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pubblicato il 5 febbraio 2010 alle 09:00 dallo stesso autore - torna alla home

A leggerne il testo, questo legittimo impedimento, di per sé, non è un provvedimento demoniaco. Certamente la norma reca alcune importanti criticità, prima fra tutte il fatto che il ministro possa autocertificarsi l’improrogabile impegno per cui non riesce ad essere in aula quel giorno; e anche il fatto che il ministro possa bellamente dire “mi spiace, sono impegnato per i prossimi sei mesi”, non ha granché senso. Ma per il resto, quel che ci doveva essere necessariamente per situazioni di questo genere, ovvero la sospensione della prescrizione, c’è: e il processo è solo rimandato, senza danni.

Si può giustamente sostenere che il rimandare un processo sia già di per se un danno: ma questo aspetto si potrebbe risolvere facilmente includendo nella norma maggiori tutele per la parte lesa, che sta lì seduta ad aspettare i comodi del ministro. Che so, la possibilità di chiedere un risarcimento per l’eccessiva “melina”, l’indicazione di un termine massimo che permetta a questa norma di non trovarsi in contrasto col principio della ragionevole durata del processo, che è di derivazione comunitaria, e sarebbe dunque agevole e possibile il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per sottoporle il caso di una parte in giudizio che aspetta speranzosa un buco nell’agenda del ministro.

Sono idee: ma non saranno accolte. Il perché è la malafede con cui questo provvedimento nasce, che è in parte implicita, in parte esplicita. Implicita perché mancando un termine massimo per l’utilizzo di questa garanzia, o, ancora più importante, una parola chiara in merito alla reiterabilità della situazione, supponendo che uno si trovi ad essere presidente del consiglio per 15 anni, è in grado di rimandare il processo per 15 anni. Esplicita perché l’articolo 2 chiaramente identifica il legittimo impedimento come legge ad-personas, stabilendo che questa norma decadrà appena sarà approvato il nuovo sistema di garanzie per la presidenza del Consiglio; e che nel frattempo essa serve a garantire l’ordinata azione di governo contro questi magistrati brutti, cattivi e rompiscatole. Come se Palazzo Chigi fosse sotto assedio e fosse quindi necessario fermare questi Unni in toga che impediscono le riunioni del Consiglio dei Ministri: così non è, e lo sappiamo tutti. Dunque, ad-personas.

Potremmo fermarci a riflettere sullo stato di assuefazione profonda di questo paese, che senza proteste ammette che si scriva su un atto normativo, nero su bianco, una norma esplicitamente mirata a creare una disuguaglianza ingiustificata fra cittadini e potenti: una volta si arrabbiavano tutti, ora pare che una legge ad-personam non crei più l’audience di un tempo. Potremmo, ma preferisco sottolineare come il Parlamento si sia formalmente impegnato a ridiscutere con una legge costituzionale (!) il sistema delle immunità al governo, tassativamente entro 18 mesi (termine ultimo di efficacia di questa legge). Cosa ci sarà scritto su quel testo? Mistero.

E’ come se ci fossimo messi in viaggio verso la baia dei pirati cattivi: “Capitano, entro due anni le riporteremo il bottino!”. Solo che dovrebbe essere il Parlamento della Repubblica, non i Pirati dei Caraibi.