Unioni civili, nuovi diritti e doveri: cosa prevede il ddl approvato al Senato

26/02/2016 di Donato De Sena

Ieri è arrivato il via libera del Senato al ddl su unioni civili e convivenza di fatto, riscritto da un maxiemendamento del governo sul quale l’esecutivo ha anche posto la questione di fiducia. Ecco cosa prevede il testo passato a Palazzo Madama e cosa cambia rispetto al disegno di legge oroginario giunto in Aula dopo i lavori in Commissione.

 

UNIONI CIVILI, LA GUIDA
Cosa è il patto di convivenza
Cosa è la convivenza di fatto
Cosa sono le unioni civili
Stepchild Adoption: cos’è

 

UNIONI CIVILI, LA DEFINIZIONE

Il maxiemendamento del governo ha sostituito i 23 articoli del ddl n. 2081 su unioni civili e convivenza di fatto con un solo articolo di 69 commi. L’unione civile tra persone dello stesso sesso viene definita una «specifica formazione sociale» costituita da due persone maggiorenni mediante una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile. L’ufficiale di stato civile provvede poi alla registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile.

UNIONI CIVILI, LE CAUSE IMPEDITIVE

La legge indica quattro cause impeditive per la costituzione delle unioni civili. Innanzitutto, come è ovvio, si stabilisce che non è possibile dar vita all’unione se sussiste per uno dei due partner un vincolo matrimoniale o di un’unione civile. Viene poi indicata come causa impeditiva l’interdizione di una delle parti per infermità di mente. Terzo punto riguarda il vincolo di parentela stretto tra le parti. E si specifica che non possono contrarre unione zio e nipote o zia e nipote. Infine, rappresenta impedimento anche la condanna definitiva di uno dei due contraenti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

UNIONI CIVILI, IL COGNOME

Il testo passato al Senato consente ai partner delle unioni civili la possibilità di assumere, per la durata dell’unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Una delle due parti può anche decidere di anteporre o posporre il proprio cognome al cognome comune, se diverso.

UNIONI CIVILI, I DIRITTI E I DOVERI

Con l’unione civile i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. La legge stabilisce l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. «Entrambe le parti – si legge al comma 11 – sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». Il comma 12 stabilisce invece che «le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato». Il testo originario del ddl Cirinnà prevedeva anche l’«obbligo di fedeltà» per i due partner oltre a quello di assistenza e coabitazione. Il regime patrimoniale, in assenza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. All’unione civile si applicano le stesse norme del codice civile in materia di successione previste per il matrimonio. Prevista anche la reversibilità della pensione.

UNIONI CIVILI, LA STEPCHILD ADOPTION

L’articolo 5 del ddl sulle unioni civili arrivato al Senato prevedeva la cosiddetta ‘stepchild adoption’, l’adozione del figlio del partner. La norma è stata però stralciata per consentire un accordo all’interno della maggioranza di governo. Il nuovo testo non prevede alcun caso di adozione, né di affido.

UNIONI CIVILI, IL CAMBIAMENTO DI SESSO

La legge stabilisce che il cambiamento di sesso di uno dei due partner determina lo scioglimento dell’unione civile. Alla rettificazione anagrafica di sesso di una persona sposata, invece, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso se i coiugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio.

UNIONI CIVILI, I COSTI

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sulle unioni civili sono stati quantificati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, 6,7 per il 2017, 8 per il 2018, 9,8 per il 2019, 11,7 per il 2020, 13,7 per il 2021, 15,8 per il 2022, 17,9 per il 2023, 20,3 per il 2024 e, infine 22,7 milioni annui a decorrere dal 2025.

UNIONI CIVILI, IL VIA LIBERA DEFINITIVO

Dopo l’approvazione del disegno di legge sulle unioni civili al Senato, la parola passa alla Camera, dove l’iter sarà sicuramente più rapido, in virtù della maggioranza numericamente più ampia a sostegno del governo. Solo con il voto favorevole di Montecitorio il provvedimento potrà essere trasformato in egge. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, il governo dovrà delegare ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare alle previsioni della legge le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni. Ma i decreti legislativi del governo dovranno anche modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della nuova disciplina alle coppie che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.

(Foto di copertina:  ANSA / GIUSEPPE LAMI)

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