Amministrative a Roma, Consiglio di Stato: «Fassina può correre per il Campidoglio»

16/05/2016 di Redazione

Stefano Fassina   può correre per Roma. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della lista ‘Sinistra per Roma – Fassina sindaco’,ha ammesso la stessa a partecipare alle prossime amministrative per le elezioni del sindaco e dell’Assemblea capitolina. Lo ha deciso la III Sezione in sede giurisdizionale

Fassina potrà correre alle elezioni Amministrative del 5 giugno a Roma. Dopo l’esclusione del Tar del Lazio, l’ultima possibilità per il candidato di Sinistra italiana al Campidoglio restava il Consiglio di Stato, al quale aveva presentato ricorso. Qui potete leggera la sentenza emessa dalla Corte dei Conti. 

 

STEFANO FASSINA: STORIA DEL RICORSO IN APPELLO

Il ricorso in Appello era stato discusso in mattinata davanti alla terza sezione del Consiglio di Stato. A escludere per prima le liste di Fassina e la sua candidatura alle Comunali era stata la Commissione elettorale circondariale per una serie di vizi formali, essendo stata verificata l’assenza della data nei moduli di presentazione della lista stessa. Poi il Tar aveva respinto il ricorso sul presupposto che «le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste devono essere autenticate» e «la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione».

I MOTIVI DELLA AMMISSIONE DI STEFANO FASSINA (E DI FDI A MILANO)

Non solo: per il 5 giugno è stata ammessa anche la lista di Fratelli d’Italia a Milano. Lo ha deciso il Consiglio di Stato ribaltando le decisioni prese rispettivamente dal Tar Lazio e Lombardia. Il Consiglio di Stato, si legge in una nota, ha riformato la sentenza del Tar Lazio e ha accolto l’appello proposto dalle liste ”Sinistra per Roma FASSINA Sindaco” e ”Rete Liberale”, di sostegno al candidato sindaco Marchini, ammettendole a partecipare alla prossima consultazione elettorale per le amministrative. La sentenza di merito è stata resa dal Consiglio di Stato il primo giorno lavorativo successivo alla presentazione dell’appello. Le liste erano state escluse per la mancata indicazione in alcuni atti della data di autenticazione delle sottoscrizioni. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima tale esclusione perché nessuna disposizione di legge prevede, per la materia elettorale, la nullità di tali autentiche quando siano prive di data, purchè risulti certo che l’autenticazione sia stata effettuata nel termine previsto dalla legge. Il Consiglio di Stato ha sottolineato l’importanza del principio democratico della massima partecipazione alle consultazioni elettorali nei casi in cui le liste siano in possesso di tutti i requisiti sostanziali e formali essenziali richiesti dalla legge.

 

 

 

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