Start-up innovative, dal 20 luglio possibile costituirle online (senza notaio)

Da mercoledì 20 luglio è possibile costituire una start-up innovativa in forma di srl (società a responsabilità limitata) in maniera più semplice, online, senza rivolgersi ad un notaio, compilando un atto costitutivo tipizzato, sottoscritto dal rappresentante legale con firma digitale.

START-UP INNOVATIVE IN FORMA DI SRL, COSTITUZIONE CON FIRMA DIGITALE

L’avvio dell’attività per le start-up innovative potrà insomma avvenire in deroga a quanto previsto normalmente dal codice civile. A prevederlo è il decreto ministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico) del 17 febbraio 2016 inerente «modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative» e il relativo decreto direttoriale del primo luglio. Il comma 10 dell’articolo 4-bis del dl stabilisce che la start-up può essere costituita con atto pubblico o atto sottoscritto con modalità previste dal Cad (Codice dell’amministrazione digitale):

«Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».

Più nel dettaglio, l’articolo 24 del Cad fa riferimento alla firma digitale. Quindi, una start-up innovativa in forma di srl può essere costituita ricorrendo alla firma digitale, servendosi direttamente della piattaforma del Registro delle Imprese. Alla voce ‘Registrazione’ del registro dovranno essere inseriti i dati per la registrazione dell’atto costitutivo compilando un modello standard (anch’esso previsto del decreto del Mise) e apponendo poi la firma digitale. L’atto costitutivo verrà quindi trasmesso dalla piattaforma all’Agenzia delle Entrate, mediante Pec (Posta elettronica certificata), insieme a statuto, altri documenti ed eventuali pagamenti.

Una volta che la costituzione online (dopo una verifica dei requisiti) avrà ricevuto esito positivo, l’atto, lo statuto e i documenti verranno trasmessi all’ufficio compentente del Registro delle Imprese in via provvisoria, in attesa dell’iscrizione in una sezione speciale. In caso di errori o dati da correggere la procedura di iscrizione può essere interrotta: in questo caso viene inviato via Pec un avviso per concedere 15 giorni di tempo per eventuali correzioni. Il decreto legislativo prevede anche verifiche da parte della Camera di Commercio.

START-UP INNOVATIVE, DEFINIZIONE

Ma cosa sono in linea generale le start-up innovative? Si tratta di un tipo di imprese per le quali viene predisposto un quadro normativo di riferimento organico a livello nazionale ma piuttosto articolato. Le start-up innovative sono nate nel 2012 con la legge n. 221 di conversione del decreto legge n. 179, noto come ‘Decreto Crescita 2.0’. Sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia o in un altro Paese Ue, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che hanno come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

START-UP INNOVATIVE, REQUISITI

Affinché una società di capitali venga considerata una start-up innovativa sono previsti requisiti ben specifici. La società dev’essere costituita e deve operare da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda al Registro delle Imprese e deve svolgere attività d’impresa; deve avere la sua sede principale dei propri affari ed interessi in Italia; deve avere a partire dal secondo anno di attività un totale del valore della produzione annua che non supera i 5 milioni di euro; non deve distribuire o aver distribuito utili; non deve essere nata da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Infine la start-up innovativa deve possedere uno di altri tre requisiti. Primo: spendere in ricerca e sviluppo almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione. Secondo: impiegare in percentuale uguale o superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva dottori di ricerca o dottorandi presso un’università italiana o straniera, o laureati che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca presso un istituto di ricerca pubblico o privato, oppure impiegare personale in possesso di laurea magistrale in percentuale non inferiore ai due terzi della forza lavoro. Terzo: essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, tecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratori.

La richiesta di iscrizione di una società alla sezione speciale delle start-up innovative del Registro delle Imprese deve dunque avvenire dopo la costituzione di una società di capitali, dopo la dichiarazione di inizio attività e dopo una verifica dei requisiti per essere considerata start-up innovativa.

START-UP INNOVATIVE, VANTAGGI

L’iscrizione di una società nel registro delle start-up innovative comporta diversi vantaggi. Sono previsti ad esempio alleggerimenti burocratici e fiscali per tutte le operazioni legate al Registro delle imprese, una gestione societaria flessibile, una disciplina del lavoro tagliata su misura, facilitazioni nell’accesso al credito bancario e incentivi fiscali all’investimento. La condizione fondamentale per poter beneficiare dei vantaggi è che le imprse vengano iscritte nell’appopsita sezione speciale del registro riservata alle start-up innovative. La durata massima del regime di agevolazione è di 5 anni dal momento della costituzione.

Nel caso della costituzione di una start-up innovativa in forma di srl senza rivolgersi ad un notaio, senza intermediari, possibile dal 20 luglio, lo startupper ha il vantaggio di risparmiare anche alcune migliaia di euro per il compenso che avrebbe dovuto versare al professionista. Si tratta dunque, sia di un passo in avanti sulla strada della semplificazione burocratica che di un vantaggio economico per chi comincia a fare impresa.

(Immagine di copertina: Nicolas Armer. Fonte: archivio Ansa)

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