Poletti: «I voucher non c’entrano nulla con il Jobs Act». Ma non è vero

17/03/2017 di Donato De Sena

«Se c’è una cosa impropria è collegare le norme dei voucher al Jobs Act. Non c’entra niente. I voucher sono nati come strumento molto finalizzato e poi tutti i governi e i parlamenti hanno fatto norme che hanno esteso la loro utilizzabilità». Insomma, «affrontiamo un tema che doveva essere affrontato». Si è espresso così stamattina Giuliano Poletti, dopo l’abolizione dei voucher da parte del Consiglio dei Ministri, negando un cambio di linea del governo in materia di lavoro. Secondo il ministro del Lavoro i buoni per il lavoro accessorio (eliminati con decreto legge per evitare il referendum del 28 maggio promosso dalla Cgil) non c’entrerebbero nulla con la riforma del lavoro fortemente voluta dall’esecutivo Renzi.

 

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(Immagine: screenshot dal sito del governo dedicato al Jobs Act)

 

PERCHÉ I VOUCHER C’ENTRANO CON IL JOBS ACT

In realtà le cose stanno diversamente. Basta navigare sul sito del governo dedicato al Jobs Act e dare un’occhiata ai decreti legislativi che hanno attuato la riforma del lavoro per scoprire che la questione voucher viene affrontata. Nel dettaglio, basta leggere il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 (riguardante «disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni»): gli articoli 48, 49 e 50 del capo sesto del testo sono dedicati esclusivamente alla definizione e alla disciplina del lavoro accessorio.

L’articolo 49, ad esempio, spiega che «per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali». «I committenti – si legge – non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate».  «In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1 – spiega invece il comma 2 -, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

 

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Va precisato che la prima introduzione dei voucher risale alla legge Biagi (approvata nel 2003) durante il governo Berlusconi. Inizialmente i buoni lavoro erano quasi sconosciuti. Fu poi il governo Prodi (in carica dal 2006 al 2008) a dare attuazione alla legge Biagi precisando limiti di utilizzo dei buoni. Utilizzo che più avanti (nel 2010, ancora in una fase di governo di Berlusconi) fu esteso ad una più vasta platea di lavoratori. Con la riforma Fornero del governo Monti arrivò poi una liberalizzazione con l’estensione a tutti i settori. Liberalizzazione in seguito ancora rafforzata dal governo Letta, con il superamento (nel 2013) della «natura meramente occasionale» e dal governo Renzi con l’innalzamento del tetto da 5mila a 7mila euro annui. Tra i limiti ai voucher posti dal Jobs Act, infine, figuravano il divieto di utilizzo negli appalti e l’obbligo di tracciabilità per il datore di lavoro (con la dichiarazione in anticipo di luogo, giorno e orario della prestazione).

(Foto: ANSA / GIORGIO ONORATI)

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