di Raffaele Rossi
postato alle 13:29 del 21 novembre 2008 in TecnologiaTorna alla home

I giudici sono bravi e preparati, questo si sa. Ma non tutti sanno cos’è un blog. Forse ne hanno sentito parlare, ma non credo che il giudice penale dr.ssa Patricia Di Marco del Tribunale di Modica ne abbia mai visto realmente uno (seconda puntata dell’approfondimento sulle questioni legali inerenti il mondo dei blog: qui la prima).

Almeno a giudicare (è bello giudicare i giudici!) da quello che scrive nella sentenza n. 194/08 dell’8 maggio 2008 (depositata il 6 agosto 2008). È accaduto, infatti, che un blogger siciliano sia stato imputato del reato previsto dagli artt. 5 e 16 della legge n. 47 dell’8.2.1948, per aver intrapreso la pubblicazione di un “giornale” sul sito internet www.xxxxxxxxxxxxxxxx.net senza che fosse stata eseguita la registrazione prevista dalla legge presso la cancelleria del competente tribunale.

POTREBBE CAPITARE A TUTTI - Il blogger è stato condannato (niente di grave, solo 150 euro di multa e il pagamento delle spese processuali). Ma, stìcazzi, son cose che danno un certo fastidio, perché potrebbero capitare a tutti (me compreso). Il “blogger” (io lo chiamo così, ma la sentenza in commento lo ha definito un “giornalista internettiano”), non si capisce bene perché (i pettegoli sussurrano “perché dava fastidio alla Mafia”), era stato fatto oggetto di accertamenti da parte della polizia postale. Quest’ultima aveva accertato la cadenza con la quale il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli (i post). Fatte le indagini, il PM lo aveva rinviato a giudizio. Si è aperto il processo ed esaurita l’istruttoria dibattimentale gli venero contestati i reati di cui sopra. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un dilemma: libertà di pensiero e diritto di critica da una parte, le leggi limitative di questo ambito dall’altra. Siamo di nuovo di fronte al problema di assicurare un equilibrio tra due posizioni (entrambe costituzionalmente protette): il diritto di critica (art. 51 c.p.) e l’esercizio dell’attività di informazione (posto dall’art. 5 della legge n. 47/1948).

AH, I BEI TEMPI DEL WEB DEGLI ANNI 40… - Qualcuno che avrà dato un occhio attento alle date starà già ridendo. Esisteva internet nel 1948? Mi pare di no. Non ridete. Il legislatore si è aggiornato ed ha emanato la legge n. 62 del 7 marzo 2001. Fino ad allora, infatti, veniva esclusa la possibilità di estendere ai giornali telematici le disposizioni relative alla registrazione previste per la stampa periodica. Infatti, la legge n. 47 del 1948 all’art. 1 statuiva che, ai fini dell’applicazione della legge, per “stampa” o “stampati” dovevano considerarsi solo le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Solo successivamente con la legge n. 62 del 2001, il legislatore ha esteso il concetto di prodotto editoriale, ricomprendendo in esso non solo il prodotto realizzato con supporto cartaceo, ma anche quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico e ha, conseguentemente, esteso l’applicazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 47 del 1948 anche ai giornali e periodici c.d. telematici. In questo modo, sono stati accomunati in un sistema unitario (ma che, a mio avviso, unitario non è affatto) la carta stampata e i nuovi media, così da poter affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione periodica a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale “incriminato”.

IN SINTESI, E TORNANDO AL CASO CHE C’INTERESSA - La legge fa obbligo di iscrivere nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili le testate giornalistiche online che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale), un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità, o caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note. Ora, io non so quanti di voi non abbiano una testata (credo tutti abbiano dato un titolo nome al proprio blog) e con quale “periodicità” postiate o aggiorniate il vostro blog. Spero non tutti i giorni. Lo spero per voi, perché potreste essere letti come un “giornale” e, in tal caso, potrebbe accadervi quello che è accaduto all’imputato di cui sopra. Io, per non essere frainteso, pubblico post “a cazzo”. Cioè, quando mi va. Ecco questo lo metterei come avvertenza sul mio blog. Se servisse. Questo blog pubblica post quando pisciano gli uccelli. Vediamo se stabiliamo una periodicità anche in questo!

COMMENTI (10)STAMPA - FALLO LEGGERE