Drone, le regole da conoscere per farli volare in Italia

Il drone che ha quasi investito lo sciatore austriaco Marcel Hirscher nel corso della seconda manche dello slalom speciale di Madonna di Campiglio ha improvvisamente portato alla ribalta il tema dell’affidabilità di questi velivoli radiocomandati diventati negli ultimi anni un must per appassionati di aviazione e non. L’indicente, che poteva avere conseguenze tremende per il quattro volte vincitore della Coppa del Mondo, verrà investigato ai sensi del regolamento ENAC vigente, spesso sconosciuto, che regola in Italia l’attività dei mezzi radiocomandati a motore. Perché se da un lato quanto accaduto a Madonna di Campiglio verrà ampiamente investigato dalle autorità, dalla FIS e da Infront, titolare della produzione, dall’altro un incidente simile potrebbe accadere ovunque. Meglio quindi essere informati per non avere rischi.

Drone

DRONE, IL REGOLAMENTO DI ENAC

L’Ente Nazionale Aviazione Civile distingue due categorie di velivoli raccomandati, gli aeromodelli (APR) e i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR). I primi non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione e possono essere usati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo. Tuttavia devono sottostare a precise specifiche legate al loro utilizzo, all’uso dello spazio aereo ed alla necessità di garantire la sicurezza di persone e mezzi sia sul suolo sia in volo. I SAPR, che includono i droni, invece, sono impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca. Gli unici a non aver bisogno di un’autorizzazione sono i SAPR di Stato e i SAPR operanti in uno spazio indoor.

DRONE, LE DUE TIPOLOGIE DI MEZZI

I SAPR, o droni, di competenza ENAC, sono classificati in base alla massa operativa al decollo e divisi in due categorie: inferiore a 25 chilogrammi e tra 25 e 150 chilogrammi. Nello specifico ci occupiamo della prima categoria, quella più facilmente reperibile in commercio che include anche il drone schiantatosi a Madonna di Campiglio, stimato dal peso di 10 chilogrammi. Questi mezzi devono essere condotti da personale in possesso del riconoscimento della competenza in stato di validità. I SAPR possono essere divisi in due sottocategorie, ovvero impegnati in operazioni critiche e non critiche. Nel secondo caso non è previsto il sorvolo in aree congestionate,  assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture sensibili. L’operatore deve comunicare all’ENAC via web la dichiarazione che risponde ai punti spiegati nel regolamento. Nel primo invece bisogna seguire un protocollo particolare che esclude di fatto l’utenza base. In entrambi i casi:

Il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone è in ogni caso proibito

DRONE: VIETATO IL SORVOLO SU AREE RESIDENZIALI E ASSEMBRAMENTI DI PERSONE

Prima di spaventarvi troppo e di gettare via il drone che vi verrà regalato per Natale sappiate che l’ENAC ha predisposto nel regolamento una sezione apposita per i modelli “giocattolo”, con massa operativa al decollo inferiore o uguale a due chilogrammi. Il loro uso è considerato “non critico” in tutti gli scenari operativi, “a condizione che gli aspetti progettuali e le tecniche costruttive dell’APR abbiano caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dall’ENAC o da soggetto da esso autorizzato”. Anche per questi mezzi, tuttavia,

è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.

E anche per questi mezzi serve un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21. Il permesso non è necessario per le operazioni specializzate condotte con APR con massa al decollo minore o uguale a 0,3 chilogrammi e velocità inferiore a 60 chilometri orari. Il pilota “deve comunque garantire che le operazioni siano svolte in osservanza delle regole di circolazione definite nella Sezione V”.

 

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DRONE, LE NORME DA SEGUIRE PER I PILOTI

Per ottenere l’attestato di pilota APR  è necessario che il pilota sia a conoscenza delle regole dell’aria, degli aspetti legati alla sicurezza e dei rischi operativi. Per fare questo è necessario frequentare un corso di formazione con addestramento ed esame pratico. L’attestato è ben diverso dalla licenza di pilota APR, necessario per condurre i mezzi dalla massa superiore a 25 chilogrammi. Coloro che invece pilotano mezzi che devono sottostare alla sezione VII del regolamento invece hanno la responsabilità

di utilizzare il mezzo in modo da rispettare le regole dell’aria, non arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare precedenza a tutti

L’attività invece dev’essere effettuata

di giorno e l’aeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con
l’aeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici

sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, di raggio
massimo di 200 m. e di altezza non superiore a 70 m., non popolate, sufficiente
lontane da edifici, infrastrutture e istallazioni, all’esterno delle ATZ (Aerodrome Traffic Zone) istituite o ad una distanza di almeno 5 km dal perimetro di un aerodromo privo di ATZ. Non è
consentito il sorvolo delle aree proibite o regolamentate. E’ consentita l’attività di volo
fino ad una altezza massima di 150 m. purché l’aeromodellista sia titolare di un
Attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato
dall’Aero Club d’Italia

DRONE, LE SANZIONI

L’Enac ha previsto delle sanzioni per coloro che non osservano tale regolamento e che sono titolari di attestato o licenza di pilota APR. Oltre alla sospensione della stessa per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi e la possibile radiazione, l’inosservanza delle norme di sicurezza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1174 del codice della navigazione:

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

Se l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorità in materia di circolazione nell’ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a a euro 309,00

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall’articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00

Ora sapete tutto sul regolamento legato al volo dei drone in Italia. Se ne avete avuto uno in regalo per Natale, buon divertimento! (Photocredit copertina © Gene Blevins via ZUMA Wire/ANSA)

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