Convivenza di fatto: cosa prevede il ddl Unioni Civili approvato al Senato

26/02/2016 di Redazione

Il ddl sulle unioni civili approvato ieri al Senato, modificato attraverso un maxiemendamento del governo, ha confermato quansi integralmente previsto dal testo originario in materia di convivenza di fatto. Con il provvedimento appena passato a Palazzo Madama si introduce nel nostro ordinamento una disciplina che recepisce le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell’ambito dei diritti e dei doveri delle persone conviventi. Ecco cosa prevede il nuovo testo.

 

UNIONI CIVILI, LA GUIDA
Cosa è il patto di convivenza
Cosa è la convivenza di fatto
Cosa sono le unioni civili
Stepchild Adoption: cos’è

 

CONVIVENZA DI FATTO, DEFINIZIONE

Il ddl innanzitutto definisce «conviventi di fatto» due persone maggiorenni «unite da un legame affettivo di coppia e dalla reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». Per l’accertamento della stabile convivenza la legge rimanda al decreto del presidente della Repubblica n. 233 del 1989.

CONVIVENZA DI FATTO, DIRITTO ALLA RECIPROCA ASSISTENZA

Per quanto riguarda i diritti acquisiti per la reciproca assistenza il testo stabilisce che i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti previsti per il coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero in ospedale, poi, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personale. Inoltre, è possibile designare l’altro convivente cme proprio rappresentante con poteri piani o limitati, ma in due casi: nel caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, e nel caso di morte, per quanto concerne la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo (donazione degli organi) e il rito funebre.

CONVIVENZA DI FATTO, DIRITTO ALLA CASA

Per quanto riguarda il diritto alla casa, la legge prevede che in caso di morte del proprietario dell’abitazione di comune residenza il convivente può continuare a vivere nella stessa per 2 anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore ai 2 anni, e comunque per non più di 5 anni. Se nell’abitazione di comune residenza coabitano figli minori o disabili del convivente, il diritto ad abitare nella casa sale ad un periodo non inferiore ai 3 anni. Ovviamente il diritto a restare nell’abitazione cessa se il superstite non vive più stabilmente nella casa, o in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto. Con la morte di un convivente, il superstite può succedergli nel contratto. La legge, infine, estende anche ai conviventi di fatto la possibilità di godere, a parità di requisiti con gli altri nuclei familiari, nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

CONVIVENZA DI FATTO, DIRITTO AL MANTENIMENTO E AGLI ALIMENTI

Il ddl prevede anche un obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto. Il giudice stabilisce, qualora non versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il diritto del convivente a ricevere dall’altro gli alimenti. Gli alimenti vengono però assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. L’obbligo alimentare del convivente viene adempiuto con precedenza su fratelli e sorelle.

CONVIVENZA DI FATTO, DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

Sanciti diritti anche relativi all’attività d’impresa. La legge riconosce al convivente di fatto che presta regolarmente la sua opera nell’impresa dell’altro convivente il diritto alla partecipazione a gli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi. Questo diritto non spetta qualora tra le due parti esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

CONVIVENZA DI FATTO, DOMANDA DI INTERDIZIONE O INABILITAZIONE

Altra novità riguarda la domanda di interdizione o di inabilitazione. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno se l’altro viene dichiarato interdetto o inabilitato.

CONVIVENZA DI FATTO, RISARCIMENTO DOPO LA MORTE DEL CONVIVENTE

Per quanto concerne il risarcimento di un danno causato da un fatto illecito dal quale è derivata la morte di una delle due parti della convivenza di fatto, si applicano (nell’indiduazione del danno risarcibile al superstite) gli stessi criteri previsti per il risarcimento del coniuge.

CONVIVENZA DI FATTO, CONTRATTO DI CONVIVENZA

La legge stabilisce anche la possibilità di stipulare contratti di convivenza attraverso i quali i due conviventi di fatto possono fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il contratto va redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da una notaio o un avvocato. Il professionista provvede poi entro dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza di conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il ddl originario prevedeva la registrazione del contratto solo da parte di un notaio. Il contratto può anche essere modificato nel corso della convivenza.

CONVIVENZA DI FATTO, CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Per quanto concerne la nullità insanabile del contratto di convivenza di fatto la legge indica cinque cause: la presenza di un vicnolo matrimoniale di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza, la presenza di un legame parentale tra conviventi, la minore età di uno dei due, l’interidizione giudiziale, la condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell’altro convivente.

CONVIVENZA DI FATTO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Poi, i casi di risoluzione. Il contratto nella convivenza di fatto si risolve in quattro casi: l’accordo delle parti, il recesso unilaterale, il matrimonio o l’unione civile tra i conviventi o tra i conviventi e un’altra persona, la morte di uno dei contraenti.

(Foto di copertina: ANSA / GIUSEPPE LAMI)

Share this article