La bufala del manuale per «destreggiarsi con la polizia»

14/01/2014 di John B

C’è un documento che gira in Internet, apparentemente compilato da qualche sedicente “autonomo”, che si propone di dare consigli su come comportarsi quando si ha a che fare con le forze dell’ordine. Si intitola: “POLIZIA, CARABINIERI, FINANZA, POLIZIA MUNICIPALE, ROS, DIGOS E COMPAGNIA BELLA: QUALCHE AIUTO PER DESTREGGIARSI”.

MA… – Senonché, dalla lettura del documento si rilevano una serie di presupposti e consigli sbagliati che rischiano di far trovare davvero nei guai chi decidesse di metterli in pratica. Vediamo perchè. Per prima cosa, il documento spiega come riconoscere gli agenti “in borghese”: “Vanno sempre in giro in auto come Punto, Tipo, Uno, Prisma, con un’antenna centrale anteriore sopra il parabrezza”. Questo non è vero. Le autovetture con “colori di serie” (così vengono definite le auto senza segni distintivi) possono essere di qualsiasi marca e modello. Per l’acquisto di tali autovetture, infatti, sono indette regolari gare di appalto per cui non esistono marche predefinite, cui si aggiungono gli appalti di noleggio e le auto sequestrate e confiscate alla malavita. Le antenne radio ricetrasmittenti moderne non hanno nulla di diverso rispetto a quelle utilizzate dalle comuni autoradio e peraltro le antenne centrali sopra il parabrezza sono utilizzate da tantissime case automobilistiche. Pertanto se vedeste il vostro vicino di casa a bordo di un’auto con antenna centrale, tranquillizzatevi: non è diventato un infiltrato dei servizi segreti.

GITA IN QUESTURA – Passiamo ora al primo consiglio “autonomo”: “Accompagnamento in questura: se i poliziotti vi dovessero fermare e vi invitassero a seguirli in questura voi chiederete se vogliono arrestarvi o fermarvi o se c’è un ordine del magistrato di arrestarvi: questo vi dovrà essere detto subito e non in questura e se c’è l’ordine allora vi dovrà essere mostrato subito. Se tutto questo non si verifica rifiutatevi di seguirli.”. Le cose non stanno così. Agli appartenenti alle forze di polizia è riconosciuto il potere molto generico di dare ordini, che ovviamente devono essere legittimi (nel senso che devono essere motivati da una qualche ragione connessa alle funzioni svolte). C’è un articolo del codice penale che punisce espressamente chi non ottemperi a tali ordini, il 650 c.p.. Come si può notare, la formulazione dell’articolo è molto generica sia nella sostanza che nella forma (che quindi può anche essere verbale o perfino gestuale). Come qualsiasi provvedimento della pubblica autorità, l’ordine deve essere motivato ma non è detto che la situazione consenta di esplicitare subito le motivazioni alla parte interessata. Facciamo un esempio: se una pattuglia di polizia in borghese ordina l’Alt Polizia al conducente di una vettura in movimento, non può certo esibire un cartello con le ragioni dell’ordine. Il conducente deve fermarsi e basta. Può darsi che si tratti di un semplice controllo o che sia in corso un’operazione di Polizia Giudiziaria o semplicemente la strada più avanti è franata.

IL PERCHE’ – L’orientamento della giurisprudenza è che se un ordine di polizia è legittimo (ossia è motivato da ragioni di giustizia, ordine pubblico, sicurezza pubblica o perfino igiene) ed è riconoscibile (ossia l’operatore di polizia è riconoscibile come tale, perché ha usato una paletta, un tesserino o una placca di riconoscimento, o è in divisa), esso va eseguito per non incorrere nella sanzione penale. “In realtà c’è una sola possibile eccezione: se non avete con voi i documenti: allora dovrete andare in questura, darete le vostre generalità e i poliziotti vi faranno la foto segnaletica: ogni altra cosa sarà illecita”. Anche questo è sbagliato. Abbiamo già visto che possono esserci svariate ragioni non codificate per ricevere l’ordine di portarsi in un ufficio di polizia. Oltre a queste, esiste il cosiddetto “fermo per identificazione”, disciplinato dall’art. 11 del D.L. n. 59 del 1978. In realtà ci sono numerose norme che consentono l’identificazione ed eventualmente l’accompagnamento per identificazione, tra le quali anche l’art. 349 del codice di procedura penale. Dall’esame di tali norme si evidenzia che l’accompagnamento per identificazione e l’eventuale sottoposizione a rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici è consentito non solo se la persona è sprovvista di documenti, ma anche se l’operatore di polizia ha il concreto sospetto che i documenti possano essere falsi o comunque non veritieri, nonché in tutti i casi in cui si rende opportuna una identificazione certa e puntuale.

E ANCORAPerquisizione: solo l’autorità giudiziaria (pubblico ministero, giudici istruttori) può autorizzare le perquisizioni, che sono di due tipi: a domicilio e sulla persona. Tuttavia nella flagranza di reato anche la polizia può perquisire (…) La polizia può perquisire senza aver ricevuto l’autorizzazione anche nel caso vi sia fondato sospetto di detenzione abusiva di armi ed esplosivi. Innanzitutto la perquisizione può anche riguardare le autovetture, non solo l’abitazione o la persona, nonchè qualsiasi altro luogo o pertinenza. Ci sono poi varie norme generali che legittimano perquisizioni e ispezioni nei contesti più disparati, per non parlare poi delle numerose norme specifiche (ad esempio i controlli di frontiera, quelli doganali, quelli di sicurezza). Non sempre è prevista la stesura di un verbale (pensiamo ai controlli personali e sul bagaglio in aeroporto). Dall’esame di tali norme si evince che le forze di polizia hanno margini molto ampi per procedere alle perquisizioni e non è detto affatto che debbano attendere l’arrivo di un avvocato. La perquisizione personale o domiciliare non è un interrogatorio: dunque la polizia non ha diritto di rivolgere domande. In realtà gli operatori di polizia possono fare domande praticamente in qualsiasi contesto. Un esempio è dato dagli art. 350 e 351 del codice di procedura penale. Le risposte possono essere verbalizzate o annotate, e in determinate circostanze il rifiuto di rispondere può giocare a sfavore del soggetto, specialmente in sede di valutazione di eventuali esigenze cautelari. Infatti se è vero che le dichiarazioni rese in assenza del difensore e al di fuori di un interrogatorio formale hanno valenza scarsa o nulla in dibattimento, è anche vero che nel nostro sistema processuale è piuttosto facile finire in galera prima ancora del dibattimento…

LA FIRMA – Di tutto ciò che firmate è vostro diritto avere una copia e, ugualmente, è vostro diritto non firmare ciò che non vi convince. Anche questo non è sempre vero. La “persona informata sui fatti” (ossia chi non è formalmente indagato) non ha diritto a ricevere una copia del verbale di sottoposizione a sommarie informazioni, anche dopo averlo firmato. E viceversa, si ha diritto a ricevere copia di un verbale di perquisizione anche se si rifiuta di firmarlo. Firmare o non firmare un verbale va poca differenza, perché gli operanti si limiteranno ad attestare che la parte si è rifiutata di firmare. Il verbale conserverà tutta la sua validità e il rifiuto di sottoscriverlo potrebbe essere interpretato a sfavore dell’interessato, per cui può essere più utile chiedere che vengano verbalizzati eventuali dubbi e contestazioni.

E INFINE – Interrogatorio: quando vi interroga la polizia chiedete qual’è la vostra posizione: teste, imputato, indiziato di reato. Negli ultimi due casi avete diritto di far assistere il vostro avvocato: se ve la negano rifiutatevi di rispondere.La polizia non può mai interrogarvi nè raccogliere in alcun modo le vostre dichiarazioni quando siete in stato di fermo o arresto: solo il magistrato lo potrà fare. Se ci dovessero provare ugualmente rifiutatevi e rispondete: “risponderò al magistrato”. Innanzitutto è bene sapere che i magistrati spesso e volentieri delegano la Polizia Giudiziaria per eseguire gli interrogatori. Poi, gli interrogatori formali richiedono una serie di adempimenti e procedure che la Polizia Giudiziaria ha tutto l’interesse a seguire perché altrimenti l’atto non avrebbe alcuna validità. E’ quindi pacifico che il difensore sarà presente, quando previsto dalle norme, e che l’interrogatorio avrà luogo solo in presenza dei presupposti che consentono di utilizzare le dichiarazioni rese dall’interrogato. Peraltro, anche in presenza del difensore e perfino davanti al magistrato, l’indagato ha sempre la facoltà di non rispondere e può perfino mentire. Tuttavia un atteggiamento ostruttivo e non collaborativo potrebbe avere il suo peso nelle decisioni che l’Autorità Giudiziaria potrebbe prendere in ordine all’applicazione di misure cautelari e al rinvio a giudizio. In genere, infatti, chi non ha nulla da nascondere o da temere non ha ragione di rifiutarsi di rispondere alle domande che gli vengono rivolte. “Ricordatevi sempre che la polizia e i magistrati fanno sempre finta di sapere molto più di ciò che in realtà sanno…” . Dipende. A volte possono sapere molto più di quanto sembri, e rendersi conto se determinate dichiarazioni sono false o incomplete, il che può portare a spiacevoli conseguenze. Ma allora, che consigli si possono dare? In genere è difficile che chi non fa nulla per trovarsi nei guai con la Giustizia, si trovi nei guai con la Giustizia. Tuttavia può accadere e le cronache anche recenti parlano chiaro. Il buon senso porta a considerare che se ci troviamo ad avere a che fare con forze di polizia e magistratura, probabilmente dall’altra parte c’è qualcuno che per qualche ragione sospetta che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Se quel sospetto è infondato, la cosa migliore da fare è quella di assicurare la massima cooperazione per fugarlo definitivamente. Se il sospetto è fondato… sarà meglio affidarsi a un buon avvocato. Se si ha ragione di ritenere che gli operatori di polizia stiano abusando delle proprie funzioni e che le loro richieste siano illegittime, è meglio evitare di esacerbare gli animi o di innalzare la tensione. Meglio ragionare a bocce ferme e se si è convinti di aver subito un’ingiustizia, affidarsi a un legale che senz’altro saprà far valere al meglio le proprie ragioni e chiedere le punizioni e i risarcimenti opportuni.

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