Cosa prevedono la proposta di legge sul testamento biologico e quella (ferma) sull’eutanasia

27/02/2017 di Donato De Sena

La storia di dj Fabo, il 39 enne cieco e tetraplegico Fabiano Antoniani, che si è fatto accompagnare in una clinica in Svizzera per ricevere l’eutanasia, ha riaperto il dibattito in Italia sul fine vita e sul rifiuto dei trattamenti sanitari. Il dibattito in Parlamento su questi temi potrebbe subire nelle prossime settimane un’accelerazione. Probabilmente mercoledì uscirà dalla commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati la legge sul testamento biologico.

 

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COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO

La proposta di legge sul testamento biologico («Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento»), sintesi di ben 16 progetti sull’argomento, introduce la possibilità per il paziente di lasciare scritte le proprie disposizioni in materia di trattamenti medici e fine vita nel caso in cui si trovasse non più in grado di intendere e di volere, di tornare indietro rispetto all’accettazione iniziale di una tracheotomia e, in caso di perdita di coscienza e di lucidità, di vedere rispettate le proprie volontà cliniche attraverso un fiduciario.

Secondo la proposta, per depositare le proprie disposizioni sul fine vita ci si dovrà rivolgere a un notaio o pubblico ufficiale ma sarà possibile farlo anche davanti a un medico del Servizio sanitario nazionale. Le volontà sono sempre revocabili ed ognuno potrà disporre il rifiuto dei trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. All’articolo 3, il cuore del testo, riguardante le «Disposizioni anticipate di trattamento ‘Dat’», si legge:

Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

Il malato:

Indica altresì una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario:

Deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale. Si legge ancora nel testo:

È tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Le disposizioni possono essere redatte in diversi modi:

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.

L’articolo 4, riguardante, la «pianificazione condivisa delle cure», stabilisce tra l’altro:

Il documento scritto, o video registrato, è sottoscritto o validato dal paziente e dal medico curante e inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico e ne viene data copia al paziente. Il documento di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente.

Secondo l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica il disegno di legge sul testamento biologico rappresenta una buona base di partenza sulla strada di una maggiore libertà nelle scelte di fine vita, ma considera concreto il rischio che anche questa occasione vada perduta. Marco Cappato, esponente dei Radicali Italiani e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato Dj Fabo nella clinica svizzera dove il 39 enne si è spento stamattina, precisa che sospensione, sedazione continuata e profonda già si praticano e che il vero passaggio della legge sul testamento biologico sarà definire l’obbligo dei medici nel rispettare la volontà del paziente ed evitare che i casi finiscano in tribunale. Sarà così? Il testo verrà approvato? E verrà approvato così come uscito dalla commissione parlamentare? Il confronto in Aula, c’è da scommetterci, sarà duro.

 

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COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE POPOLARE SULL’EUTANASIA

Del tutto fermo il percorso parlamentare dei disegni di legge sull’eutanasia. Nel 2013 i Radicali hanno una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia (oggi possibile solo in Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera) e il pieno riconoscimento del testamento biologico. Nel testo, composto di 4 articoli e abbinato in commissione a Montecitorio ad altre due proposte, si stabilisce che non può essere accusato di omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio o omissione di soccorso, il medico o personale sanitario che praticano «trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente», qualora ricorrano sette condizioni.

La richiesta di eutanasia deve innanzitutto provenire dal paziente del essere «attuale» e «inequivocabilmente accertata». Secondo. Il paziente deve essere maggiorenne. Terzo. Il paziente non deve trovarsi in stato, neanche temporaneo, di incapacità di intendere e di volere. Quarto. «I parenti entro il secondo grado e il coniuge, con il consenso del paziente» sono stati informati della richiesta di eutanasia e «con il consenso del paziente» hanno avuto modo di colloquiare con lui. Quinto. La richiesta deve essere motivata dal fatto che il paziente «è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi». Sesto. Il paziente è stato «congruamente e adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici» e ne ha discusso con il medico. Settimo. Il trattamento eutanasico rispetta la dignità del paziente e non provoca sofferenze fisiche. E il rispetto di tali condizioni «deve essere attestato dal medico per scritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico».

L’esame nelle commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali su questa proposta, abbinata ad altre due, è iniziato il 3 marzo 2016. Ma mai proseguito.

(Immagine: frame dal videoappello di dj Fabo al presidente della Repubblica per EutanaSiaLegale.it)

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