Il pasticcio delle celle di sicurezza

10/01/2012 di John B

Perché Monti ha sbagliato, e di grosso

Nel 2010 fu la Legge n. 199 “sfolla-carceri” o “salva carceri”. Ora è il turno del Decreto “svuota carceri” voluto dal governo Monti, e qualcuno inizia a chiedersi se non sia il caso di smantellarle del tutto, le carceri, piuttosto di arrovellarci ogni anno su come riuscire a svuotarle. Battute a parte, il nuovo decreto introduce l’obbligo, in caso di arresto in flagranza, di custodire l’arrestato nelle camere di sicurezza dell’ufficio che ha eseguito l’arresto (Polizia, Carabinieri, ecc…) fino all’udienza di convalida.

NORME – Per capire come ha funzionato sinora la cosa, i riferimenti normativi principali sono l’art. 558 del Codice di procedura penale (“Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio….”) e l’art. 386 del medesimo Codice (“Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero… pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo…. mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito”). In pratica chi aveva eseguito l’arresto doveva portare l’arrestato “al più presto” nel carcere più vicino. Con il nuovo decreto, invece, l’arrestato resterà nella cella di sicurezza della Questura (o del Commissariato o della Stazione Carabinieri) sino all’udienza di convalida (e quindi fino a 48 ore dopo l’arresto). Secondo il governo con questo sistema si dovrebbe risolvere il “fenomeno delle porte girevoli: vi sono circa 21 mila detenuti che entrano ed escono dal carcere nel giro di 3 giorni”. Che significa? Quando un arrestato è portato davanti all’udienza di convalida, il giudice può esercitare varie opzioni. Può convalidare l’arresto e riconoscere le esigenze cautelari che consigliano la permanenza in carcere fino al processo, oppure può disporne la liberazione (perché l’arresto non è convalidato o perché non è necessario adottare misure cautelari). C’è anche il caso in cui l’arrestato è sottoposto a un giudizio direttissimo al termine del quale è rimesso in libertà (perché assolto o perché la condanna è sospesa).

LIBERI – La liberazione dell’arrestato è effettivamente una circostanza molto frequente perché anche quando l’arresto è stato correttamente e legittimamente eseguito difficilmente il giudice riconosce la sussistenza di esigenze cautelari che giustifichino la permanenza in carcere prima del giudizio. Inoltre, quando la colpevolezza dell’imputato è evidente (e nei casi di arresto in flagranza generalmente lo è) i difensori generalmente preferiscono chiudere velocemente la questione con un patteggiamento e la sospensione condizionale della pena. Non meraviglia, quindi, che ogni anno migliaia di detenuti entrano ed escano dal carcere nel giro di pochi giorni: una “seccatura” che da oggi non è più un problema per la Polizia Penitenziaria bensì di chi ha eseguito l’arresto. Le perplessità sorgono, però, in ordine ad altri aspetti.

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