Treno in ritardo, rimborso del biglietto e non solo: i diritti dei passeggeri

10/09/2016 di Redazione

Quali sono i diritti dei passeggeri se un treno fa ritardo o viene soppresso? Quale assistenza è possibile chiedere alle imprese ferroviarie o ai gestori della stazione se siamo costretti ad interrompere il proprio viaggio o perdiamo una coincidenza per colpa non nostra? Per dare una risposta a questi interrogativi, che quotidianamente si pongono purtroppo un cospicuo numero di viaggiatori, è opportuno dare uno sguardo al regolamento approvato dal Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato a fine 2007 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, relativo ai «diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario». Le informazioni utili sono contenute al capo IV del regolamento, inerente «ritardi, coincidente perse e soppressioni» (dagli articoli 15 a 18) e al capo II del titolo IV dell’allegato 1 allo stesso regolamento.

 

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TRENO IN RITARDO, DIRITTI DEI PASSEGGERI: RIMBORSO INTEGRALE

Quando è «ragionevolmente previdibile che il ritardo del treno all’arrivo a destinazione sarà superiore ai 60 minuti» il passeggero può ottenere un rimborso del biglietto o il trasporto lungo un itinerario alternativo.

Il viaggiatore può scegliere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, se il viaggio non risulta più utile ai fini del programma originario di viaggio. Il passeggero ha inoltre l’opportunità di chiedere di ritornare al punto di partenza, appena possibile.

Va comunque sottolineato che il rimborso integrale di un biglietto non riguarda solo i ritardi. In linea con il regolamento europeo, Trenitalia, nella sua guida del viaggiatore, fa sapere che il rimborso integrale di un biglietto totalmente non utilizzato (per i treni nazionali) può essere richiesto ad esempio quando: il treno viene soppresso; la partenza è ritardata di almeno 60 minuti; il passeggero non può iniziare il viaggio per ordine dell’autorità pubblica; il ritardo è prevedibile sarà superiore ai 60 minuti e il viaggiatore non intende spostarsi su un itinerario alternativo o non intende continuare il viaggio e chiede di tornare al punto di partenza o altra località intermedia a sua scelta; il treno viene soppresso; il posto prenotato non è effettivamente disponibile; il posto o la cuccetta disponibili sono diversi da quelli indicati sul biglietto; si verifica un ritardo nella consegna di un titolo di viaggio acquistato sul sito o tramite call center. In caso di biglietto parzialmente non utilizzato, invece, secondo Trenitalia, il rimborso integrale (sempre per i treni nazionali) può essere richiesto quando: la continuazione del viaggio viene impedita da un ordine dell’autorità pubblica, il ritardo è prevedibile sarà superiore ai 60 minuti e il viaggiatore non intende continuare il viaggio con mezzi alternativi e non richiede di tornare alla stazione di partenza; la classe e i servizi utilizzati sono inferiori a quelli indicati sul biglietto.

Il rimborso integrale può essere richiesto nelle biglietterie della stazione di arrivo o della stazione i cui si è interrotto il viaggio, oppure, nel caso di biglietto ticketless o acquistato online può essere chiesto tramite call center e sito web.

TRENO IN RITARDO, DIRITTI DEI PASSEGGERI: ITINERARIO ALTERNATIVO

Il passeggero, sempre nel caso in cui sia ragionevolmente prevedibile che il ritrardo del treno sia superiore ai 60 minuti, può scegliere (in alternativa al rimborso del biglietto) di proseguire il viaggio seguendo un itinerario alternativo, a condizioni simili, verso al destinazione finale, appena possibile. Il viaggiatore può anche scegliere di proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo in una data successiva.

TRENO IN RITARDO, DIRITTI DEI PASSEGGERI: RISARCIMENTO

In caso di ritardo del treno, se non ottiene il rimborso integrale del biglietto, il viaggiatore può chiedere all’impresa ferroviaria un’indennizzo tra il luogo di partenza e di destinazione indicati sul biglietto. I risarcimenti minimi sono pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra i 60 e i 119 minuti e del 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore ai 120 minuti. Un indennizzo adeguato può essere chiesto anche dai passeggeri in possesso di un abbonamento che sono costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni durante il periodo di validità. Se invece il passeggero è in possesso di un biglietto di andata e ritorno e il ritardo si verifica solo nella tratta di andata o in quella di ritorno, il risarcimento viene calcolato rispetto alla metà del prezzo del titolo di viaggio. Nel calcolo del ritardo viene escluso quel ritardo che l’impresa ferroviaria può dimostrare di aver accumulato al di fuori dal territorio Ue.

Non si ha diritto ad alcun risarcimento se il passeggero viene informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo, proseguendo il viaggio su un servizio diverso o itinerario alternativo, rimane inferiore ai 60 minuti.

La guida del viaggiatore di Trenitaria prevede in caso di ritardo pari o superiore ai 60 minuti (sempre per i treni nazionali) un’indennità a scelta tra: un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto; un risarcimento in denaro o mediante riaccredito sulla carta di pagamento utilizzata per l’acquisto. La richiesta dev’essere fatta presso qualsiasi biglietteria, online, tramite call center o con l’app Trenitalia. L’azienda prevede anche un bonus in caso di ritardo tra i 30 e i 59 minuti dei treni veloci Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca: il 25% del prezzo del biglietto da utilizzare per altri acquisti (ottenibile anche in questo caso con richiesta a biglietteria, online, call center o app). Per quanto riguarda i treni regionali, invece, Trenitalia ai passeggeri che vogliono un indennizzo chiede di inoltrare la richiesta, reperibile presso le biglietterie e sul sito, per posta, entro e non oltre un anno, alla direzione regionale o provinciaple competente per la località di destinazione del viaggio. Alla richiesta dev’essere allegato il biglietto originale obliterato alla partenza e all’arrivo o, se si tratta di un biglietto elettronico, la stampa cartacea del pdf. Per quanto riguarda il biglietto elettronico regionale, ai fini della richiesta di indennizzo, è chiesta la validazione del biglietto a bordo del treno su cui si è viaggiato. La direzione invierà, entro un mese dalla richiesta, una credenziale per il ritiro dell’indennità in denaro o la comunicazione di mancato riconoscimento della richiesta.

TRENO IN RITARDO, DIRITTI DEI PASSEGGERI: PASTI E BEVANDE

Il regolamento europeo prevede che in caso di ritardo all’arrivo o alla partenza l’impresa ferroviaria o il gestore della stazione devono informare i passeggeri della situazione e, non appena l’informazione è disponibile, orario previsto di partenza e di arrivo. In caso di ritardo superiore ai 60 minuti i passeggeri devono ricevere gratuitamente pasti e bevande «in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti».

TRENO IN RITARDO, DIRITTI DEI PASSEGGERI: SISTEMAZIONE IN ALBERGO

Nel caso in cui, a causa del ritardo, risulti necessario un soggiorno per una o più notti o un soggiorno supplementare, i passeggeri devono ricevere gratuitamente sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, «ove e allorché sia fisicamente possibile».

TRENO IN RITARDO, DIRITTI DEI PASSEGGERI: TRASPORTO ALLA STAZIONE

Nell’assistenza al passeggero è compreso anche, nel caso di treno bloccato sui binari, il trasporto gratuito tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, «ove e allorché sia fisicamente possibile».

(Foto di copertina: ANSA / ETTORE FERRARI)

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