Unioni civili senza obbligo di fedeltà, cosa cambia?

25/02/2016 di Redazione

Sostanzialmente con o senza obbligo reciproco «alla fedeltà» cambia poco. Ma la rimozione di quelle due parole, obbligo di fedeltà, dalla nuova versione del ddl Cirinnà sulle unioni civili, riscritto con un maxiemendamento del governo dopo l’intesa tra Pd ed Ncd, è bastata per innescare un acceso scontro tra chi, come le associazioni omosessuali, chiedeva un piano riconoscimento dei diritti delle coppie composte da persone dello stesso e chi, come i partiti di centro e i cattolici del centrosinistra, era intenzionato a marcare le differenze tra la nuova «formazione sociale» e il matrimonio.

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UNIONI CIVILI, NIENTE OBBLIGO DI FEDELTÀ: IL NUOVO COMMA

La questione nasce dalla modifica del comma 1 dell’articolo 3 sui diritti e i doveri dei partner. Il disegno di legge originario, quello arrivato in Aula dopo mesi di lavoro in Commissione, rispetto al quale si erano detti favorevoli sia il Movimento 5 Stelle che partiti e gruppi di sinistra, stabiliva che:

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Nella proposta di modifica di governo (che sostituisce con un solo articolo tutti i 23 articoli del ddl e sulla quale viene posta la questione di fiducia) il comma viene sostituito con un altro identico, che risulta però privo delle sole parole «alla fedeltà» conservando l’obbligo reciproco «all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione».

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UNIONI CIVILI, NIENTE OBBLIGO DI FEDELTÀ: LE POLEMICHE

Le associazioni Lgbt denunciano un «pregiudizio storico verso gli omosessuali», perché con la modifica il ddl  l’obbligo considera l’obbligo alla fedeltà dei partner una «caratteristica esclusiva del matrimonio omosessuale». È come se lo Stato – si spiega – indicasse chi ha più o meno diritto ad una serena vita di coppia, creando cittadini di serie a e cittadini di serie b. È inquietante – ha dichiarato in un comunicato il presidente di Gaynet Franco Grillini – il pregiudizio secondo il quale per non assomigliare al matrimonio le coppie gay non debbano essere fedeli e possano continuare tranquillamente ad essere promiscue come dice il pregiudizio storico verso gli omosessuali». Arci, intanto, ha definito la legge «una sconfitta per le tante coppie omosessuali che non vedranno comunque pienamente equiparati i loro diritti». «La scomparsa del vincolo di fedeltà ne è l’esempio più chiaro, carico di una forte valenza simbolica». Qualche critica è arrivata anche dalla stessa maggioranza. Il liberale Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri, favorevole al ddl, sulla cancellazione dell’obbligo di fedeltà ha commentato: «Non capisco altra ragione se non quella di segnare con uno stigma ideologico negativo il riconoscimento giuridico delle coppie gay». «Caro Alfano – ha detto l’ex capogruppo Pd alla Camera Roberto Speranza –  l’unica cosa contronatura di questi giorni è l’oscurantismo di chi non vuol riconoscere l’uguaglianza dei diritti delle persone

UNIONI CIVILI, NIENTE OBBLIGO DI FEDELTÀ: I FAVOREVOLI

Tutt’altra chiave di lettura viene ovviamente fornita da chi la modifica l’ha chiesta. «Abbiamo ripulito il testo da alcune norme per fare chiarezza sull’impossibilità dell’adozione del figlio del partner e per l’abolizione dell’obbligo della fedeltà, che è un principio fondamentale del matrimonio», ha dichiarato ad esempio l’ex presidente del Senato Renato Schifani, Ncd.

UNIONI CIVILI, NIENTE OBBLIGO DI FEDELTÀ: LA DIFFERENZA DALLE NOZZE

Al di là dell’obbligo dei partner alla fedeltà, a segnare una linea di confine con il matrimonio sembra essere la modifica nel nuovo ddl della previsione secondo la quale le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’ o ‘coniugi’ «ovunque riccorrono» nelle leggi si applicano anche ai partner dell’unione civile. Si leggenv nel testo originario al comma 4 dell’articolo 3:

Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il nuovo testo specifica che quelle diposizioni di applicano «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso».

Cambia poco o nulla su altri diritti, come quelli successori e patrimoniali, sui doveri, sulle cause impeditive e sullo scioglimento delle unioni. Il regime patrimoniale, in assenza di una diversa indicazione, è la comunione dei beni. Viene conservata poi l’applicazione degli articoli del Codice civile che si riferiscono a mantenimento e agli alimenti, alla successione e alla reversibilità della pensione. E non cambia nemmeno il riferimento al cognome. Come nelle coppie etero i due partner avranno la possibilità di assumere il cognome dell’altro o di aggiungerlo al proprio.

(Foto di copertina: ANSA / GIUSEPPE LAMI)

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