Pensione di reversibilità, come fare la domanda

15/02/2016 di Redazione

Come fare la domanda per la pensione di reversibilità? È un interrogativo al quale si trovano a dover dare una risposta tutti i familiari di lavoratori o pensionati deceduti che hanno diritto alla prestazione economica erogata dall’Inps destinata a coniugi (o figli, nipoti e genitori) superstiti. La pensione di reversibilità (che sarebbe più appropriato definire ‘pensione ai superstiti’, ‘pensione di reversibilità’ nel caso la persona deceduta sia un pensionato e ‘pensione indiretta’ se si tratta invece di un lavoratore).

 

Pensione di reversibilità, a chi spetta

 

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per la pensione di reversibilità può essere inoltrata esclusivamente in via telematica, in tre modi. Innanzitutto tramite Internet, grazie ai servizi telematici accessibili dal sito dell’Inps tramite il proprio codice pin. Precisamente l’accesso ai servizi web dell’Istituto di previdenza sociale bisogna indicare il proprio codice fiscale e il codice pin rilasciato dall’Inps o, in alternativa, di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Un secondo canale è quello telefonico. È possibile inoltrare la domanda per la pensione di reversibilità contattanto il Contact Center intergrato dell’Inps, al numero 803164, gratuito da rete fissa, o al numero 06164164 da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore. Infine è possibile trasmettere la documentazione rivolgendosi ad un patronato o agli intermediari dell’Inps usufruendo dei servizi telematici da loro offerti.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, QUALI DOCUMENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda per la pensione di reversibilità vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati ma non riscossi dal familiare deceduto. Ad essa vanno allegati diversi documenti: il certificato di morte (autocertificazione), il certificato di matrimonio (autocertificazione), lo stato di famiglia alla data del decesso (autocertificazione), la dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio, la dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta, la dichiarazione reddituale e le modalità di pagamento.

C’è poi altra documentazione che va presentata in specifici casi. Se la domanda riguarda ad esempio una pensione di reversibilità indiretta di un assicurato, bisogna presentare una dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa svolta dalla persona deceduta relativa agli ultimi due anni. Nel caso, invece, di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge legalmente separato con addebito, è necessario presentare una copia della sentenza di separazione legale. Se poi l’avente diritto è il coniuge divorziato, è opportuno presentare copia della sentenza di divorzio. Se inoltre esiste anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’importo di pensione. Infine, il caso dei figli. Se si tratta di figli studenti è necessario presentare un certificato di frequenza scolastica o universitaria. Se si tratta di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili, c’è bisogno della dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico”. Il superstite viene considerato a carico del lavoratore o pensionato defunto se non è autosufficiente economicamente e in condizione di mantenimento abituale da parte del familiare deceduto nei suoi confronti.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ, QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per la pensione di reversibilità può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla morte del familiare iscritto all’Inps o pensionato. Trascorsi dieci anni dal decesso, però, cadono in prescrizione i ratei non riscossi. La pensione decorre precisamente dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o pensionato deceduto, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’assegno.

(Foto di copertina: Ansa / Ettore Ferrari)

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