Economia

Il ministro Tremonti e quella riforma sparita

2 settembre 2010

Affaccendato nel fare leggi contro i giudici, il governo ha dimenticato il ddl anticorruzione, ma soprattutto la riforma degli articoli 41 e 118 della Costituzione, quelli sulla libera impresa.

Non essendo compatibile con lo scudo giudiziario a favore del presidente del Consiglio, è sparito dalla circolazione il DDL anti-corruzione promesso alla scoperta della prima delle cricche come prioritario. A febbraio slittava ed infatti sta slittando ancora nel nulla. Un’altra scomparsa va segnalata La tesi del governo, anzi del ministro Tremonti chè tanto basta è che per introdurre semplificazioni normative e procedurali a favore delle imprese occorra cambiare la Costituzione agli articoli 41 e 118. Anche questo disegno di legge è sparito.

Sulla modifica costituzionale ad occhi incompetenti appaiono dei dubbi che smarriscono e chiedono risposte. Il testo della proposta di riforma linkata dal blog Phastidio è interessante soprattutto nella relazione dove però, a parte le suggestive statistiche relative alla mostruosa prolissità normativa pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale, compaiono dati che da anni istituzioni come l’OCSE o la Banca Mondiale pubblicano. Valga ad esempio il Doing Business Report ove, nella finestrella “select an economy” basta cliccare Italy per avere i dati relativi al Belpaese. Certamente è positivo che si utilizzino dei dati e sarebbe auspicabile che altrettanto si facesse sempre. Tornando al tema e facendo un passo per volta, l’art. 41 della Costituzione recita:

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

La riforma suggerisce di aggiungere:

“La Repubblica promuove il valore della responsabilità personale in materia di attività economica non finanziaria.

Gli interventi regolatori dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali che riguardano le attività economiche e sociali si informano al controllo ex post”.

Non riesco ad afferrare cosa implichi in più rispetto allo stato attuale rendere costituzionale la responsabilità personale in materia economica né tanto meno il senso dell’esclusione da questa responsabilità della materia finanziaria. Quanto al secondo comma invece capisco bene che è fuffa. La Costituzione è il contenitore di principi. Metterci una modalità di esercizio del controllo (ex post) non so e non credo sia utile né tanto meno necessario. Il trucco sta nelle norme ordinarie che saranno emanate. Che i controlli siano antecedenti o susseguenti all’inizio di una attività economica è del tutto indifferente se si continua con eccessi normativi, burocratici, cartacei, costosi ed inutili. Infatti, la pletora di adempimenti tanto costosi quanto inutili esiste da tempo immemore senza alcun bisogno di (in)dignità costituzionale.

L’art. 118 della Costituzione recita a sua volta:

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

La riforma aggiungerebbe:

“Stato, Regioni ed Enti locali riconoscono l’istituto della segnalazione di inizio attività e quello della autocertificazione, lo estendono necessariamente a tutte le ipotesi in cui è ragionevolmente applicabile, con esclusione degli ambiti normativi ove le leggi penali prevedono fattispecie di delitto o che derivano direttamente dalla attuazione dalle normative comunitarie o internazionali.

In materia urbanistica lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale provvedono anche ad adeguare le proprie normative in modo che le restrizioni del diritto di iniziativa economica siano limitate allo stretto necessario per salvaguardare altri valori costituzionali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale provvedono a rendere pubblico l’elenco dei casi che escono dal campo di applicazione del comma 2 della presente legge costituzionale. La mancata pubblicazione, salvo che riguardo alle leggi penali che prevedono fattispecie di delitto e alle normative comunitarie o internazionali, vale a salvare la buona fede di chi ha intrapreso un’attività economica e sociale”.

Fuffa ed inutilità varie. Inizio attività ed autocertificazione, il silenzio assenso ed il silenzio rifiuto sono istituti tranquillamente attivi nell’ordinamento così come è oggi. Il che dovrebbe dimostrare che basta legge ordinaria per generalizzarlo e tenere in piedi le eventuali eccezioni. I Commi 2 e 3 sono invece commi prescrittivi e regolamentari che non richiedono affatto norma Costituzionale e, soprattutto, rischiano di rimanere lettera morta come mille volte è accaduto ed accade quando si impartiscono prescrizioni la cui inosservanza non venga in qualche modo duramente sanzionata.

2 commenti a Il ministro Tremonti e quella riforma sparita

  1. me^^

    Uhmmm…0_=….sono un somaro in Costituzionale (e pure negli altri)
    Spero che un esperto mi corregga…e che si capisca qualcosa.
    Comunque ho una mia tesi sulla responsabilità.

    Sempre somara come sono, direi:
    1) Mi sa che non implica qualcosa “in più”, ma parecchio “in meno” e per tutti.

    Sul 41. mi pare si crei immediatemente un conflitto fra la norma attuale e i commi aggiunti (e la regola è invece non creare conflitti fra norme di pari rango… a meno che non lo fai apposta).
    Mi spiego =>
    Ricordando sempre che lo Stato siamo noi (e non quello sul seggiolone)
    Il 2° secondo capoverso dell’attuale 41 dice “non può svolgersi in contrasto”: così com’è ora implica la possibilità di una valutazione ex ante, con conseguente diritto\potere dello Stato(ossia noi) di impedimento dell’attività lesiva all’origine; mentre il secondo dei nuovi commi proposti dice l’esatto contrario: ex post (nel frattempo la fabbrichetta ha già potuto fare il danno a 2 secondi dall’entrata in funzione e noi ce lo teniamo)
    Temo soprattutto perchè la valutazione ex post inerisce sicurezza, libertà e dignità umana. Prima danneggio i diritti e …dopo controllo se era possibile danneggiarli.
    Nota anche il termine “umana” nella norma originaria: è un concetto ampio. Il vecchio legislatore non scrisse cittadini…ha scritto umano
    Quindi, per converso: mentre prima il danno era limitato pure in Papuasia, adesso lo si potrà fare pure là.
    Il problema è che quei 3 sono diritti la cui tutela preventiva noi affidiamo allo stato (es: da qui il suo potere di far guerra per tutelare la sicurezza), ma con una tale modifica lo Stato non esegue più il compito che noi gli abbiamo affidato, anzi affida alle capacità dei privati la nostra sorte circa sicurezza, libertà ecc…
    Sino ad ora noi non gli abbiamo mai dato nessun potere di delega simile in materia…glielo vogliamo dare adesso? ^___^
    In breve: sacrifica all’interesse economico del privato (e non anche al diritto al lavoro, che è cosa diversa) – 3 diritti fondamentali, imponendoci unilateralmente di rinunciare alla tutela preventiva da parte sua di essi.
    In pratica è una deroga a ciò che attualmente non ammette deroga salvo altro interesse pubblico superiore (e qui è un privato… e pure nano).

    Quanto alla “responsabilità personale” indicata nel nuovo comma mi pare
    A)una boiata da bloccare immediatamente!!!!
    - La responsabilità per danno, adesso, a norma di codice civile e penale, grava su chiunque se dalla sua azione deriva un danno. In pratica: così cambi pure i codici…2 piccioni con una fava…mentre quelli guardano da un’altra parte, la legge penale e civile non è più uguale per tutti.
    - Chiediti: perchè mai la responsabilità sarebbe esclusa solo per le finanziarie? (pensa al nano^^)
    Ma diventa logico il perchè del limite se si pensa che la finanziaria potrebbe offrire i soldi a un prestanome per svolgere l’attività dannosa. (pensa sempre al nano)
    Di fatto, banche e finanziarie permettono ogni attività pur non svolgendola (ma ci stanno dentro fino al collo)

    B)Inoltre, in tal modo, limita evenutali azioni esecuntive o risarcitorie solo al patrimonio di un possibile prestanome o comunque del finanziato (e non becchi niente: se li tiene il nano^^)

    c)La regolamentazione ex post invece contrasta col concetto stesso di “regolamentazione”: di fatto, essendo ex post, non hai mai potuto regolare un cavolo perchè hanno già fatto tutto quelli prima ancora che tu potessi dare un’occhiata alla situazione complessiva^^.
    Quindi quando intervieni devi accettare le cose come stanno. Oppure, se non ti piacciono, ordini l’abbattimento. Comunque ti tieni il danno ed inoltre quelli faranno causa allo Stato per evitare che chiuda e …andiamo avanti un secolo ma l’impresa e il danno staranno ancora là.

    Il 118 per me è ….incomprensibile e drammatico già nella sua formulazione attuale!^___^
    Da quando hanno modificato 117 e 118 hanno incasinato ancora di più la situazione precedente, lasciando gli enti locali in condizione di fare che gli pare senza controllo (e mi sa che ne vediamo ampiamente gli effetti)
    Leggiamo che dicono nella nuova…
    1° comma =>
    -Benissimo!^___^ Già non si capisce un cavolo perchè usano il rinvio!^^
    No buono il rinvio in questo caso: se cambia la norma – ordinaria o comunitaria – cui rinvia il 118 cambia pure l’ampiezza del 118 e una norma costituzionale non dovrebbe ampliarsi o restringersi in questo modo…è lei che limita le altre, non le altre lei^^
    -”Ragionevolmente applicabile”= è un’affermazione assurda. Posto che rimette il potere agli enti locali … affida poi agli stessi la valutazione di “ragionevolezza” senza predeterminare i criteri a cui la valutazione deve attenersi per considerarsi ragionevole. Peraltro, ciò che può essere ragionevole per il comune, può non esserlo per lo stato(o per me^^), ma non c’è scritto nella norma chi prevale in caso di conflitto di valutazione, nè istituisce un organo designato a dirimere il conflitto.

    -Il 2° dei nuovi commi del 118: peggio che andare di notte!!^__^
    Basandosi sull’indeterminatezza del precedente e sulla già premessa sacrificabilità dell’interesse pubblico all’iniziativa privata ad opera del 41 come modificato da loro, dice agli enti locali di rimuovere immediatamente (senza predeterminare criteri o limiti per la loro azione: e infatti i limiti della salute, libertò e dignità li ha già rimossi con la modifica del 41…per cui possono agire in tutta libertà) ogni ostacolo alla costruzione di qualsiasi ….(mi sto già incavolando)…boiata o cavolata che salti in mente a quelli!!!!^0^

    La terza è indeterminata nel contenuto e limita troppo il tempo messo a disposizione per gli enti (cui non pagheranno manco il personale).
    Domanda: presumono per caso che un comune possa valutare da solo le capacità di danno es: di una centrale nucleare? (e infatti al mio comune si chiamano tutti Einstein^^)
    E’ ovvio che in 3 mesi non ce la fai a ottenere dagli altri enti tutti dati che ti servono per le valutazioni.
    Per cui quelli inizieranno senza aspettare l’ente^^
    Inoltre è in sè una norma ampiamente… incomprensibile.
    E infatti, per quelli, è sempre meglio che una norma sia il più possibile incomprensibile e indeterminata nel contenuto…così possono infilarci che gli pare^__^

    A cosa servono?^^
    Quali sono le imprese che in futuro potrebbe mettere in pericolo la salute, la libertà o la dignitò umana, per oggetto o per metodi di lavoro?
    Perchè…. per come stanno adesso le cose… queste imprese non ci sono ancora oppure ci sono ma non sono ancora al massimo del potenziale dannoso.
    Quindi basta chiedersi “Cosa manca, che può farci del male?” ^___^

  2. me^^

    Un’altra cosa^^
    Affinchè ‘sta boiata attualmente incostituzionale passi e diventi costituzionale…ci sono i due solidi metodi.
    Dando per scontato che avrebbero immediatamente il voto dell’opposizione se usassero uno dei due, vorrei sperare che non siano proprio gli italiani, di proprio pugno, a rinunciare ai propri diritti\poteri dopo essersi fatti riempire la testa di “ampie prospettive occupazionali”
    Pure anni fa, quando sapevano che la globalizzazione li avrebbe spazzati a favore degli imprenditori stranieri, parlarono di “ampie prospettive occupazionali”, col pacco Treu e il suo precariato, quando invece di scendere in piazza a dirgli “Non se ne fa niente! Non vogliamo diventare la variabile unilateramente sacrificabile dagli imprenditori!”, dissero tutti “Sììììì!^-^ Avremo subito un posto di lavoro! Ci va bene anche se è solo per un mese! Tanto dopo, con l’esperienza, ci prenderanno subito da un’altra parte!” Col cavolo!… Dall’altra parte quelli facevano la stessa cosa. E a che pro? Avere manodopera secondo le necessità momentanee e diventare esse stesse – le imprese – flessibili agli andamenti del mercato internazionale e al minimo costo.
    E adesso? Abbiamo precari disoccupati che si chiedono “Perchè lo Stato non si occupa di me?” (ovvio: gli hai detto tu, tacendo, di non occuparsene!) e imprese interinali che esercitano legalmente il caporalato, quando prima questa roba era vietata dalla legge proprio per garantire stabilità ed evitare lo sfruttamento.
    Solo che quando quelli cambiavano i codici, a chi parlava, nessuno dava retta… e adesso stiamo così, perchè qualcuno ha creduto che lo facessero per il nostro bene (ma chi?…quelli? Quelli mandano i figli in Svizzera a imparare a dominare i sottoposti!^-^)
    Per il rapporto occupazione\inflazione (e a lor interessa solo il potere d’acquisto del proprio denaro) queste cavolate non potranno mai creare nuovi posti ma solo avvantaggiare gli imprenditori sia nel mercato interno che – e soprattutto – nel mercato internazionale (ed è là che questi vanno a parare per il futuro: a loro interessa vendere, non anche vendere agli italiani).
    Aaahhh! Mi sono sfogata!!! ^______^
    Adesso me ne posso pure andare a dormì^^

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