Unioni civili, come cambia il ddl Cirinnà

23/02/2016 di Redazione

Come cambiano le Unioni Civili? Via stepchild adoption e ogni riferimento all’adozione di un figlio. È questa la modifica al ddl Cirinnà sulle unioni civili attraverso la quale dovrebbe essere trovata nelle prossime ore o nei prossimi giorni l’intesa tra tutti i gruppi della maggioranza di governo. Dopo le difficoltà emerse in Senato per l’approvazione del testo originario, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato l’intenzione di fare un passo indietro e aprire allo stralcio del contestato articolo 5 sull’adozione del figlio del partner. «Dovendo scegliere tra il tutto mai e un pezzo oggi, è meglio fare un pezzo oggi, altrimenti il rischio è la paralisi», ha ribadito stamane a Rtl 102.5. Ecco cosa cambia e cosa resta.

 

UNIONI CIVILI, LA GUIDA
Cosa è il patto di convivenza
Cosa è la convivenza di fatto
Cosa sono le unioni civili
Stepchild Adoption: cos’è

 

UNIONI CIVILI, COSA CAMBIA

Con un maxiemendamento che riscrive il disegno di legge Cirinnà n. 2081 dovrebbero essere cancellati precisamente l’ultima parte dell’articolo 3 e e l’intero articolo 5, che rimanda alla legge n. 184 del 1983 sulle adozioni. Con lo stralcio non viene più consentita l’adozione di minori dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge. Si tratta del punto più controverso della legge, disapprovato in Parlamento dal centrodestra e dalle componenti cattoliche del centrosinistra. Il governo sembrava aver risolto le spaccature interne grazie al supporto al Senato (dove il ddl Cirinnà si discute in prima lettura) di Sinistra Italia, dei verdiniani di Aula e del numeroso gruppo del Movimento 5 Stelle. Ma l’ostilità dei pentastellati all’emendamento canguro del Pd (che avrebbe evitato l’ostruzionismo delle opposizioni e le votazioni a scrutinio segreto) ha costretto l’esecutivo a fare retromarcia.

Un cambiamento dovrebbe avvenire anche per la scelta del cognome, prevista all’articolo 2. Nella versione originaria il ddl Cirinnà stabiliva la possibilità per i due partner di assumerne uno in comune, scegliendo tra i loro cognomi. Le due parti con una dichiarazione all’ufficiale di stato civile davanti al quale si costituisce l’unione avrebbero potuto anche anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome. Con il maxiemendamento questo punto verrebbe riformulato con l’utilizzo del cognome del partner per la sola durata dell’unione e, quindi, con la cessazione dell’utilizzo con la fine dell’unione.

UNIONI CIVILI, COSA RESTA

Dovrebbero invece restare immutate tutte le altre parti del ddl, che consentono ai due partner dell’unione civile di acquistare molti dei diritti e dei doveri dei coniugi. Il testo Cirinnà stabilisce l’obbligo alla fedeltà (punto contestato dai centristi di Ncd), all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione delle due parti, che sono tenute anche, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità, a contribuire ai bisogni comuni. I partner dell’unione civile devono concordare l’indirizzo della vita familiare e fissare una residenza comune. Alle due parti si applicano poi diverse disposizioni previste nel codice civile per i coniugi, in materia di alimenti, di regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni), di protezione contro gli abusi familiari, indennità in caso di morte. Altre norme riguardano il caso del cambiamento di sesso di una persona sposata e prevedono l’automatica instraurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso se la coppia di coniugi manifesta la volonta di non sciogliere il matrimonio o di non cessare gli effetti civili. Per quanto riguarda l’entrata in vigore della legge il ddl specifica che il governo, dopo il via libera definitivo dal Parlamento, avrà sei mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi. I decreti dovranno adeguare quanto previsto dal Cirinnà alle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, e nello stesso tempo modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privati, facendo in modo che la legge sulle unioni civili possa essere applicata anche alle coppie che hanno contratto matrimonio all’estero.

CONVIVENZA DI FATTO, COSA RESTA

Quasi totalmente immutata, infine, dovrebbe essere la disciplina della convivenza di fatto di coppie sia eterosessuali che omosessuali, che introduce per i conviventi il diritto all’assistenza in caso di malattia, il diritto a rimanere nell’abitazione di comune residenza e di successione nel contratto di locazione in caso di morte dell’altro, l’obbligo al mantenimento per un periodo limitato in caso di interruzione della convivenza, l’obbligo alla partecipazione agli utili e ai beni dell’impresa familiare, un risarcimento in caso di morte. Il maxiemendamento dovrebbe confermare anche l’equiparazione nelle graduatorie per le case popolare. Una modifica potebbe essere invece apportata all’obbligo di pagare gli alimenti quando la relazione finisce. L’«obbligo» potrebbe essere sostituito dalla «facoltà».

(Foto: ANSA / GIUSEPPE LAMI. Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio, ore 08.10)

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