Il paese dove il lavoro è assicurato

In Italia non si parla d’altro. L’attenzione del mondo del lavoro è riservata a quello che il Governo, per mano del ministro del Welfare Elsa Fornero, vorrà fare per riformare un mercato, quello italiano, ormai asfittico e bisognoso di una mano di vernice.

IL FAMOSO ARTICOLO 18 – Ormai è rimasto un solo nodo da sciogliere, ovvero quello relativo ai licenziamenti e all’ormai celebre articolo 18. Il Governo è orientato a muoversi secondo le seguenti indicazioni: tale articolo sarà destinato a tutti i lavoratori di tutte le imprese senza più limite relativo al numero dei dipendenti impegnati. In caso di licenziamento discriminatorio il giudice, una volta accertata la discriminazione, disporrà il reintegro e il risarcimento. Se invece il licenziamento è giustificato da ragioni economiche ci sarà un solo indennizzo anche se il giudice riconoscera che questa era solo una scusa. In questa tabella di Italia Oggi sono state riassunte le principali novità relative alla nuova disciplina dei licenziamenti.

E DOPO IL LICENZIAMENTO? – A un occhio attento però non sarà sfuggito un dato per certi versi fondamentale. Ok, vengo licenziato, il giudice ha deciso, ho portato a casa l’indennizzo e ora è il momento di rimettersi in gioco. Che si fa? Dalle lacrime alla paccata di miliardi, sembra che il ministro ed il suo staff si siano dimenticati di dire agli italiani come rimettersi in gioco dopo magari aver passato un certo numero di anni in un’azienda che, con le nuove leggi, grazie a una riorganizzazione reale o presunta potrà liberarsi di un dipendente “liquidandolo” con una certa somma. Negli ultimi anni, nel nord della Lombardia, e più precisamente nelle province di Varese, Como, Lecco e in misura minore Milano, si è diffusa una parolina magica che fa sognare centinaia di lavoratori ogni giorno. La parola in questione è “frontaliere”, ovvero un soggetto che vive in Italia e lavora in Svizzera. La scelta è dovuta sia per una minore pressione fiscale sia perché attirati da condizioni lavorative oggettivamente migliori, anche per quanto riguarda i licenziamenti.

L’ASSICURAZIONE SVIZZERA ANTI-DISOCCUPAZIONE – Nella Confederazione Elvetica le cose funzionano in maniera leggermente differente rispetto all’Italia. Ogni dipendente o salariato svizzero o italiano ha l’obbligo di pagare un’assicurazione che lo protegga in caso di licenziamento. Si comincia a pagare il primo giorno del primo lavoro o comunque il primo gennaio successivo al compimento del e si finisce al raggiungimento dell’età pensionabile. I contributi vengono pagati in egual misura sia dal datore di lavoro sia dal dipendente: fino a 126.000 franchi l’anno la quota complessiva è del 2.2 per cento. Da 126.001 a 315.000 invece è pari all’1 per cento. Qualora si dovessero superare i 315.000, non si paga più alcun contributo per l’eccedenza.

CHI NE HA DIRITTO – L’assicurazione è prevista per venire incontro a uno stato di disoccupazione, lavoro ridotto, perdita di lavoro dovuta a condizioni meteorologiche e insolvenza del datore di lavoro. Per ottenere la propria indennità bisogna dimostrare di aver concluso la scuola dell’obbligo,  essere disoccupato totalmente o parzialmente. Nel caso del lavoro part time, se si è dipendenti inquadrati in questa qualifica e si cerca un secondo lavoro, sia questo part-time o full-time, si ha diritto anche in questo caso all’indennità. E necessario poi dimostrare di aver perso almeno due giorni lavorativi e di aver subito una perdita di salario, oltre a provare di aver adempiuto a un periodo di contribuzione minimo con 12 mesi di contributi nel biennio che precede la domanda d’indennità. Se non è possibile dimostrare di aver svolto un’occupazione soggetta a contribuzione in seguito a formazione, malattia, incidente, maternità, detenzione o attività salariata all’estero, si è assicurati senza obbligo contributivo. Anche coloro che si sono dedicati nei due anni antecedenti alla domanda della cura di persone bisognose hanno diritto all’indennità, a coloro che sono iscritti nel registro del collocamento e che si dichiarano pronti ad accettare un lavoro adeguato, oltre che ai cittadini svizzeri all’estero.

LA QUESTIONE FRONTALIERI – Da sottolineare il discorso relativo ai frontalieri. I loro contributi, fino agli ultimi accordi bilaterali, venivano girati dalla Svizzera all’INPS. Adesso questo non accade più, ma nelle casse dell’ente previdenziale ci sono 340 milioni di euro, grazie a questi “versamenti”, dedicati esclusivamente a garantire il sussidio di disoccupazione per gli italiani licenziati in svizzera. Si tratta di un sussidio pari al 50 per cento del loro stipendio. Il 28 febbraio 2012 è arrivata nell’Aula di Montecitorio la Proposta di legge recante “Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernente la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”, su proposta del Pd. Come sottolineato dai deputati Cesare Damiano e Franco Narducci la proposta apporta delle modifiche alla “legge n. 147 del 1997 portando il previsto indennizzo di dodici mesi e l’importo di indennità compreso tra il 25 e il 50 per cento del salario medio percepito nell’ultimo anno di lavoro in Svizzera, a 18 mesi per i lavoratori di età compresa tra 50 e 55 anni e a 24 mesi per i lavoratori con 56 anni di età e oltre.

COME SI LICENZIA IN SVIZZERA – Cerchiamo ora di capire come funziona nello specifico la disciplina del licenziamento in Svizzera. Nel paese elvetico il datore di lavoro ha degli obblighi relativi all’osservanza del termine di disdetta, definiti per legge qualora non vi sia specificato niente al riguardo nel contratto.

durante il periodo di prova: 7 giorni (per la fine di un giorno qualsiasi)

nel corso del primo anno di servizio: 1 mese (per la fine di un mese)

dal secondo al nono anno di servizio: 2 mesi (per la fine di un mese)

a partire dal decimo anno di servizio: 3 mesi (per la fine di un mese)

Una volta ricevuto il foglio di via, il lavoratore può iscriversi all’Ufficio regionale di collocamento per trovare una nuova sistemazione. Viene consigliato al dipendente di scrivere al datore di lavoro tramite raccomandata che è intenzione del lavoratore continuare con il rapporto. Se la direzione si dimostra convinta nella risoluzione, allora bisogna farsi compilare un certificato di lavoro, inteso come “passaporto” per continuare ad essere attivo nel mondo del lavoro.

IL CALCOLO DELL’INDENNITA’ – Per calcolare l’indennità ci si basa sui redditi percepiti negli ultimi sei mesi di lavoro. L’indennità giornaliera corrisponde in genere al 70-80 per cento del guadagno assicurato, ovvero dallo stipendio percepito negli ultimi sei mesi. Per le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione la base è costituita da un importo forfettario.

Guadagno assicurato = CHF 4‘500.–

Indennità giornaliera 80% = CHF 165.90 = (CHF 4’500.– : *21.7 x 80%)

*21.7 = giorni lavorativi medi al mese

Per ogni singolo giorno con diritto all’indennità, l’indennità giornaliera lorda è quindi di CHF 165.90. Qualora invece si sia trovato un lavoro che non garantisca però il tenore di vita precedente, è previsto un altro tipo di sussidio che aiuta a raggiungere la vecchia soglia. Stiamo parlando del “guadagno intermedio”, ovvero del “ovvero il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo”. secondo Area Lavoro. E’ importante però muoversi per cercare lavoro, altrimenti l’indennità viene sospesa.

Guadagno assicurato: CHF 4’000.–

Guadagno intermedio: CHF 1’800.–

Perdita di guadagno (100 %): CHF 2’200.-

Indennità giornaliera 80% = CHF 81.10 = (CHF 2’200.– : *21.7 x 80%)

FINO A QUANDO S’INCASSA – Hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo le persone che nei 2 anni precedenti la disoccupazione hanno versato i contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione per almeno 12 mesi ma per un periodo complessivamente inferiore a 18 mesi. Tutti coloro che hanno contribuito per più di 18 mesi hanno diritto a un massimo di 400 indennità giornaliere. Tutti coloro che hanno contribuito per almeno 24 mesi, hanno più di 55 anni o percepiscono una rendita dell’assicurazione invalidità corrispondente almeno a un grado d’invalidità del 40% hanno diritto a massimo 520 indennità giornaliere. Sono 200 le indennità giornaliere per le persone fino ai 25 anni senza obblighi di mantenimento che possono comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi, mentre coloro che sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a un massimo di 90 indennità giornaliere. Quelli che invece sono prossimi alla pensione possono percepire 120 indennità giornaliere supplementari al massimo. Leggendo questo si capisce perché nelle zone di confine circola spesso una battuta che suona pressapoco così: “se la Svizzera ci muoverà guerra la prima cosa che farò sarà andare verso di loro mani in alto”, e soprattutto si prova a immaginare come controaltare la “paccata di miliardi”.

UNA RICOLLOCAZIONE GUIDATA – Eppure anche loro hanno un problema grosso. Si chiama “ricollocazione”. Se una persona viene licenziata dalla sua azienda dopo anni di servizio, con una preparazione ormai vetusta rispetto ai tempi odierni e un entusiasmo ormai lontano parente di quello che era una volta, cosa si fa? Semplice. Ci si affida ai programmi per l’occupazione temporanea. Attraverso questi progetti gli uffici regionali di collocamento danno vita ad aziende “virtuali” dove i disoccupati possono mettersi all’opera esercitando un’attività in relazione a quella precedente, così da approfondire conoscenze e tecniche. La durata del progetto è di sei mesi, prolungabile per altri sei. In aggiunta a questo si può frequentare un corso di aggiornamento, che porta via in genere un giorno alla settimana. Stiamo parlando di aziende virtuali, ma pur sempre di aziende. Il tempo di lavoro corrisponde a quello in vigore nelle aziende private svizzere. Nel frattempo l’Ufficio Regionale di Collocamento cerca una soluzione idonea per il candidato, che continuerà a sua volta a proporsi in maniera indipendente. Il fine del progetto è quello di consentire all’individuo disoccupato di reinserisi nel mercato del lavoro con nuove competenze e rinnovato entusiasmo.

IL PROGETTO PER I GIOVANI – Abbiamo scoperto che per i lavoratori dipendenti c’è più di una tutela. Che si fa invece per i giovani che non riescono a trovare una sistemazione? Anche in questo caso viene in soccorso del cittadino l’Ufficio Regionale Collocamento, attraverso il “semestre di motivazione”. Si tratta di un provvedimento ideato in particolare per i giovani che si ritrovano disoccupati al termine dell’obbligo scolastico oppure per quelli che hanno interrotto un tirocinio, superato l’esame di maturità o interrotto una formazione postobbligatoria. Nei sei mesi del progetto, i giovani verranno aiutati a scegliere il tipo di formazione da seguire. Si punta a garantire loro una stabilità, soprattutto emotiva. Al termine del processo semestrale vengono effettuati stage e tirocini d’orientamento che, stante la buona volontà del soggetto, potrà finalizzarsi in un periodo ulteriore di formazione all’interno della struttura lavorativa.

OGGI LICENZI. DOMANI? – Le norme sopracitate sono entrate in vigore a partire dal 1982, attraverso la Legge Federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza. Questo viaggio in Svizzera non è servito per far vedere quanto sono bravi oltralpe. E’ però necessario capire come funziona il mondo intorno a noi per valutare appieno ciò che si sta discutendo in questi giorni. Il fatto che si discuta di sussidi senza pensare al ricollocamento di un lavoratore dà molto da pensare, specie quando si parla si una riforma del lavoro che da qualche parte viene annunciata come epocale. Sono state fatte finora cose molto positive, ma non ci si può limitare a un’indennità in caso di un licenziamento. E dopo? Quale futuro? Quale ricollocamento? Quale speranza per giovani e meno giovani? Sono domande a cui bisognerà dare una risposta.

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