La riforma della banche di credito cooperativo

11/02/2016 di Redazione

Riforma della Banche di Credito Cooperativo e altre disposizioni per il settore del credito (come il recepimento dell’accordo raggiunto con la Commissione  Ue sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza). Sono queste le principali misure contenute in un decreto legge approvato ieri il Consiglio dei Ministri. Il pacchetto di misure, ha fatto sapere il governo, si inserisce nel disegno di ristrutturazione del sistema bancario con lo scopo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettere le banche nelle condizioni di finanziarie adeguatamente l’economia reale e quindi favorire la crescita e l’occupazione. Il decreto prevede ad esempio una misura che rende più agevole la vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una riduzione dell’imposta di registro che dev’essere versata nella misura fissa di 200 euro (invece del 9% per valore di assegnazione).

 

Salvabanche, ecco i criteri per il rimborso degli obbligazionisti truffati

 

RIFORMA DELLA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo prevede l’obbligo degli istituti di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L’adesione ad un gruppo bancario è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, e la bcc che non intende aderire ad un gruppo bancario può farlo a condizione che abbia riserve consistenti, di almeno 200 milioni, e versi un’imposta straordinaria del 20% sulle stesse riserve. La bcc non può però operare come tale e deliberare la sua trasformazione in società per azioni. L’unica alternativa è la liquidazione.

Secondo la riforma la società capogruppo deve svolgere attività di direzione e di coordinamento sulle banche di credito coperativo in base ad accordi contrattuali detti ‘contratti di coesione’ I poteri saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca. La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto dalle bcc del gruppo, mentre il resto del capitale può essere detenuto da soggetti omologhi, come gruppi cooperativi bancari europei o fondazioni, o destinato al mercato dei capitali. Con la riforma cresce poi il limite massimo dell’investimento in azioni di una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci. La società capogruppo può sottoscrivere azioni di finanziamento per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle bcc, anche in situazioni diverse dall’inadeguatezza patrimoniale o dall’amministrazione straordinaria.

SMOBILIZZO DEI CREDITI IN SOFFERENZA

Il decreto legge approvato ieri del governo avvia poi il regime di garanzia sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane di portafogli di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. Il governo fa sapere che questa misura dovrebbe favorire lo sviluppo dei mercati italiani dei prestiti non performanti (non performing loans), facilitando l’accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre il gap del prezzo tra chi vende e chi acquista crediti deteriorati. La garanzia dello Stato può essere concessa solo ai titoli della classe senior e purché questi abbiano ottenuto un livello dir ating da un’agenzia riconosciuta dalla Banca Centrale Europea corrispondente ad un investment grade. La garanzia diviene efficace quando la banca abbia venduto più del 50% dei titoli junior.

(Foto: ANSA / UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI – TIBERIO BARCHIELLI)

Share this article