Non assunta perché indossava il velo islamico, condannato il datore di lavoro

06/05/2016 di Redazione

È discriminatorio e quindi illegittimo non dare lavoro a chi per motivi religiosi porta il velo. È questo il principio stabilito dal una sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha dato ragione a Sara, una ragazza musulmana, italiana, nata da genitori egiziani, che poco più di tre anni fa si è vista negare l’assunzione per un lavoro di pochi giorni solo perché aveva i capelli, le orecchie e il collo coperti.

LA SENTENZA: DATORE DI LAVORO CONDANNATO AL RISARCIMENTO

Il verdetto depositato ieri ribalta la sentenza di primo grado del Tribunale di Lodi e condanna la società di ricerca del personale che si era rifiutata di selezionare la giovane come hostess «a causa della sua decisione di non togliere il velo» a pagare un risarcimento. Come si legge nel dispositivo è «discriminatorio» il comportamento della società che nel 2013 non ha ammesso la 21enne Sara «alla selezione per la prestazione di hostess nei giorni 3 e 4 marzo presso la fiera Micam», dedicata al settore calzaturiero, «a causa della sua decisione di non togliere il velo». I giudici hanno dunque condannato la società «a risarcire il danno non patrimoniale subito» dalla ragazza, «liquidato in via equitativa in 500 euro».

LA BATTAGLIA IN TRIBUNALE

Tutto è iniziato più di tre anni fa quando Sara rispose ad un annuncio con cui Evolution Events, agenzia di Imola, cercava un paio di hostess per l’attività di volantinaggio per conto di un’azienda presente al Micam, evento in calendario alla Fiera di Rho. Sara inviò una sua foto nella quale indossava lo hijab, cioè il velo che incornicia il volto e copre capelli, orecchie e collo. La ragazza ebbe poi  uno scambio di mail con la società, che le chiese se era disposta a scoprire il capo lasciando vedere i capelli. Sara spiegò di portare il velo «per motivi religiosi» e di non aver intenzione di toglierlo. Al massimo avrebbe potuto abbinarlo alla divisa. Ma arrivò il rifiuto dell’agenzia e il successivo ricorso della ragazza al Tribunale di Lodi.

La società di Imola si è difesa in questi anni rivendicando il diritto di selezionare le lavoratrici sulla base di esigenze estetiche e di immagine. Sara, invece, ha sostenuto che quando un requisito coinvolge il fattore religioso gode di una particolare tutela e che puo’ essere condizione di assunzione solo quando risulta essenziale alla prestazione lavorativa. I giudici lodigiani più di un anno dopo l’inizio della bataglia legale della ragazza rigettarono la richiesta della ragazza ritenendo che tra i requisiti richiesti per ottenere il lavoro c’era quello dei «i capelli lunghi e vaporosi» che il velo non avrebbe reso visibili. «La prestazione di lavoro – fu scritto in sentenza – non si esaurisce nel distribuire volantini ma nel farlo prestando la propria immagine con le caratteristiche volute dal datore di lavoro». Decisione diversa oggi dalla Corte d’Appello di Milano.

(Foto da archivio Ansa)

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