La bufala del pignoramento della prima casa

Le bufale, si sa, sui social network raccolgono spesso un notevole successo. E riescono ad ingannare i lettori anche a distanza di mesi. È il caso di articoli alquanto imprecisi che lanciano un allarme per il rischio di pignoramento della prima casa ai proprietari indebitati. La questione è riemersa la scorsa estate, nei primi giorni di luglio, quando la Camera dei deputati si è espressa su diverse mozioni parlamentari aventi come oggetto la sospensione di procedure di espropriazione degli immobili adibiti ad abitazione principale.

PIGNORAMENTO PRIMA CASA, UNA BUFALA

Sul web sono stati postati e condivisi dei post che denunciavano l’opposizione del governo Renzi allo stop al pignoramento della prima casa, un’opposizione che sarebbe provata dal voto contrario espresso dalla maggioranza alle mozioni presentate dai gruppi di opposizione. In particolare, negli articoli, viene posta l’attenzione sul testo presentato a Montecitorio dal Movimento 5 Stelle contenente una richiesta di «sospensione per 36 mesi della procedura espropriativa immobiliare» e l’istituzione di un fondo «per la remunerazione degli interessi ai creditori». Opponendosi a quella proposta, il Pd e il governo – è il ragionamento che viene fatto – hanno favorito pignoramenti ed espropriazioni ai danni di famiglie disagiate. La realtà è però – come accennavamo – ben diversa.

 

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Innnanzitutto va ricordato (come fa il sito anti-bufale ‘Bufale un tanto al chilo’) che le mozioni parlamentari rappresentano uno strumento di indirizzo politico che non comporta vincoli giuridici per il governo. L’esecutivo, in sostanza, può anche assumersi la responsabilità di comportarsi diversamente dall’indirizzo indicato alla Camera e al Senato. In secondo luogo, va sottolineato che le mozioni approvate (quelle presentate da Pd, Area Popolare, Scelta Civica ed altri deputati di centro) non indicano una linea politica completamente divergente da quella tracciata dalle opposizioni. Il testo del Pd, ad esempio, sulla questione della pignorabilità ed espropriabilità della prima casa, chiede l’istituzione di un osservatorio sul sovraindebitamento che abbia all’interno enti pubblici e privati in grado di monitorare tutti gli aspetti del fenomeno, «con specifico riferimento alle procedure di espropriazione di immobili adibiti ad abitazione principale». Ma c’è di più. Va evidenziato, terzo ed ultimo punto, che una legge del 2013 (il dl n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto) ha stabilito che per i crediti di natura tributaria l’agente della riscossione non possa dar corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore (vanno escluse le abitazioni di lusso) «è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente».

Insomma, i proprietari sembrano essere protetti dal rischio di perdere la prima casa da uno specifico inervento del legislatore. Che non è l’unico. Come ha evidenzialo mozione dei deputati Dem, già la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 aveva istituito la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con la quale è stato superato il principio di soggezione di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alle azioni dei creditori. Le norme hanno stabilito che, con il deposito di una proposta di accordo di composizione della crisi, il giudice, vagliate le condizioni di ammissibilità, può già disporre, in via cautelare, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, che dalla successiva data di omologazione dell’accordo possono poi non essere più iniziati o proseguiti. La legge non ha trovato subito attuazione per la mancanza di decreti attuativi, una mancanza poi sanata con l’emanazione del decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015. Poi è arrivato il dl del 2013. E, infine, una sentenza della Cassazione. Il verdetto numero 19270, datato 12 settembre 2014, ha ritenuto applicabili le limitazioni introdotte dal governo Letta stabilendo in maniera chiara e insindacabile il divieto di pignorare la prima casa. Nella mozione Pd si legge che interventi come la legge n. 3 del 2012 e la n. 93 del 2013:

possono consentire di evitare i rischi di impoverimento e di esclusione sociale che deriverebbero dall’espropriazione forzata di beni essenziali come la prima casa di abitazione delle famiglie indebitate; al contrario, l’ipotesi di sospendere ex lege le procedure di espropriazione degli immobili adibiti ad abitazione principale presenterebbe profili di incompatibilità costituzionale, specie con gli articoli 41 e 42 della Costituzione, tenuto conto che le esigenze abitative delle famiglie in difficoltà finanziarie non possono tradursi in una compressione dei diritti privatistici dei creditori, ma devono, piuttosto, essere risolte attraverso politiche abitative.

E il nodo delle politiche abitative il governo Renzi ha affrontato con il dl n. 47 del 28 marzo 2014, riguardante «emergenza abitativa» e «mercato delle costruzioni», convertito dalla legge n. 80 del 23 maggio. Il testo si occupa, tra le altre cose, di un «piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica» e dell’istituzione di un «fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione».

(Foto di copertina: Ansa Cagliari)

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