Perché chi acquista biglietti online non ha diritto di recesso

L’acquisto dei biglietti online, aerei o ferroviari, è una modalità che sta diventando sempre più frequente. Pur essendo ancora lontana dal ridurre il digital divide con altri paesi ben più avanzati, l’Italia sta cavalcando l’onda del commercio elettronico, un business in continua crescita. Già due anni fa gli italiani online si sono attestati a quota 26 milioni e, tra essi, sono ben 13 milioni coloro che hanno effettuato almeno un acquisto online. A fronte di un calo generalizzato dei consumi tradizionali, le vendite realizzate attraverso il canale digitale continuano ad aumentare, di anno in anno, a doppia cifra (+32,1% nel 2011 e +25,5% nel 2012), raggiungendo un volume di affari pari a 12,8 miliardi di euro. A evidenziarlo è stato l’istituto di ricerca Eurispes, attraverso il suo “Rapporto Italia” pubblicato da Open2b.

LA NORMATIVA – Per le forme di vendita a distanza si applicano gli articoli 49 e seguenti del Codice del Consumo. Tali norme, regolano anche il diritto di recesso dell’acquirente in caso di ripensamento, ma non valgono per l’acquisto di biglietti di viaggio online.

NIENTE RECESSO PER LE «ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO» – «Il loro acquisto online – spiega Maurizio Di Rocco su Il Sole 24 Ore – costituisce una delle poche ipotesi in cui il diritto di recesso non risulta applicabile, e ciò in virtù della combinazione di alcune norme presenti nello stesso Codice del Consumo. In sostanza, il diritto di recesso va escluso ogni qualvolta l’acquisto di biglietti di viaggio online rientri nell’ambito di servizi riguardanti le attività del tempo libero».

DIFFICOLTA’ DI COORDINAMENTO TRA I FORNITORI – Bisogna inoltre considerare che «nella compravendita via internet di contratti di viaggio – continua Di Rocco – l’impegno assunto dai venditori può risultare piuttosto complesso, in quanto diretto a coordinare diversi altri fornitori, la cui attività non può essere condizionata dal decorso di un termine di ripensamento per l’acquirente».

POSSIBILI RIMEDI – Non essendo tutelato dal diritto di recesso, l’acquirente di biglietti online non può che affidarsi alle coperture assicurative, spesso offerte dagli stessi siti dei venditori. «Al riguardo – fa notare Di Rocco – spesso i venditori propongono tali servizi attraverso caselle “preselezionate”, che possono vincolare l’acquirente anche senza il suo esplicito consenso».

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