Anche per Papa Francesco denunciare i pedofili è un optional

Continua a mancare l’obbligo di denuncia, ma almeno è spuntato il dovere morale di «favorire la giustizia che persegue i reati».

(Photocredit: Ansa)

LE NUOVE ISTRUZIONI – «Il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, non ha l’obbligo giuridico, salvo il dovere morale di contribuire al bene comune, di denunciare all’autorità giudiziaria» notizie riguardanti casi di abuso sessuale nei confronti di minore da parte dei sacerdoti. È quanto contenuto nelle ‘linee guida’ rese note dalla Cei.

MEGLIO PREVENIRE – I vescovi debbono avere “una speciale cura” nel discernimento vocazionale dei candidati al sacerdozio o alla vita consacrata. E’ quanto viene indicato nelle ‘linee guida’ della Cei per i casi di abuso sessuale nei confronti dei minori. La conferenza episcopale sottolinea l’importanza di una “rigorosa attenzione allo scambio di informazioni, sui candidati al sacerdozio che si trasferiscono da un seminario all’altro

NIENTE OBBLIGO DI DENUNCIA – «Il vescovo ha il dovere morale di favorire la giustizia che persegue i reati: non è il difensore d’ufficio del sacerdote eventualmente accusato. È un padre per tutti, soprattutto è padre di chi ha subito gli abusi. E deve agire di conseguenza, cioè prendere decisioni concrete’». Il vescovo Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, ha commentato cosi’ l’indicazione di «collaborare con l’autorità civile» contenuta nel testo delle linee guida dell’Episcopato Italiano ‘ûper i casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte di chierici». Nel testo, tuttavia, si ribadisce che in base all’attuale legislazione penale italiana, per i vescovi non esiste obbligo giuridico di denuncia e perché: «i vescovi sono esonerati dall’obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragioni del proprio ministero», così com’è stabilito da Codice di procedura penale e dal Concordato lateranense.

COSA DICE IL CANONE – Le linee guida sono datate gennaio 2014,  illustrano anche i profili canonistici di fronte a notizie di condotte illecite da parte di presbiteri e che prevedono lo svolgimento di una «indagine previa» e le modalità di procedura in caso di riscontrata veridicità dei fatti con la conclusione delle eventuali misure canoniche da applicarsi nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale su un minore e che vanno dalla restrizione del ministero pubblico «in modo completo» escludendo i contatti con i minori alle pene ecclesiastiche «fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale».

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