Vaccini: ecco la proposta di legge in Senato per cancellare il decreto Lorenzin

Si chiama “Disposizioni in materia di malattie infettive prevenibili con vaccinazioni” ma il suo nome non deve trarvi in inganno. Mira a smantellare, articolo per articolo, il decreto Lorenzin con le dodici vaccinazioni obbligatorie. La proposta di legge, depositata in Senato, ha come prima firmataria la senatrice Nerina Dirindin, membro della Commissione sanità del Senato. Viene presentata oggi, a Palazzo Madama. Dirindin (Art.1-MdP) trova l’appoggio di qualche collega a Palazzo Madama. Nell’articolo finale si interviene abrogando l’obbligatorietà di diversi vaccini.

«Imporre un obbligo vaccinale per l’ingresso a scuola potrebbe apparire semplice, ma siamo sicuri che sia la strada giusta per ridurre lo “scetticismo vaccinale”?»
(nel ddl Dirindin)

Gli otto articoli del ddl stravolgono quello che è oggi il sistema vaccinale in Italia. Rivede la stesura del Piano nazionale vaccini, blinda la farmacovigilanza e sopratutto abroga le precedenti norme sull’obbligo vaccinale, relative ad antidifterica, antipolio, anti epatite B e antitetanica.

LEGGI ANCHE >

La denuncia del Codacons sul dirigente del Ministero della Salute «nel CDA della Glaxo»

Che fine ha fatto il vaccino sul pneumococco?

Vaccini, Demicheli: «Solo in Piemonte il decreto costerà qualche milione di euro» | VIDEO

ARTICOLO UNO: PREVENZIONE PRIORITARIA PER IL SSN. PIANI DI COMUNICAZIONE

All’articolo uno si impegna il Sistema sanitario nazionale a una «prevenzione attiva» di ampio spettro, dove le pratiche di vaccinazione avvengono in un contesto di sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini, attraverso anche «piani di comunicazione» tesi alla corretta informazione e continua sensibilizzazione.

ARTICOLO DUE: AVVIARE NEGOZIATI CON AIFA

Il secondo articolo invece prevede un «Piano nazionale di prevenzione vaccinale» (PNPV) con il compito di predisporre gli obiettivi nazionali da raggiungere con specifico riguardo alle malattie infettive prevenibili con vaccinazione e un unico calendario vaccinale nazionale. Un aspetto curioso del secondo articolo è che ci  «siano negoziati dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e sulla base dell’istruttoria del Comitato prezzi e rimborso». Al fine di garantire «l’effettiva e piena attuazione del programma vaccinale», l’ultimo comma dell’articolo 2 prevede che le risorse di cui al comma 408 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 siano destinate alla «realizzazione di tutte le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e dei relativi piani di prevenzione».

FARMACOVIGILANZA CON LE REGIONI IN PRIMA LINEA

L’articolo 3 prevede che l’Unità di crisi istituita nel 2015 dal Ministro della Salute sia integrata, negli obiettivi e nei componenti, in modo da garantire il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di tutela della salute in situazioni di rischio o emergenza con riguardo alle malattie trasmissibili. Il 4 mira a un sistema di farmacovigilanza più integrato con il ruolo delle regioni.

A tal fine alle regioni e province autonome vengono richieste politiche attive di raccolta dati, chiamando a collaborare nella segnalazione degli effetti avversi anche gli stessi soggetti vaccinati e le famiglie. Regioni e province autonome debbono altresì completare l’automazione delle anagrafi vaccinali, fornire i dati all’AIFA che li pubblica annualmente in modo da ottenere un continuo aggiornamento del PNPV. All’AIFA è richiesto altresì un costante monitoraggio degli eventi avversi. L’ultimo comma dell’articolo 4 regola gli indennizzi per danni irreversibili dovuti a vaccinazioni.

L’articolo 5 regola le situazioni conseguenti a eventi eccezionali o di difetto di copertura vaccinale. Si tratta di interventi in cui può agire il governo anche con la nomina di un commissario ad acta. «È ribadita  – spiega Dirindin nella relazione – l’esigenza di rimuovere le cause che ostano all’attuazione della prevenzione vaccinale e di coinvolgere attivamente i cittadini nella stessa opera di prevenzione».

VACCINI: COSA FARE IN CASO DI EMERGENZE SANITARIE A LIVELLO LOCALE

L’articolo 6 riguarda le emergenze sanitarie a livello locale. Il servizio di igiene e sanità pubblica dell’azienda sanitaria deve fornire un parere motivato al sindaco in quanto autorità sanitaria locale e per quanto di sua competenza. I provvedimenti da adottare dovranno essere necessari, proporzionati e utili (efficaci) rispetto agli obiettivi da conseguire.
L’articolo 7 organizza su base regionale le attività di vaccinazione, da realizzarsi attraverso i servizi di cure primarie e prevenzione delle aziende sanitarie, così da realizzare una effettiva pianificazoine e gestione di tutta l’opera prevista dal PNPV.

VACCINI: COME VIENE MINATO IL DECRETO LORENZIN

L’articolo 8 dispone infine l’abrogazione di tutte le norme superate dalle nuove disposizioni; al comma 2 sono fatte salve le forme di indennizzo per danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.

1. Sono abrogati, in particolare:
a) la legge 6 giugno 1939, n. 891, recante obbligatorietà della vaccinazione antidifterica;
b) la legge 30 luglio 1959, n. 695, recante provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica;
c) la legge 5 marzo 1963, n. 292, recante vaccinazione antitetanica obbligatoria;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, recante il regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
e) la legge 4 febbraio 1966, n. 51, recante obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica;
f) la legge 20 marzo 1968, n. 419, recante modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
g) la legge 27 aprile 1981, n. 166, recante modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
h) la legge 27 maggio 1991, n. 165, recante obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B;
i) il decreto del Ministro della sanità 3 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991, recante protocollo per l’esecuzione delle vaccinazioni contro l’epatite virale B;
l) i commi 2 e 3 dell’articolo 93 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
m) il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 464, recante il regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n. 465, recante il regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell’articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
o) il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 13 luglio 2002, recante modifica della schedula vaccinale antipoliomelitica;
p) il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2005, recante modifica al calendario delle vaccinazioni antipoliomielitiche per adeguamento al nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007.

La premessa al Ddl è assolutamente pro vax: «Le vaccinazioni – si legge nell’introduzione  – costituiscono uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della Sanità Pubblica per la prevenzione delle malattie infettive (e non solo)». Però, secondo gli estensori del testo, mancano i presupposti epidemiologici per un decreto: «I dati riportati nel Piano vaccini 2017-2019 non fotografano una condizione di eccezionale emergenza per tutti i vaccini e in tutto il territorio nazionale». L’obbligatorietà c’è solo se questa è necessaria, «con strumenti proporzionati e utili rispetto agli obiettivi di prevenzione delle malattie infettive che tutti condividiamo».

(in copertina foto ANSA/GIORGIO ONORATI)

 

Share this article