Le differenze tra unioni civili e convivenza di fatto

10/02/2016 di Redazione

Il disegno di legge Cirinnà in questi giorni all’esame del Senato ha un duplice obiettivo: introdurre nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e, allo stesso tempo, disciplinare le convivenza di fatto di persone unite stabilmente da legami affettivi, sia eterosessuali che omosessuali. Le unioni civili (costituite di fronte ad un ufficiale di stato civile) e la convivenza di fatto (sancita con un contratto di convivenza, o patto di convivenza, ricevuto da un notaio) presentano dunque delle differenze. Ecco quali.

DIFFERENZE TRA UNIONI CIVILI E CONVIVENZA DI FATTO, LA DEFINIZIONE E I REQUISITI

Una prima differenza tra unioni civili e convivenza di fatto riguarda la definizione delle stesse. Il ddl Cirinnà definisce l’unione civile come «specifica formazione sociale» che viene costituita «di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni». La convivenza di fatto nasce con un contratto di convivenza stipulato davanti ad un notaio, che entro dieci giorni dalla firma provvede a trasmetterne copia al comune di residenza dei due conviventi. I conviventi di fatto, spiega ancora il ddl Cirinnà, sono «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».

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DIFFERENZE TRA UNIONI CIVILI E CONVIVENZA DI FATTO, IL COGNOME DEI PARTNER

Una seconda differenza riguarda il cognome dei componenti della coppia. Nel caso di convivenza di fatto i due conviventi di fatto non cambia nulla, ma nel caso delle unioni civili viene consentito ai due partner di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. Il partner, con una dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può anche anteporre o posporre al cognome  comune il proprio cognome, se diverso.

DIFFERENZE TRA UNIONI CIVILI E CONVIVENZA DI FATTO, I DIRITTI E I DOVERI

Sono differenti anche i diritti e i doveri della coppia. Con le unioni civili la coppia accetta molte disposizioni previste anche per le persone sposata. Nelle convivenze di fatto il legame dal punto di vista giuridico è meno forte. Il ddl Cirinnà spiega che «dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione» e che «entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». Il ddl rimanda poi agli articoli del codice civile su alimenti, regime patrimoniale della famiglia (comunione o separazione dei beni), matrimonio tra stranieri, protezione dagli abusi familiari, indennità in caso di morte. I conviventi di fatto, intanto, assumono gli stessi diritti delle coppie sposate di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali nel caso di ricovero del partner in ospedale. L’altro convivente può essere designato come proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in due casi: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni sulla salute, e in caso di morte, per ciò che riguarda la donazione di organi, il trattamento del corpo e il rito funebre. Per quanto concerne poi la casa, nella convinvenza di fatto il convivente, in caso di morte dell’altro, ha diritto a rimanere nell’abitazione di comune residenza e di succedere nel contratto di locazione. Precisamente il convivente acquista il diritto a continuare a vivere nella casa per due anni, o pre un periodo pari alla convivenza, se superiore ai due anni, e comunque mai superiore ai cinque. Per quanto riguarda il diritto al mantenimento e agli alimenti, per i conviventi viene indicato un tempo limitato per la cessazione. Si può ricevere dall’altro partner il necessario per un periodo proporzionato alla durata della convivenza. Al convivente che presta regolamente la sua opera nell’impresa dell’altro, infine, spetta una partecipazione agli utili e ai beni acquistati. Questo diritto non spetta però se tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.

DIFFERENZE TRA UNIONI CIVILI E CONVIVENZA DI FATTO, LE ADOZIONI

Altra differenza riguarda la possibilità di avere un figlio. Nel disciplinare la convivenza di fatto il ddl Cirinnà non fa alcun riferimento alle adozioni. Nel caso delle unioni civili viene invece consentita la stepchild adoption, l’adozione del figlio naturale del partner, il punto più controverso della legge, intorno al quale nelle ultime settimane si è accesso lo scontro politico. Nel dettaglio, si fa riferimento all’articolo 44 della legge n. 184 del 1983 in materia di adozioni, che stabilisce che i minori possono essere adottati «dal coniuge nel caso in cui il minore sai figlio anche adottivo dell’altro coniuge».

DIFFERENZE TRA UNIONI CIVILI E CONVIVENZA DI FATTO, LO SCIOGLIMENTO O RISOLUZIONE

Infine, le differenze sullo scioglimento. Per quanto concerne le unioni civili, il ddl Cirinnà rimanda alle norme del codice civile sullo scioglimento del matrimonio e sulla separazione dei coniugi e alla legge sul divorzio n. 898 del 1970. Il contratto di convivenza, invece, si risolve in quattro casi ben definiti. accordo tra le parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o un convivente o un’altra persona, o per morte di uno dei due conviventi.

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