Multa se guidi l’auto di un altro: ecco a chi interessa veramente

Per fare definitivamente chiarezza sulle nuove sanzioni, in vigore dal prossimo 3 novembre, destinate a chi guida un’automobile di diverso intestatario, la Motorizzazione Civile ha provveduto negli ultimi giorni a rendere noto, sia con un circolare che attraverso il proprio direttore generale, quando e in che modo la norma viene applicata.

 

posto di blocco vigili polizia municipale 2

 

OBBLIGO – Come abbiamo già spiegato la scorsa settimana, della nuova norma in vigore da lunedì prossimo parla la circolare del Ministero e dei Trasporti datata 10 luglio 2014 e inviata a Regioni e Province Autonome, Ministero dell’Interno, Aci, Unasca, Confarca e altri enti. Il documento riguarda l’articolo 94 (comma 4-bis) del codice della strada, introdotto nel 2010 dalla legge 120 (articolo 12, comma 1, lettera a). Si tratta di una regola introdotta quattro anni fa, che ha avuto dunque bisogno di una lunga fase prima di vedere la sua applicazione, e che stabilisce che, se si utilizza per un periodo di 30 giorni una vettura, le generalità dell’automobilista, indicate ovviamente anche sulla patente, dovranno comparire pure sulla carta di circolazione.

OBIETTIVO – L’obiettivo dell’obbligo è quello di facilitare l’identificazione dei responsabili della circolazione nei casi in cui ad utilizzare il mezzo non sia il proprietario e di rendere quindi più diretta ed efficace l’applicazione di eventuali sanzioni. La nuova regola può inoltre facilitare la lotta all’evasione fiscale soprattutto nel caso di beni di lusso intestati in maniera fittizia.

SANZIONE – In caso di violazione della norma si rischia una sanzione salatissima, dai 705 ai 3.526 euro a carico del proprietario e non del guidatore occasionale, oltre ovviamente al ritiro della carta di circolazione.

REGISTRAZIONE – Per mettersi in regola è opportuno recarsi alla Motorizzazione, agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti.

COSTI – Ogni aggiornamento della carta di circolazione costa 25 euro, di cui 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione.

NON RETROATTIVITÀ – La nuova regola non si applicherà alla maggior parte dei veicoli in circolazione. La norma non è infatti retroattiva. La circolare del ministero ha spiegato che il mancato aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli «con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014» non dà luogo all’applicazione della sanzione. L’entrata in vigore era inizialmente stata prevista per il 7 dicembre 2012, ma la necessità di adeguare i sistemi informatici, ha costretto il Ministero dell’Interno a posticipare. Per quanto riguarda le immatricolazioni già in essere, è bene precisare che la regolarizzazione, facoltativa, è comunque possibile.

VEICOLI INTERESSATI – L’obbligo a cambiare i dati sulla carta di circolazione in caso di utilizzo prolungato da parte di persona diversa dall’intestatario riguarda sia gli autoveicoli, che i motoveicoli e i rimorchi, ma va chiarito che interessa soprattutto i veicoli aziendali o a noleggio, e quindi alle flotte aziendali. Come ha chiarito all’Ansa il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli «la norma riguarda principalmente le società di autonoleggio, i veicoli di comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria». Tutti i casi «in cui era necessario individuare uno strumento che permettesse l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura circolante e di eventuali violazione al codice della strada e connesse sanzioni».

COMODATO – Il comodato «esclusivo e personale» e «a titolo gratuito» è uno dei casi più frequenti di applicazione della norma. In questo caso però le generalità dell’utilizzatore dell’automobile per un periodo superiore ai 30 giorni non vanno annotate sulla carta di circolazione, ma soltanto registrate alla Motorizzazione. Dopo la registrazione verrà poi rilasciato una ricevuta che non sarà comunque necessario portare con sè a bordo. alla scadenza del comodato non sono necessarie ulteriori dichiarazioni o annotazioni, in quanto si presume che il veicolo sia tornato nella disponibilità dell’azienda. Una comunicazione sarà dovuta solo in caso di cessazione anticipata del comodato.

VEICOLI ESCLUSI – Non c’è obbligo di indicazione sulla carta di circolazione nel caso in cui siano i familiari dell’intestatario ad utilizzare il veicolo, purché conviventi. Ciò significa che non ci saranno sanzioni per chi guida per un lungo periodo l’automobile di genitori, marito, moglie o figlio, ma è opportuno che l’indirizzo di residenza di intestatario e conducente siano gli stessi. La norma non riguarda poi neanche coloro che svolgono attività di autotrasporto con licenza e i rimorchi di massa superiore alle 3,5 tonnellate. Sono quindi esentati gli iscritti all’Albo dei trasportatori, i possessori di licenza in proprio, i taxi, gli autobus, i noleggi con conducente.

NUMERI – Se è vero che la stragrande maggioranza dei casi di utilizzo di vetture da parte di una persona diversa dall’intestatario è esclusa dall’obbligo di indicazione delle generalità del conducente sulla carta di circolazione è anche vero che il numero di automobili coinvolte non è irrisorio. Secondo le cifre diffuse dall’Aniasa, Associazione nazionale industria dell’autonoleggio e servizi automobilistici, nei primi nove mesi del 2014 sono circolati circa 700mila auto e mezzi commerciali. L’obbligo, va precisato, non riguarda i contratti in essere. Come ha chiarito il direttore noleggio a lungo termine di Aniasa, Pietro Teofilatto, «la norma riguarderà tutto quello che è oggetto di contratto dal 3 novembre in poi».

ENTI COINVOLTI – Come affermato dal direttore generale Vitelli «il provvedimento prima di essere emanato è stato oggetto di confronto con tutte le categorie interessate: ministero degli Inteni, Aniasa, Assilea, Anfia, Unrae, Unasca e Confarca».

(Foto di Roberto Monaldo da archivio LaPresse)

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