La legge elettorale delle Elezioni Politiche 2018: come funziona il Rosatellum

26/10/2017 di Donato De Sena

Il 26 ottobre 2017 il Senato ha approvato definitivamente la nuova legge elettorale per la scelta dei nostri rappresentati alla Camera e al Senato, che entrerà in vigore per la prima volta alle Elezioni Politiche 2018: il cosiddetto Rosatellum. Si tratta di un sistema di voto misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale, che prevede la divisione del territorio nazionale in collegi uninominali e collegi plurinominali e consente le alleanze tra liste.

 

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LEGGE ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 2018

Con la nuova legge elettorale, la n. 165 del 3 novembre 2017, che ha ottenuto il via libera in Parlamento grazie ad un’intesa tra i principali partiti di centrodestra, centro e centrosinistra (dal Pd alla Lega Nord, da Forza Italia ad Alternativa Popolare), siamo chiamati a scegliere i nostri rappresentati a Montecitorio e Palazzo Madama, 630 deputati e 315 senatori, con due metodi diversi tra loro collegati. Il 36% dei seggi di Camera e Senato vengono assegnati con un metodo maggioritario e collegi uninominali: diversi candidati (come avveniva con il Mattarellum, la legge elettorale in vigore alle Politiche del 1994, 1996 e 2001) si sfidano in un collegio piuttosto piccolo e viene eletto chi ottiene anche un solo voto in più degli altri. Il restante 64% dei seggi viene invece assegnato con metodo proporzionale in collegi plurinominali (sostanzialmente come avveniva con il Porcellum, la legge elettorale in vigore alle Politiche del 2006, 2008 e 2013): le liste conquistano seggi proporzionalmente ai voti ottenuti.

COSA PREVEDE IL ROSATELLUM

Più nel dettaglio, il Rosatellum prevede alla Camera l’elezione di 232 deputati in collegi uninominali con sistema maggioritario (6 in Trentino Alto Adige, 2 in Molise e uno in Valle d’Aosta), di altri 386 in collegi plurinominali con sistema proporzionale e dei restanti 12 nella circoscrizione Estero, sempre con sistema proporzionale. Per quanto riguarda invece il Senato, è prevista l’elezione di 109 senatori con il maggioritario (6 in Trentino Alto Adige, uno in Molise e uno in Valle d’Aosta), di 200 con il proporzionale e dei restanti 6 nella circoscrizione Estero, ancora con metodo proporzionale.

COME FUNZIONA IL ROSATELLUM

Si vota con una sola scheda elettorale. O meglio, due: un’unica scheda per la Camera e un’unica scheda per il Senato. Su entrambe le schede sono indicati i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di deputato (o senatore) nel collegio uninominale e la lista o le liste a loro collegati (che competono per il proporzionale). Esprimendo la propria preferenza ad una lista il voto si trasferisce automaticamente anche al candidato collegato nella parte maggioritaria. Non è consentito il voto disgiunto: non si può votare un candidato nella parte maggioritaria e poi nella parte maggioritaria scegliere una lista che sostiene un candidato diverso. L’elettore vota tracciando un segno su una lista (in questo modo dal simbolo elettorale il voto si trasferisce anche al candidato nella parte maggioritaria) oppure tracciando un segno solo sul nome e cognome del candidato al maggioritario (in questo caso il voto si trasferisce dal candidato anche alla sua lista o a tutte le liste a suo sostegno). In quest’ultimo caso, se il candidato è appoggiato da più formazioni, si parla di voto disperso, perché il voto viene distribuito proporzionalmente dalle liste (si considerano i voti ottenuti nella circoscrizione elettorale).

 

 

ISTRUZIONI PER IL VOTO

Le istruzioni per il voto vengono riportante anche sulla scheda elettorale. «Il voto – si legge sulla parte esterna – si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad essa collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio».

COALIZIONI

Come nel caso del Porcellum, con il Rosatellum sono dunque consentite le coalizioni. Ciò favorisce la formazione di aggregazioni piuttosto larghe, come le abbiamo conosciute dagli anni ’90 in poi: gli schieramenti ampi consentono di competere al meglio nei collegi uninominali per conquistare il voto in più necessario e ottenere quindi il seggio elettorale. Al contrario risultano penalizzati i partiti che decidono di non accordarsi con altre formazioni. È questo il caso del Movimento 5 Stelle, che ha sempre respinto l’ipotesi di siglare delle intese elettorali. I pentastellati, rispetto a Pd, Forza Italia e Lega, rischiano di portare a casa al maggioritario una quota di seggi molto più bassa se confrontata ai consensi ottenuti al proporzionale.

CAPO POLITICO

La nuova legge elettorale prevede l’indicazione da parte dei partiti e delle coalizioni di un capo politico. Precisamente, il Rosatellum stabilisce che contestualmente al deposito del contrassegno elettorale, «i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica».

LISTE BLOCCATE

Quelle collegate ai simboli, nella parte proporzionale, sono liste bloccate. Come abbiamo già spiegato, il Rosatellum nella parte proporzionale non prevede la preferenza, intesa come indicazione del nome e cognome di un candidato. Vicino ad ogni simbolo è indicato un listino di nomi, da 2 a 4, che verranno eventualmente eletti nell’ordine. Questo è uno dei punti maggiormente criticati dai partiti che si sono opposti alla nuova legge elettorale, in particolare il M5S e Aritcolo 1 Mdp. I critici evidenziano come i vertici di partito possano indicare con un margine di errore ristretto (avveniva anche con il Porcellum) i candidati da eleggere in diverse circoscrizioni. I gruppi finiti in minoranza in Parlamento avrebbero preferito la vecchia preferenza o un maggiore peso ai collegi uninominali, sull’esempio del Mattarellum.

QUOTE ROSA

La nuova legge elettorale a differenza delle regole in vigore alle precedenti Elezioni Politiche prevede quote di genere, meglio note come quote rosa, sia per le candidature nei collegi uninominali che in quelli plurinominali. Nel dettaglio, per quanto concerne la parte maggioritaria nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% e quindi nemmeno superiore al 60%. Qualcosa di simile è stato stabilito per la parte proporzionale: uomini o donne non possono occupare la posizione di capolista in misura superiore al 60%. È prevista poi, sempre per le liste dei collegi plurinominali, una collocazione interna alternata uomo-donna o donna-uomo.

CANDIDATURE MULTIPLE

Con la nuova legge elettorale delle Elezioni Politiche 2018 i candidati alla Camera e al Senato possono presentarsi in più collegi. Sono le cosiddette candidature multiple (o, più semplicemente, paracadute). Precisamente gli aspiranti parlamentari possono presentarsi in un solo collegio uninominale del maggioritario e in più listini bloccati del proporzionale. In questo secondo caso c’è un limite di 5 collegi. E possono anche candidarsi contemporaneamente in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali. Sempre con il limite di 5. Il Rosatellum chiarisce che in caso di successo sia nella parte maggioritaria che proporzionale il candidato viene eletto nel collegio uninominale. Se viene invece eletto in più collegi del proporzionale, il candidato ottiene il seggio relativo al collegio in cui la sua lista ha ottenuto una percentuale di voti più bassa.

SOGLIE DI SBARRAMENTO

Sono previste soglie di sbarramento sia per le liste che per le coalizioni. Per quanto riguarda le singole liste è fissata una soglia di sbarramento nella parte proporzionale, sia alla Camera che al Senato, al 3%, su scala nazionale. Per le coalizioni invece il limite è fissato al 10%,sempre su scala nazionale. In questo caso almeno uno dei simboli deve aver superato il 3%. Altro caso è quello delle minoranza linguistiche, per le quali il limite è fissato al 20% nella regione di riferimento.

TAGLIANDO ANTIFRODE

Altra novità della legge elettorale Rosatellum è il tagliando antifrode. Si tratta di un tagliando rimovibile con un codice progressivo alfanumerico presente su ogni scheda elettorale. È un rimedio anti-brogli, per evitare lo scambio di schede già votate. Quando viene consegnata la scheda elettorale, gli scrutatori sono tenuti a segnare il codice indicato sul tagliando. Dopo il voto gli scrutatori devono controllare che il codice segnato e quello del tagliando siano gli stessi. Il tagliando antifrode viene infine rimosso e conservato negli uffici elettorali prima che la scheda venga inserita nell’urna.

COLLEGI ELEZIONI POLITICHE 2018

I collegi elettorali del Rosatellum (collegi uninominali e collegi plurinominali) e il numero dei seggi da assegnare per ogni collegio plurinominale e per ogni circoscrizione sono stati determinati da un decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2017 e poi trasmesso alla Camera e al Senato per il parere consultivo. La nuova mappa di circoscrizioni, collegi e seggi prevede un distribuzione degli eletti leggermente diversa rispetto alle precedenti leggi elettorali e soprattutto rispetto al vecchio Mattarellum (la legge elettorale in vigore nel 1994, 1996 e 2011 che prevedeva l’elezione del 75% dei parlamentari in collegi uninominali con metodo maggioritario). La commissione dell’Istat che ha lavorato al decreto guidata dal presidente dell’istituto Giovanni Alleva, ha dovuto tener conto della variazione del numero di abitanti tra regioni e ha ridisegnato i collegi tenendo conto di una diminuzione di residenti al Sud e di un incremento al Centro Nord.

Per quanto riguarda la Camera le circoscrizioni (senza considerare i 12 deputati da eleggere all’estero con metodo proporzionale) sono 28: Piemonte 1 (23 seggi, 9 deputati da eleggere in collegi uninominali con sistema maggioritario e 14 in collegi plurinominali con sistema proporzionale), Piemonte 2 (22 seggi, 8 uninominali e 14 proporzionali), Valle d’Aosta (un solo seggio, un solo collegio uninominale), Lombardia 1 (40 seggi, 15 uninominali e 25 proporzionali), Lombardia 2 (22 seggi, 8 uninominali e 14 proporzionali), Lombardia 3 (23 seggi, 8 uninominali e 15 proporzionali), Lombardia 4 (17 seggi, 6 uninominali e 11 proporzionali), Trentino Alto Adige (11 seggi, 6 uninominali e 5 proporzionali), Veneto 1 (20 seggi, 8  uninominali e 12 proporzionali), Veneto 2 (30 seggi, 11 uninominali e 9 proporzionali), Friuli Venezia Giulia (13 seggi, 5 uninominali e 8 proporzionali), Liguria (16 seggi, 6 uninominali e 10 proporzionali), Emilia Romagna (45 seggi, 17 uninominali e 28 proporzionali), Toscana (38 seggi, 14 uninominali e 28 proporzionali), Umbria (9 seggi, 3 uninominali e 6 proporzionali), Marche (16 seggi, 6 uninominali e 10 proporzionali), Lazio 1 (38 seggi, 14 uninominali e 24 proporzionali), Lazio 2 (20 seggi, 8 uninominali e 12  proporzionali), Abruzzo (14 seggi, 5  uninominali e 9 proporzionali), Molise (3 seggi, 2 uninominali e uno proporzionale), Campania 1 (32 seggi, 12 uninominali e 20 proporzionali), Campania 2 (28 seggi, 10 uninominali e 18 proporzionali), Puglia (42 seggi, 16 uninominali e 26 proporzionali), Basilicata (6 seggi, 2 uninominali e 4 proporzionali), Calabria (20 seggi, 8 uninominali e 12 proporzionali), Sicilia 1 (25 seggi, 9 uninominali e 16 proporzionali), Sicilia 2 (27 seggi, 10 uninominali e 17  proporzionali), Sardegna (17 seggi, 9 uninominali e 11 proporzionali).

 

legge elettorale elezioni politiche 2018
(Immagine dallo schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali)

 

Al Senato invece (senza considerare i 6 senatori da eleggere all’estero con sistema proporzionale) le circoscrizioni sono 20, una per ogni regione: Piemonte (22 seggi, 8 uninominali e 14 proporzionali), Valle d’Aosta (un solo seggio, un solo collegio uninominale), Lombardia (49 seggi, 18 uninominali e 31 proporzionali), Trentino Alto Adige (7 seggi, 6 uninominali e uno solo proporzionale), Veneto (24 seggi, 9 uninominali e 15 proporzionali), Friuli Venezia Giulia (7 seggi, 2 uninominali e 5 proporzionali), Liguria (8 seggi, 3 uninominali e 5 proporzionali), Emilia Romagna (22 seggi, 8 uninominali e 14 proporzionali), Toscana (18 seggi, 7 uninominali e 11 proporzionali), Umbria (7 seggi, 2 uninominali e 7 proporzionali), Marche (8 seggi, 3 uninominali e 5 proporzionali), Lazio (28 seggi, 10 uninominali e 18 proporzionali), Abruzzo (7 seggi, 2 uninominali e 5 proporzionali), Molise (2 seggi, uno uninominale e uno proporzionale), Campania (29 seggi, 11 uninominali e 18 proporzionali), Puglia (20 seggi, 8 uninominali e 12 proporzionali), Basilicata (7 seggi, uno uninominale e 6 proporzionali), Calabria (10 seggi, 4 uninominali e 6 proporzionali), Sicilia (25 seggi, 9 uninominali e 16 proporzionali) e Sardegna (8 seggi, 3 uninominali e 5 proporzionali).

 

legge elettorale elezioni politiche 2018
(Immagine dallo schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali)

 

ELEZIONI TRASPARENTI

Infine, le norme per la trasparenza. Il Rosatellum stabilisce che entro dieci giorni dal deposito dei contrassegni elettorali, in un’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno denominata ‘Elezioni trasparenti‘, devono essere pubblicati, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato che ha presentato liste: «il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito»; «lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza»; «il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicato come capo della forza politica».

(Ultimo aggiornamento il 25 novembre 2017 alle ore 20.55. Foto di copertina da archivio Ansa. Credit immagine: ANSA / ALESSANDRO DI MARCO)

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