Ecco il nuovo regime dei minimi

23/01/2012 - Italia Oggi spiega come cambiano le regole  per i professionisti Italia Oggi pubblica oggi un’interessante infografica su come cambia il regime dei minimi per i professionisti, dopo la riforma voluta dai due precedenti governi. Un cambio che interessa una platea

     
 

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Italia Oggi spiega come cambiano le regole  per i professionisti

Italia Oggi pubblica oggi un’interessante infografica su come cambia il regime dei minimi per i professionisti, dopo la riforma voluta dai due precedenti governi. Un cambio che interessa una platea molto ampia di professionisti in Italia:

Italia Oggi spiega il ventaglio di regimi semplificati:

Spiega il quotidiano:

Fra le questioni più spinose sul tappeto domina il problema della verifi ca in ordine alla mera prosecuzione dell’attività intrapresa o da intraprendere da parte del contribuente in relazione a quella già svolta in passato come dipendente o autonomo. Si tratta di una verifi ca non certo semplice che la stessa amministrazione finanziaria all’epoca dell’introduzione del regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 legge n. 388/2000), dal quale lo stesso è totalmente mutuato, non esitò a defi nire come valutabile caso per caso con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene a essere esercitata. Non esiste, dunque, una defi nizione di mera prosecuzione di attività valevole sempre e comunque. Ciò che i contribuenti dovranno verifi care è la fi nalità antielusiva della disposizione sulla base della quale ogni volta in cui si fi – nisca per sottrarre redditi di attività assoggettate a tassazione ordinaria con altri da sottoporre all’imposizione «paradisiaca» del 5% a titolo sostitutivo, il rischio di confi gurazione della mera prosecuzione dell’attività fi nirà per rendersi sempre più concreto. Tutti da interpretare anche i signifi cati contenuti nel provvedimento direttoriale del 22 dicembre scorso in ordine all’esimente relativa alle situazioni in cui il contribuente abbia perso il lavoro o si trovi in mobilità per cause indipendenti dalla sua volontà. In relazione a tale requisito che fa venir meno la causa ostativa della mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta, in molti si chiedono, infatti, se siano a essa assimilabile le situazioni di coloro ai quali non è stato rinnovato il contratto a termine scaduto o si è disdettato o non rinnovato un contratto di collaborazione coordinata e continuativo o a progetto.

Nel silenzio dell’amministrazione sull’esatta portata di questo nuovo requisito non c’è dubbio che anche le situazioni da ultimo esposte siano meritevoli di adeguata tutela:

Il tutto a patto e a condizione che il contribuente sia poi in grado di dimostrare anche in tali circostanze, la sua esenzione da qualsiasi colpa e la reale effettività delle stesse. Molti dubbi anche sullo svolgimento di attività di stage formativi e di tirocini abilitanti non fi nalizzati però all’iscrizione in albi professionali né obbligatoriamente previsti per legge a tali fini. Tenuto conto delle varie forme esistenti sul mercato del lavoro in relazione a tali percorsi formativi, non c’è dubbio che l’unico tutelato dalle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 27 del dl 98/2011 sia quello identifi cabile nel periodo di pratica obbligatoria ai fi ni dell’esercizio di arti o professioni. Da sgombrare invece tutti i dubbi inerenti il passaggio dal regime delle nuove iniziative produttive ex articolo 13 della legge n. 388/2000 al regime dei nuovi minimi. Come chiarito dal provvedimento direttoriale del 22 dicembre scorso, tale passaggio sarà sempre possibile e si tratterà di verifi care unicamente se lo stesso dovrà o meno essere preceduto dalla revoca del regime delle nuove iniziative produttive. Circostanza quest’ultima che si verificherà soltanto quando il passaggio al nuovo regime dei minimi avverrà prima del decorso del triennio minimo di permanenza richiesto dalla citata legge n. 388/2000. Dubbi infi ne anche sugli aspetti pratici del nuovo regime. Un certo numero di intervenuti al forum hanno, infatti, chiesto lumi sulle diciture necessarie da inserire nelle fatture che i nuovi minimi emetteranno nel corso del 2012 per evidenziare sia il non assoggettamento a Iva delle prestazioni dagli stessi effettuate sia il non obbligo di ritenuta d’acconto sulle prestazioni stesse. Anche per tali problematiche, in assenza di chiarimenti uffi ciali delle entrate è auspicabile indicare in fattura il tipo di regime fiscale del soggetto emittente facendo esplicito riferimento al fatto che trattasi di contribuente in regime fi scale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del dl 98/2011.

Infine si spiega la soglia dell’età:

Il compimento dei 35 anni non è un limite ma una virtù dei nuovi minimi. La lettura di alcuni quesiti inoltrati dai lettori lascia, infatti, intravedere un’interpretazione restrittiva di tale requisito anagrafico, quasi che lo stesso costituisse una sorta di barriera all’ingresso per l’accesso al nuovo regime a imposizione super ridotta del 5%. È bene precisare subito che il regime dei nuovi minimi non è precluso ai soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo o l’hanno già intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Il fatto di essere un giovane e avere meno di trentacinque anni al momento dell’avvio della nuova attività potrà infatti unicamente consentire di benefi ciare di un più lungo periodo di permanenza all’interno del regime super agevolato rispetto ai canoni cinque esercizi concessi alla generalità dei contribuenti. L’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 27 del dl 98/2011 richiama tale età anagrafi ca unicamente per precisare che «il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età». Solo gli under trentacinquenni potranno dunque sperare di rimanere nel paradiso fi scale dei nuovi minimi più del periodo quinquennale previsto dalla norma. Eccola dunque l’unica virtù riconducibile a tale età anagrafi ca

     
 

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