I difetti della circolare ministeriale sulle sanzioni per chi non vaccina i bimbi da 0 a 6 anni

18/08/2017 di Redazione

Chi non vaccina il figlio non potrà iscriverlo all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, anche se paga la sanzione. A ribadirlo è una circolare esplicativa del decreto vaccini, pubblicata dal ministero della Salute. Quello che però non risulta chiaro nella circolare è come si potrà fare per i bimbi che dovranno affrontare vaccinazioni monodose e per chi ha già affrontato una malattia esantematica.

Punto nevralgico del decreto è quello che riguarda i bimbi dai da 0 a 6 anni. «La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione — si legge — ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale».

LEGGI ANCHE > NO, LA LEGGE SUI VACCINI NON C’ENTRA COL BOOM DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (COME TITOLA IL FATTO)

VACCINI: TUTTE LE TAPPE

Come funziona per i nido? Riporta il Corriere della Sera stamane:

I tempi per adeguarsi sono stretti: entro il 10 settembre andrà presentata una documentazione che dimostri che il bambino ha effettuato i vaccini obbligatori per la sua fascia d’età (per verificare quali sono www.salute.gov.it/vaccini) o un’autocertificazione che spieghi i motivi di eventuali ritardi. Se ad esempio il bambino non può essere temporaneamente vaccinato per ragioni di salute, o ha una prenotazione, allora i genitori potranno riservarsi di presentare solo una dichiarazione sostituiva e poi con calma, entro il 10 marzo 2018, portare tutti i documenti necessari. Ciò che conta è che presentino comunque una certificazione, altrimenti i figli non potranno essere iscritti al nido o alla materna: i dirigenti scolastici saranno tenuti a segnalare i casi di inadempienza alle Asl entro dieci giorni.

Il rinvio a primavera delle «carte originali» sarà valido nel 2017/2018 e nel 2018/2019. Solo dal 2019/2020 saranno le Asl stesse a trasmettere i dati sui vaccini alle scuole.

Per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado la scadenza per i documenti da presentare cambia: si va al 31 ottobre 2017. C’è la possibilità di deroga, anticipando un’autocertificazione che sarà seguita dalla documentazione completa a marzo. Per gli studenti però di questa fascia d’età nessun divieto di iscrizione: si pagherà una sanzione di 500 euro ma gli studenti potranno frequentare la scuola dell’obbligo.

E chi ha malattie croniche, patologie particolari ed è impossibilitato a vaccinarsi? Il Corriere parla di un trattamento differente:

L’attestazione del medico che certifica lo stato di salute posticipa a tempo indeterminato la presentazione dei vaccini. E la circolare precisa anche che questi casi dovranno essere inseriti in classi dove tutti gli studenti sono vaccinati o immunizzati. In ogni caso non potranno esserci più di due studenti per classe non vaccinati. Anche insegnanti e collaboratori scolastici (ma non gli addetti alle cucine) dovranno presentare i documenti sui vaccini effettuati, ma solo a titolo informativo.

VACCINI: CHE SUCCEDE PER BIMBI CHE NECESSITANO DI UNA SOLA VACCINAZIONE O SONO IMMUNIZATI?

Non è ben chiaro come si deve operare. Nella circolare l’unico riferimento in merito è questo: «Nel caso in cui non siano state eseguite tutte le vaccinazioni obbligatorie, e tenendo conto di eventuali condizioni di esonero o omissione o differimento, la ASL territorialmente competente provvederà a somministrare le vaccinazioni mancanti per l’assolvimento dell’obbligo secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età entro la fine dell’anno scolastico». E il problema rischia di sovraccaricare il lavoro delle Asl anche perché nel documento si deve dichiarare se il bimbo «è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione (come da attestazione allegata)».

(in copertina foto ANSA / CIRO FUSCO)

Share this article