Buoni pasto, ecco tutte le novità in vigore dal 9 settembre

04/09/2017 di Donato De Sena

Cosa cambia per chi utilizza i buoni pasto? È una domanda frequente in questi giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 10 agosto, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (numero 122 del 7 giugno 2017) sul servizio sostitutivo di mensa che viene sfruttato ogni giorno da milioni di lavoratori dipendenti. Le novità sui ticket entreranno in vigore sabato 9 settembre. Ecco quali sono.

Innanzitutto va precisato che il decreto del Mise indica «gli esercizi  presso  i quali può essere erogato il servizio sostitutivo  di  mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di  emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili». L’obiettivo è quello di «garantire la libera ed effettiva   concorrenza nel settore, l’equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori».

BUONI PASTO, CUMULABILI MA CON UN LIMITE

Una prima significativa novità riguarda la quantità di buoni pasto utilizzabili contemporaneamente al supermercato o in altri negozi. I ticket non saranno più cumulabili per fare la spesa entro un determinato limite. Secondo le nuove disposizioni i ticket si potranno usare contemporaneamente fino a 8 buoni pasto, sempre limitatamente ai generi alimentari.

BUONI PASTO, UTILIZZABILI SOLO DAL TITOLARE

In secondo luogo i buoni pasto dovranno essere utilizzati solo dai prestatori di lavoro: sono utilizzabili solo se datati e sottoscritti dal titolare. Non sono cedibili, né commercializzabili, e nemmeno convertibili in denaro. Non possono essere utilizzati quindi nemmeno da un familiare del lavoratore per fare la spesa per il nucleo familiare. E non può essere chiesto un eventuale resto in contanti.

BUONI PASTO, SPENDIBILI ANCHE IN AGRITURISMI E ITTOTURISMI

Altra novità importante riguarda gli esercizi presso i quali il servizio sostitutivo di mensa può essere erogato. La lista si allunga a qualsiasi attività che abbia a che fare con il cibo. I buoni pasto potranno essere spesi anche negli agriturismi, negli ittoturismi o negli spacci aziendali. Gli esercizi convenzionati potranno spuntare anche nei mercatini. La regola fissa è che bisogna però acquistare alimenti. Sono precisamente otto le categorie di soggetti legittimati a ricevere i buoni pasto: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; le attività di mensa aziendale e interaziendale; le attività di vendita al dettaglio (sia in sede fissa che su area pubblica) di prodotti alimentari; le attività di vendita al dettaglio (o per il consumo sul posto) da parte di imprenditori agricoli, coltivatori diretti o società agricole di prodotti provenienti dai propri fondi; gli agriturismi; gli ittoturismi; e infine le attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione.

BUONI PASTO, DISPONIBILI IN FORMA CARTACEA O ELETTRONICA

I buoni pasto da circa due anni possono essere emessi in forma cartacea o elettronica. Quelli in forma cartacea secondo il decreto devono riportare: il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; il valore facciale; il termine temporale di utilizzo; uno spazio riservato dove indicare la data di utilizzo; la firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il ticket viene utilizzato.

Per quanto riguarda invece i buoni in forma elettronica la data di utilizzo e i dati identificativi dell’esercizio sono associati elettronicamente in fase di utilizzo. L’obbligo di firma del titolare viene assolto associando nei dati del buono pasto memorizzati sul supporto elettronico un numero o un codice identificativo associabili al titolare stesso.

BUONI PASTO, DESTINATI A DIPENDENTI E COLLABORATORI

L’emissione dei ticket potrà avvenire sia in favore di lavoratori subordinati, a tempo pieno o part-time, anche se l’orario non prevede una pausa pranzo, sia in favore di lavoratori non subordinati che a vario titolo hanno intrapreso un rapporto di collaborazione con il datore.

BUONI PASTO, PARZIALMENTE DEDUCIBILI

I buoni sono parzialmente deducibili. Con la legge di Stabilità 2015 è stato fissato a 5,29 euro l’importo complessivo giornaliero dei ticket cartacei non soggetto a tassazione e a 7 euro quello dei buoni elettronici. Si tratta di un incentivo a passare ad un meccanismo più semplice.

(Foto: ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI)

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