Riforma costituzionale, ecco cosa cambia

13/04/2016 di Donato De Sena

LEGGI: LO SPECIALE SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016

Ieri pomeriggio la Camera dei deputati dopo 2 anni e 4 giorni di lavoro e 173 sedute in Parlamento ha approvato la Riforma costituzionale che mette fine al bicameralismo perfetto e riduce il numero dei senatori. Ecco cosa cambia.

 

Riforme: via libera definitivo della Camera. Ora il referendum

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE, IL BICAMERALISMO

La principale novità della riforma costituzionale, passata a Montecitorio dopo sei letture, riguarda la fine del bicameralismo perfetto o bicameralismo paritario. Con l’entrata in vigore della legge (che dovrà comunque ottenere il via libera da un referendum confermativo in autunno) Camera dei deputati e Senato della Repubblica non avranno più le stesse funzioni. A Palazzo Madama non si voterà più la fiducia al governo e dovranno passare solo le leggi che riguardano la costituzione, i referendum popolari, i sistemi elettorali degli enti locali e le ratifiche dei trattati internazionali.

REFERENDUM COSTITUZIONALE, IL NUMERO DEI SENATORI

Seconda importante novità è rappresentata dalla riduzione del numero di parlamentari. I deputati saranno ancora 630, mentre i senatori caleranno da 315 a 100. Nel dettaglio, 95 membri dell’assemblea di Palazzo Madama (che si trasformerà in una sorta di Camera delle Autonomie) saranno rappresentativi delle istituzioni territoriali ed altri 5 saranno invece nominati dal capo dello Stato (ai quali si aggiungeranno gli ex presidenti della Repubblica). I 95 rappresentanti dei territori saranno eletti dai consigli regionali: 74 saranno consiglieri regionali e 21 sindaci. Il nuovo Senato, inoltre, non sarà sottoposto a scioglimento, perché la carica dei suoi membri coincide con quella degli organi territoriali di cui saranno espressione. Si trasformerà cioè in un organo I senatori continueranno ad avere l’immunità parlamentare: non potranno essere perquisiti, intercettati o arrestati senza autorizzazione dell’aula.

REFERENDUM COSTITUZIONALE, I COSTI DELLA POLITICA

Una svolta riguarda anche la riduzione dei costi della politica. I nuovi senatori non percepiranno in aggiunta allo stipendio di amministratori locali nessuna indennità parlamentare.

REFERENDUM COSTITUZIONALE, IL QUORUM PER L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO

Cambia anche l’elezione del presidente della Repubblica. Il capo dello Stato continuerà ad essere scelto dal Parlamento in seduta comune, ma non è prevista più la partecipazione al voto dei 58 delegati regionali (in virtù dell’elezione dei senatori da parte dei consigli regionali). Sono state modificate anche le regole sul quorum necessario. Dopo il terzo scrutinio, dal quarto in poi, si passa dai 2/3 ai 3/5 dell’assemblea (e non più dai 2/3 alla maggioranza assoluta). Dal settimo scrutinio poi, con la nuova riforma costituzionale il quorum scende ai 3/5 dei votanti (e non più degli aventi diritto).

REFERENDUM COSTITUZIONALE, L’ELEZIONE DEI GIUDICI DELLA CONSULTA

Diverse regole anche per la scelta dei giudici della Corte costituzionale. Non saranno più eletti in seduta comune di Camera e Senato i 5 membri della Consulta di nomina parlamentare, ma saranno scelti separatamente: 3 a Montecitorio e 2 a Palazzo Madama.

REFERENDUM COSTITUZIONALE, LE COMPETENZE DI STATO E REGIONI

La riforma costituzionale prevede anche novità sulle competenze concorrenti di Stato e Regioni. È prevista una redistribuzione delle materie e una clausola di supremazia in base alla quale la legge statale, su proposta del governo, potrà intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quando lo richieda però la tutela dell’interesse nazionale. In capo allo Stato torneranno energia, infrastrutture e grandi reti strategiche.

REFERENDUM COSTITUZIONALE, L’ITER LEGISLATIVO

Novità anche sull’iter legislativo. La riforma della Costituzione approvata ieri dà al governo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del proprio programma venga iscritto come priorità all’ordine del giorno della Camera. Le competenze dei due rami del Parlamento su tipologie di leggi espressamente indicate nella Costituzione restano invariate, ma la maggior parte dei provvedimenti verrà approvato solo a Montecitorio.

REFERENDUM COSTITUZIONALE, LA COSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE ELETTORALE

Per quanto concerve invece la legge elettorale è stata introdotta la possibilità che le leggi elettorali vengano sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale prima della loro promulgazione. Ci sarà però bisogno di un ricorso motivato da parte di un terzo dei senatori o di un quarto dei deputati, da presentare entro dieci giorni dall’approvazione della legge. la Consulta avrà 30 giorni di tempo per esprimersi. In caso di illegittimità costituzionale la legge elettorale non potrà essere promulgata dal presidente della Repubblica. Una norma transitoria renderà possibile chiedere il giudizio anche sull’Italicum.

REFERENDUM COSTITUZIONALE, IL QUORUM PER I REFERENDUM

Cambia il quorum per i referendum abrogativi. Per rendere valido il voto sui quesiti referendari non sarà più necessario l’attuale 50% degli aventi diritti al voto, ma la maggioranza degli elettori che si sono recati alle urne alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera se la richiesta viene avanzata da 800mila elettori. Resta l’attuale limite del 50% degli aventi diritto se se la richiesta viene invece avanzata da un numero di elettori compreso tra 500mila e 800mila.

REFERENDUM COSTITUZIONALE, LE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE

Per quanto riguarda le proposte di legge di iniziativa popolare la soglia delle firme necessarie per la loro presentazione sale da 50mila a 150mila. Ma, secondo la riforma, i regolamenti parlamentari dovranno prevedere tempi certi per il loro esame e per la deliberazione conclusiva, si tratti di approvazione o bocciatura.

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