Corte Costituzionale: «Vanno risarciti anche i danni da vaccino antinfluenzale»

La Corte Costituzionale ha esteso con la sentenza n. 268, relatore Nicolò Zanon, l’area della risarcibilità dei danni da vaccino. Se prima era previsto solo per le somministrazioni obbligatorie ora, con questa sentenza, si crea un nuovo precedente perché il risarcimento andrebbe effettuato anche quando la vaccinazione è solo raccomandata dalle autorità sanitarie pubbliche.

A parlarne è oggi Il Sole 24ore che riporta per primo la notizia. Finora la legge n.210 del 1992 limitava l’indennizzo alle sole vaccinazioni obbligatorie. Adesso la Corte precisa che «in tema di trattamenti vaccinali, la tecnica dell’obbligatorietà (prescritta per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria, come si esprime la disposizione censurata) e quella della raccomandazione (nelle forme di cui si darà esplicito conto più avanti) possono essere sia il frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra individuo e autorità sanitarie pubbliche, sia il risultato di diverse condizioni sanitarie della popolazione di riferimento, opportunamente accertate dalle autorità preposte».

Questa sentenza, così posta, solleva due aspetti. Il primo è che quando c’è raccomandazione c’è ovviamente maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale. Autodeterminazione che rientra, per esempio, nella scelta del genitore sul vaccinare o meno il minore. Secondo aspetto, non da poco, è la tutela della propria salute vista nell’interesse della collettività. Una tutela che emerge anche con una vaccinazione «raccomandata». Per questo motivo non sussiste una differenza tra obbligo e raccomandazione e proprio alla luce di questa uguaglianza la Corte Costituzionale ha sentenziato come sia possibile il risarcimento anche in caso di indennizzo su una vaccinazione raccomandata.

CORTE COSTITUZIONALE: I MOTIVI DI UN RISARCIMENTO ANCHE IN CASO DI VACCINO RACCOMANDATO

Il diritto ad esser risarciti non si pone perché si ha subito un trattamento obbligatorio ma piuttosto perché il singolo subisce conseguenze negative per la propria integrità psicofisica per un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività. Nel caso in cui si è espressa la Corte, per esempio, l’indennizzo era stato negato originariamente sia dal centro medico, sia dal Ministero, poiché la vaccinazione in oggetto «non è obbligatoria, ma solo raccomandata». E sì, si parla di vaccinazione antinfluenzale.

Ritiene la Corte rimettente che, in caso di menomazione permanente dell’integrità psico-fisica derivante dalla vaccinazione raccomandata antinfluenzale, il mancato riconoscimento dell’indennizzo determini la violazione, innanzitutto, degli artt. 2 e 32 Cost. Sarebbe infatti leso «il diritto-dovere di solidarietà», poiché, in difetto di una prestazione indennitaria, il singolo danneggiato sarebbe costretto a sopportare le gravi conseguenze negative derivanti da un trattamento sanitario, raccomandato non solo a tutela della sua salute individuale, ma anche di quella collettiva.

In questa sentenza le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dalla Corte d’appello di Milano perché il Ministero della salute aveva impugnato una sentenza in cui era stato riconosciuto al ricorrente, in primo grado, l’indennizzo da vaccino antinfluenzale. Al cittadino in questione gli era stata diagnosticata la sindrome di Parsonage Turner, insorta dopo la vaccinazione antinfluenzale «fortemente incentivata ai pensionati della sua fascia di età nelle campagne di sensibilizzazione del Ministero della Salute».

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LA CORTE E L’IMPORTANZA DELLA PROFILASSI NELLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

La Consulta sottolinea come il vaccino antinfluenzale  debba esser inserito nei Piani nazionali di prevenzione vaccinali, a titolo di raccomandazione. Esalta il bene della profilassi ma giustamente sottolinea come non possano esistere danneggiati di serie A e danneggiati di serie B.

«Alla luce di tali considerazioni,la collettività deve dunque sostenere i costi del pregiudizio individuale, anche nel caso in cui la menomazione permanente sia derivata dalla vaccinazione antinfluenzale. Sarebbe del resto irragionevole riservare a coloro che hanno aderito alle ricordate raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto a quanti abbiano ubbidito ad un precetto (nello stesso senso, con riferimento alla vaccinazione contro la poliomielite, la sentenza n. 27 del 1998).  E la traslazione sulla collettività delle conseguenze negative eventualmente derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale (pur sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge n. 210 del 1992) consegue all’applicazione dei principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.), di tutela della salute anche collettiva (art. 32 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), oltre a completare, in termini che rendono più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, il ricordato “patto di solidarietà” tra individuo e collettività, al fine della più ampia copertura della popolazione».

La Corte rimarca inoltre come la più ampia «sottoposizione a vaccinazione quale profilassi preventiva può notevolmente alleviare il carico non solo economico che le epidemie influenzali solitamente determinano sul sistema sanitario nazionale e sulle attività lavorative».

 

(in copertina Flaconi di vaccino in uno degli ambulatori del Centro Vaccinale di via Statuto a Milano, 4 settembre 2017. Ansa/Daniel Dal Zennaro)

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