (Vespa, Santoro et similia) tra un cambio canale e l’altro. Del resto, esistono questioni certamente più importanti che non le prodezze e le inclinazioni erotiche dei nostri personaggi politici. Avevo comunque preso atto dai media che Berlusconi aveva pagato una prostituta diciassettenne (ma lui affermava di non sapere che fosse minorenne) e aveva personalmente telefonato alla Questura di Milano – che aveva fermato la stessa prostituta – disponendo che fosse subito rimessa in libertà perché – a suo dire – la ragazza era la nipote del presidente egiziano Mubarak. Per tali ragioni la Procura di Milano aveva indagato Berlusconi per i reati di prostituzione minorile e concussione e ne ha chiesto il giudizio immediato.

STORIA – La vicenda, così come raccontata dai media, presentava qualche punto che lasciava perplessi, primo fra tutti la telefonata: dal tenore delle notizie, alcune delle quali riportavano perfino il testo della conversazione, pareva di capire che il colloquio fosse stato intercettato. Questo voleva dire che almeno uno dei due telefoni era sotto controllo: ma quale, quello della Questura di Milano o quello di Berlusconi? Entrambi i casi erano piuttosto improbabili, tra l’altro l’intercettazione dell’utenza telefonica del capo del governo non è consentita senza autorizzazioni speciali a livello parlamentare. Poi, leggendo qua e là il “testo della telefonata”, emergevano differenze tra una fonte e l’altra. Questo è strano, perché il testo di una conversazione intercettata è frutto di una trascrizione e verbalizzazione, per cui non può cambiare dalla sera alla mattina. RAI Tre riportava la notizia della telefonata in questi termini: “Qualcuno avrebbe chiamato dalla presidenza del consiglio intimando di rilasciare la ragazza che, sempre secondo l’interlocutore romano, sarebbe anche nipote del presidente egiziano Mubarak. Agli agenti viene ordinato di rilasciare la ragazza senza eseguire le normali procedure identificative”. Si parlava quindi di un ordine, di un’intimazione a rilasciare subito la ragazza, indicata come nipote di Mubarak. Altrove, però, comparivano testi diversi. Come quello pubblicato sul sito Vitadidonna, a sua volta asseritamente preso dal Corriere della Sera e dal Messaggero: “Conosciamo quella ragazza, è parente del presidente egiziano Mubarak, sarebbe quindi opportuno evitare che vada in un centro di accoglienza, sarà meglio affidarla ad una persona di fiducia, il consigliere regionale Nicol Minetti se ne occuperà volentieri”.  La “nipote” diventava una parente, l’intimazione si addolciva in un più cortese “sarebbe quindi opportuno”.

COME STAVANO VERAMENTE LE COSE? -  Ebbene, pare che quella telefonata non sia mai stata intercettata, e la cosiddetta “trascrizione” sarebbe molto più semplicemente una ricostruzione fatta dal funzionario Pietro Ostuni, il capo di gabinetto che ricevette la famigerata comunicazione.  Il testo della telefonata, ottenuto dalla ricostruzione del funzionario (e quindi non una vera e propria trascrizione da una registrazione) è questo: “Dottore volevo confermare che conosciamo questa ragazza, ma soprattutto spiegarle che ci è stata segnalata come parente del presidente egiziano Mubarak e dunque sarebbe opportuno evitare che sia trasferita in una struttura di accoglienza. Credo sarebbe meglio affidarla a una persona di fiducia e per questo volevo informarla che entro breve arriverà da voi il consigliere regionale Nicole Minetti che se ne occuperà volentieri”. Come si può notare, nel testo Berlusconi non parlava di “nipote” ma di “parente”, inoltre non diceva che la ragazza è parente di Mubarak ma che “ci è stata segnalata come parente” e non ordinava che fosse affidata alla Minetti ma faceva notare che “sarebbe opportuno evitare… sarebbe meglio affidarla”.

INDAGINI – Se non esiste una trascrizione (perché non esistite un’intercettazione) e l’unico testo depositato in Procura è quello appena visto, vien da chiedersi da dove siano state pescate la storia dell’intimazione e quella della nipote. La questione non è così secondaria come potrebbe apparire: un conto è dire (e quindi assumersi la responsabilità della dichiarazione) che una persona è nipote di Mubarak, altro conto è dire che “è stata segnalata come parente”, affermazione vaga e priva di qualsiasi autoritarietà. Allo stesso modo, un conto è impartire un ordine, altro è manifestare una opportunità (“sarebbe opportuno evitare”) o esprimere una propria opinione (“credo sarebbe meglio”). Difatti la procura di Milano avrebbe ipotizzato la concussione per abuso delle qualità in una situazione idonea a indurre la controparte a compiere un gesto non dovuto.  Una simile prospettazione accusatoria è molto ardita, basta leggere attentamente il testo dell’art. 317 del codice penale per capire che è ben difficile sostenere la sussistenza della concussione con questi presupposti.  Tuttavia un giurista esperto potrebbe intravedere nella mossa un lavoro di finissima arte giudiziaria. Infatti, l’ipotesi di reato della concussione è idonea a giustificare l’attivazione di intercettazioni telefoniche che probabilmente non sarebbero state ammissibili diversamente e che hanno consentito di pervenire all’altra ipotesi di reato, quella legata alla prostituzione minorile. Inoltre la concussione comporta che l’altra parte (in questo caso i funzionari della Questura di Milano) sia vittima, ossia soggetto passivo (o parte offesa) del reato, il che risolverebbe un altro problema: i funzionari che hanno affidato la Ruby alla Minetti sono pubblici ufficiali e in quanto tali avrebbero dovuto rifiutarsi di eseguire un ordine illecito e comunque risponderebbero penalmente delle proprie azioni illecite. Sarebbero dei complici, insomma e bisognerebbe indagare anch’essi, salvo che non s’ipotizzi che siano vittime. E giacché nella concussione dev’esserci una vittima, ossia qualcuno che è costretto o indotto a fare una certa cosa, ecco che ogni pezzo trova una sua sistemazione.

ABUSI - L’aver ipotizzato l’abuso della qualità (e non del potere) consente infine di evitare la competenza del Tribunale dei Ministri e il successivo passaggio dell’autorizzazione parlamentare.  La concussione, quindi, potrebbe essere soltanto lo strumento che è servito ai magistrati per superare qualche problema di natura tecnico giuridica lungo il percorso che ha poi portato alla contestazione del reato di favoreggiamento della prostituzione. Naturalmente queste sono solo speculazioni accademiche: se i giudici milanesi hanno ritenuto di contestare concussione e favoreggiamento della prostituzione, evidentemente ne hanno ravvisati gli estremi.  Tuttavia le considerazioni di cui sopra evidenziano che intorno alla questione della concussione ci sarà una gran battaglia in aula e del resto anche la questione della prostituzione è tutt’altro che pacifica: non è scontata la dimostrazione che Berlusconi sapesse che Ruby era minorenne; non è scontato che abbia avuto rapporti sessuali con lei; non è provato che ci sia stato un pagamento connesso alle prestazioni sessuali eventualmente “erogate” dalla Ruby. Alla luce di queste incertezze lascia perplessi la decisione della Procura di chiedere il giudizio immediato, saltando l’udienza preliminare.  Un rinvio a giudizio disposto dal giudice in udienza preliminare è già un punto a favore dell’accusa, che in questo modo condivide con un giudice terzo la responsabilità di avviare un processo. In una situazione così delicata bisogna essere davvero molto sicuri delle proprie carte, per chiedere di saltare questo passaggio.  Tra l’altro, il giudizio immediato ha ben poco di immediato. Se i tempi sono spediti (e pare che la giustizia milanese li voglia molto spediti) al massimo si guadagna una manciata di settimane e nulla più. Infatti è il dibattimento il luogo in cui si allargano a dismisura i tempi dei processi, non certo l’udienza preliminare. E’ verosimile che la difesa produrrà nutrite liste di testimoni, solleverà decine di eccezioni: il processo non sarà certo una cosa veloce. Poi ci sarà l’appello, quindi il ricorso in Cassazione.  In conclusione, è del tutto fuorviante l’idea – che pare piuttosto diffusa tra la gente – per cui Berlusconi, avendo ordinato alla Questura di Milano di “liberare” Ruby affermando che fosse nipote di Mubarak, possa essere processato e condannato “immediatamente” (e quindi costretto a lasciare il governo prima della fine della legislatura). Probabilmente, in termini temporali, sono molto più pericolosi i processi Mediaset, Mediatrade e Mills, che riprenderanno tutti tra la fine di febbraio e i primi di marzo: una vera e propria batteria di fuoco che aspetta al varco il presidente del consiglio.

     
 

7 Commenti

  1. Gio scrive:

    E’ evidente, visti i precedenti, che le cose andranno per le lunghe: tanto gli avvocati ghedini e longo sono anche onorevoli e quindi li paghiamo Noi comunque. Una certezza: ma se si raccomanda di non mandarla in una comunita’ protetta ma di affidarla alla minetti non e’ perche’ si sa’ benissimo che e’ minorenne? Fosse stata ritenuta maggiorenne non sarebbe stato necessario intervenire! E poi c’era anche la Sig.ra giudice del Tribunale dei minori che aveva disposto l’affidamento in Comunita’ o il trattenimento in loco fino al ritorno delle notizie chieste ai genitori. Durante il processo capiremo molto.

  2. paolo scrive:

    la concussione non avviene per forza attraverso un’intimazione o un’intimidazione. basta il peso politico-economico di chi parla. Ciò che forse si dimentica è che quella telefonata non doveva essere fatta, Mubarak o non Mubarak. E comunque ci sono dei giudici che valuteranno. Lasciamo fare e smettiamo di fare il moviolone al processo prima del processo. Oggi intanto chi ha letto le carte ha detto che le prove ci sono tutte.

  3. jzed scrive:

    le telefonate a una questura son sempre registrate..
    probabilmente il giudice ha la prova evidente proprio in quelle telefonate ke però nn son filtrate in originale ai tg e ai giornali

  4. JFK scrive:

    Questo e’ un paese nel quale possono trovarsi bene solo i veri comunisti ortodossi.
    Se questo e’ un processo, lo e’ solo perchè e’ un processo politico.
    Pensate bene per chi tifare: la magistratura vuole avviare la III repubblica, senza alcun tipo di democrazia.

  5. Mirko scrive:

    Scusa tanto se mi permetto… ma visto che dovevi scriverci un articolo sopra, perché invece di andare a leggere le ‘trascrizioni’ della ‘telefonata in questura’ su “Vitadidonna” (…) o attraverso sunti vari (su siti vari), non ti sei letto direttamente le parti rilevanti degli atti inviati dalla procura al parlamento? Bastava andare qui oppure trovarli facilmente in rete in formato pdf (pù comodo per consultazione e ricerca). Lì c’è tutto, e non avresti dovuto costruire le tue funamboliche ipotesi e teorie sui dubbi più disparati riguardo all’operato e alle ragioni della magistratura – a meno che, ovviamente, il tuo ‘scopo’ non fosse proprio quello di perseguire ‘fini ideologici’ (‘ideologia’ si fa per dire…) sollevando proprio dubbi e perplessità sull’operato della magistratura (per la seconda volta di fila, tra l’altro, dopo il tuo precedente “Terzo Potere”), nonostante questa rubrica si chiami “Doktor Debunker” e dovrebbe invece fare l’esatto opposto, cioè ‘smontare’ in maniera imparziale teorie e teoremi basandosi su fatti e dati disponibili.

    Ad esempio, in quegli atti avresti trovato il verbale con le dichiarazioni del funzionario di questura Ostuni (p.45), che parla della telefonata ricevuta sul proprio cellulare da Berlusconi, e usa le parole “minorenne”, “nipote di Moubarak” e parla di un “consigliere parlamentare” che “si sarebbe fatta carico di questa ragazza”.
    Il questore stesso, sempre a verbale, dice la stessa cosa, e conclude dicendo “il fatto che la Presidenza del Consiglio avesse raccontato una balla per me era poco importante”(p.48)
    Ci sono poi le trascrizioni della discussione fra il PM Fiorillo e un agente della volante che la stessa sera, prima della telefonata di cui sopra, ha fermato Karima (p.15), e il verbale con le dichiarazioni della stessa Karima su Michelle Conceicao (p.55) dai quali si capisce piuttosto chiaramente perché qualcuno possa aver pensato che potesse trattarsi di una prostituta… a prescindere da qualsiasi intercettazione (e nel caso in cui il semplice contesto – tipo luoghi, stile di vita e persone coinvolte – non fosse stato sufficiente…)
    Quanto alle tue ‘perplessità’ sull’ipotesi di concussione, ti inviterei a leggere la glossa 4 all’art. 317 cp qui.

    Poi sicuramente ci saranno altre trascrizioni, altre registrazioni e altri atti che né io né te possiamo consultare, che sono certo i magistrati avranno valutato nel loro operato; comunque sia, esprimere giudizi prematuri e su basi quantomeno parziali e traballanti per screditare (di nuovo) la magistratura e il suo operato non mi sembra non solo un comportamento non ‘professionale’ e non obiettivo, ma nemmeno corretto, né semplicemente ‘giusto’. E certamente non un’attività di debunking

  6. ugo leiro scrive:

    L’accusa di PROSTITUZIONE MINORILE non sta in piedi. Infatti in Italia non è reato mantenere una donna ‘facile’ regalandole gioielli, pellicce, denaro, appartamenti in proprietà o in comodato. Tecnicamente queste donne, se manca un <>, non sono prostitute. Né l’atto sessuale compensato successivamente ma senza previo accordo con gioielli, soldi, denaro o appartamenti diventa retroattivamente mercenario. Perché si tratti di atto sessuale mercenario non occorre che avvenga con una prostituta abituale, né che avvenga ripetutamente. Può anche restare ‘un unicum’: consistere in unico rapporto sessuale mercenario. Però non basta perché vi sia atto sessuale mercenario che il previo accordo consista nella generioca promessa ….<>. Cioé se Berlusconi avesse detto alla diciassettenne <> allora questo sarebbe un accordo mercenario, altrimenti siamo nel campo delle lusinghe e dei mezzi di convincimento con non danno luogo ad accordo mercenario. Solo se esiste 1) un’intercettazione di Berlusconi contenente l’accordo mercenario, seguita dalla consumazione (altrimenti si resta nell’ambito del tentativo di reato), 2) la consumazione del rapporto sessuale, 3) la conoscenza o conoscibilità della minore età (17 anni) di Ruby allora si avrebbe PROSTITUZIONE MINORILE. In mancanza di questo la richiesta di rinvio a giudizio per questo reato sarebbe ingiustificata, se non peggio, eversiva.

    Per ciò che concerne la CONCUSSIONE, i pp.mm. e il gip l’hanno legata alla prostituzione minorile, cioé la pressione indebita sarebbe stata esercitata per nascondere il reato di prostituzione minorile. Cascando la prostituzione minorile casca pure la concussione. Comunque se la telefonata era del tenore <> <> la presunta pressione psicologica di Berlusconi non è nemmeno indebita, in quanto non è volta ad ottenere dalla polizia un rilascio contra legem, ma consiste in una domanda alla polizia circa la possibilità, nell’ambito della sfera di discrezionalità più o meno ampia che la legge lascia alla stessa, di valutare se oltre che opportuno non è anche legittimo liberare la ragazza.

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