Unioni Civili cosa sono – La guida: La convivenza di fatto

10/02/2016 di Redazione

Unioni civili, cosa sono? Continua la nostra guida al disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, in questi giorni in discussione al Senato. Il disegno di legge non riguarda solo il riconoscimento giuridico delle coppie formate dalle persone dello stesso sesso, ma anche i diritti delle coppie di fatto, siano esse omosessuali o eterosessuali. Il ddl (n. 2081) intende infatti introdurre nel nostro ordinameno una disciplina della convivenza di fatto orientata essenzialmente, come spiega la relazione che accompagna gli articoli, a recepire le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell’ambito dei diritti e dei doveri delle persone conviventi. Alla convivenza di fatto è dedicato precisamente il secondo capo del disegno di legge (gli ultimi 13 articoli dei complessivi 23).

 

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CONVIVENZA DI FATTO, LA DEFINIZIONE E I REQUISITI

L’articolo 11 definisce la convivenza di fatto e pone i parametri per l’individuazione della stabile convivenza. Nel dettaglio si chiarisce che per «conviventi di fatto» s’intendono «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». Ai fini dell’individuazione dell’inizio della convivenza stabile il ddl Cirinnà rimanda al decreto del presdente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 che riguarda il «regolamento anagrafico della popolazione residente» e con il quale si stabilisce che «agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune».

CONVIVENZA DI FATTO, IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA IN CASO DI MALATTIA

L’articolo 12 riguarda la reciproca assistenza tra conviventi e stabilisce che i due hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, ed hanno gli stessi diritti delle coppie sposate di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di ricovero in una struttura ospedaliera, sia essa pubblica, privata o convenzionata. Ognuno dei due conviventi nella convivenza di fatto può anche designare l’altro come suo rappresentante con poteri pieni o limitati. In due casi: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto concerne la donazione degli organi, il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

CONVIVENZA DI FATTO, IL DIRITTO ALLA CASA

Una delle novità per i conviventi riguarda la casa. L’articolo 13 attribuisce il diritto a rimanere nell’abitazione di comune residenza e di successione nel contratto di locazione in caso di morte dell’altro convivente. Precisamente si acquista il diritto a continuare ad abitare nella casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se supeiore ai due anni, e comunque non superiore ai cinque anni. Il limite sale da due a tre anni se il convivente superstite vive nell’abitazione con un figlio minore o disabile. Il diritto a rimanere nell’abitazione viene meno se il superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto. L’articolo 14, inoltre, estende anche a conviventi di fatto la facoltà di godere, a parità di requisiti con altri nuclei familiari, di un titolo di preferenza per essere inseriti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari.

CONVIVENZA DI FATTO, IL DIRITTO AGLI ALIMENTI E ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

Come nel caso di matrimonio e unioni civili è previsto dal ddl Cirinnà anche l’obbligo di mantenimento o di alimenti. L’articolo 15 stabilisce che, se si interrompe la convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto di un convivente a ricevere dall’altro quanto necessario per il prprio mantenimento o gli alimenti per un periodo determinato, proporzionato alla durata della convivenza. L’articolo 16 del disegno di legge riguarda, invece, i diritti nell’attività d’impresa. Viene riconsciuto al convivente di fatto che presta regolarmente la sua opera nell’impresa dell’altro convivente una partecipazione agli utili e ai beni dell’impresa familiare. Il diritto di partecipazione non spetta però se tra i due esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.

CONVIVENZA DI FATTO, IL RISARCIMENTO DOPO LA MORTE DEL CONVIVENTE

Il convivente, come stabilisce l’articolo 17, può anche essere nominato tutore, amministratore di sostegno o curatore dell’altro in caso di un’interdizione o inabilitazione. Per quanto riguarda invece il risarcimento del danno causato da un fatto illecito dal quale è derivata la morte di uno delle parti della convivenza di fatto, si applicano, come stabilisce l’articolo 18, gli stessi criteri in vigore per il risarcimento del danno del coniuge.

CONVIVENZA DI FATTO, IL CONTRATTO

Ma come nasce formalmente la convivenza? È opportuno stipulare un contratto di convivenza, redatto in forma scritta e ricevuto da un notaio, così come le sue eventuali successive modifiche e il suo scioglimento. Il notaio che riceve l’atto in forma pubblica o che ne autentica le sottoscrizioni, come stabilisce l’articolo 19 del ddl Cirinnà, provvede entro dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei due conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto può anche prevedere modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e il regime della comunione dei beni. Il regime patrimoniale può comunque essere modificato in qualsasi momento. Il contratto di convivenza di fatto non può essere sottoposto a termine o condizione.

CONVIVENZA DI FATTO, LE CAUSE DI NULLITÀ

Come elencato dall’articolo 20 del ddl Cirinnà, il contratto è nullo se è stato stipulato da uno de due conviventi in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; quando tra i due conviventi esiste un rapporto di parentela o adozione; se uno dei conviventi è minorenne (salvo i casi autorizzati dal tribunale); in caso di condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell’altro convivente; e, infine, se stipulato da una persona interdetta giudizialmente.

CONVIVENZA DI FATTO, LA RISOLUZIONE

Il contratto di convivenza di fatto, come spiega l’articolo 21, si risolve in quattro casi: con accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona, o per morte di una delle parti. Nei primi due casi la risoluzione viene redatta in forma scritta e registrata da un notaio. Nel terzo caso il contraente superstite che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro e al notaio che ha ricevuto il contratto di convivenza. In caso di morte di uno dei conviventi, infine, il superstite deve notificare al notaio l’estratto dell’atto di morte.

(Foto: ANSA / FABIO CAMPANA)

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