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Il problema delle intercettazioni

UN PROBLEMA DI USO E DI POTERI  – Poi c’è la questione della pubblicità delle intercettazioni. Anche qui, le norme (ed in particolare l’art. 268) sono chiare. Esse impongono che tutto il materiale venga distrutto, quando non è più utile ai fini processuali. Difensori e parti civili possono ascoltare le registrazioni e prendere visione dei verbali, ma non possono duplicarle o portarsele a casa. Solo le verbalizzazioni realmente utili finiscono negli atti del dibattimento a disposizione dell’accusa, della difesa e delle parti civili. Dal canto loro, magistrati e polizia giudiziaria sono tenuti al segreto. Evidentemente, però, le cose vanno diversamente. In qualche modo, atti che dovrebbero rimanere segreti fino al dibattimento, o che dovrebbero essere addirittura distrutti, finiscono sulle pagine dei quotidiani. Il problema a monte non sono i quotidiani che pubblicano, ma è chi fornisce loro informazioni che dovrebbero restare tra le mura dei tribunali e degli uffici della polizia giudiziaria. Lo stesso discorso vale per la durata delle intercettazioni. La norma che si vuole cambiare prevede una durata di quindici giorni prorogabili. Non c’è un limite alla proroga: è evidente che questo limite risiede nella corretta valutazione da parte di Pubblico Ministero e Giudice delle Indagini Preliminari, in ordine alla necessità e alla convenienza di proseguire le operazioni. Non c’è ragione di mettere per iscritto che un’intercettazione che non ha dato alcun frutto in un mese intero, non va prorogata: il buon senso dei magistrati e i principi di corretta amministrazione della giustizia dovrebbero imporlo da sé. Più che una legge di riforma della materia, quindi, servirebbero ispezioni e controlli per accertare le responsabilità di chi ha speso milioni di euro in intercettazioni futili e di chi ha permesso che notizie riservate finissero ai giornalisti. Organismi ispettivi e sanzioni disciplinari e penali non mancano, sia in seno alla magistratura che al governo, ma a quanto pare non sono stati in grado di assicurare il corretto esercizio degli strumenti normativi e delle risorse a disposizione. Sembra che nel settore della Giustizia, il potere discrezionale dei pubblici ufficiali sia insindacabile, e l’unico modo per contrastarne il cattivo esercizio è quello di modificare norme che in sé non hanno nulla di sbagliato, allo scopo di restringere il più possibile il campo di discrezionalità (ossia l’elasticità). In altri settori della Pubblica Amministrazione non succede nulla del genere: il potere discrezionale non è mai assoluto, ma relativo, in quanto deve rispondere a criteri di buona amministrazione e deve contemperare gli interessi contrapposti. Esso è sottoposto al controllo di legittimità e di merito del giudice amministrativo e di altri organismi, compresa la Corte dei Conti.

SERVIRA’ A QUALCOSA? – L’esperienza insegna che le riforme raramente portano i risultati sperati, specialmente quando vanno a riformare meccanismi che hanno solo bisogno di essere adoperati correttamente. Un esempio lampante è proprio l’attuale codice di procedura penale: ha fallito praticamente tutti i suoi obiettivi. La parità tra difesa e accusa è rimasta poco più di un’enunciazione; il numero dei processi non è diminuito né si sono accorciati i tempi dei processi; i riti alternativi sono diventati una comoda via per garantire cospicue riduzioni di pena a chi è stato incastrato da prove schiaccianti; gli errori giudiziari non sono diminuiti. La verità è che il codice vigente non è poi così migliore o peggiore di quello che ha sostituito. Semplicemente, come quello, non è mai stato applicato in maniera corretta. La “riforma” farà la stessa fine, se non peggio: legherà le mani ai magistrati che lavorano applicando e interpretando puntigliosamente le norme (ad esempio, costringendoli a interrompere operazioni di intercettazione che si rivelano fruttuose) e non impedirà ad altri magistrati di aggirare l’ostacolo (ad esempio chiudendo un’indagine e aprendone un’altra praticamente identica allo scopo di prolungare all’infinito le operazioni di intercettazione che non hanno alcuna utilità probatoria).

Le norme non sono quasi mai buone o cattive, tutto dipende solo dall’uso che se ne fa.

 

8 commenti a Il problema delle intercettazioni

  1. gloria

    perdonami abr, prima di leggerti volevo dire: la gif è meravigliosa:D!

  2. gloria

    concordo:”Le norme non sono quasi mai buone o cattive, tutto dipende solo dall’uso che se ne fa.”

  3. Luigi

    “Un esempio lampante è proprio l’attuale codice di procedura penale: ha fallito praticamente tutti i suoi obiettivi. La parità tra difesa e accusa è rimasta poco più di un’enunciazione; il numero dei processi non è diminuito né si sono accorciati i tempi dei processi; i riti alternativi sono diventati una comoda via per garantire cospicue riduzioni di pena a chi è stato incastrato da prove schiaccianti; gli errori giudiziari non sono diminuiti.”

    Per quanto tali affermazioni non siano prive di logica né di verosimiglianza (a parte quella sui riti alternativi, che altro non sono se non un trade off tra l’affievolimento del diritto di difesa da un lato e la diminuzione della pena dall’altro), sarebbe quantomeno opportuna l’indicazione delle fonti e delle statistiche che sulla base delle quali si sono tratte dette coclusioni.

  4. Lelith

    Premesso che la parità accusa-difesa è una trovata relativamente recente, tale teoria è sempre stata più una boutade che altro: nello scontro tra comunità che si autotutela e singolo consociato non può esserci mai parità. Da un lato hai lo stato con tutti i mezzi economici e tecnologici nonchè con i poteri di cui dispone, dall’altro hai il privato cittadino che si muove nei limiti delle facoltà riconosciutegli dagli artt 391 bis ss del codice di rito. Facoltà esercitabili nella gran parte dei casi in un arco di tempo delimitato ( i famigerati 20 giorni dopo la chisura indagini) e che spesso trovano limiti esterni molto forti (provate ad andare presso una banca e chiedere un estratto conto per esigenze di indagini difensive vedete come vi risponderanno).
    In ogni caso non posso che concordare con la linea di fondo dell’articolo: spesso le regole ci sono, potrebbero funzionare ma siccome sono applicate male o sono disapplicate nella prassi si fanno roboanti riforme. Riforme che, tra l’altro, sono tendenzialmente riforme costo zero e non risolvono il problema maggiore che il cittadino si trova ad affrontare quando incappa nella macchina giudiziaria: la lunghezza allucinante dei processi, che si traduce in un diniego di giustizia (nel penale ormai la prescrizione è la principale “formula assolutoria”).
    Ultima nota in tema di intercettazioni: la principale causa di disapplicazione delle norme sul segreto di indagine è la cosiddetta “fuga di notizie” ( come se le notizie scappassero da sole). E’ fatto noto che tutti i giornalisti che si occupano di giudiziaria abbiano i loro canali informativi all’interno degli uffici, soprattutto delle segreterie dei pm. E’ proprio lì il nodo che questa riforma non scioglierà: esiste un fiorente mercato delle “notizie segrete” che non è stato mai toccato.
    Incidentalmente comunque per ultimo vorrei evidenziare come spesso la fuga di notizie sia il rimedio informale al pericolo di insabbiamento delle indagini. La notorietà di una certa indagine tende infatti ad impedire che questa resti arenata in qualche ufficio a dormire in attesa che tutto si prescriva o che il parlamento approvi una nuova legge che risolva tutto.

  5. Luigi, di solito indico sempre le fonti dei dati ma in questo caso mi è sembrato superfluo. Basta partecipare a un qualsiasi convegno sul tema, per sentire snocciolare i dati del fallimento del nuovo codice di procedura penale rispetto al precedente. Potrei anche elencarne dettagliatamente i motivi.
    Comunque, ti allego un paio di link giusto per inquadrare le dimensioni del problema (sul sito del Ministero della Giustizia dovrebbero esserci i dati statistici precisi):

    http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=267555

    http://www.agendaonline.info/ufficiostampaonline/camerapenaleirpina/durata-processo-penale.htm

    Ciao.

  6. Luigi

    Non metto in dubbio che il problema sia risaputo e sulla bocca di tutti (basta contare le condanne della CEDU a questo proposito), ma volevo dare un’occhiata alle fonti a titolo di curiosità personale.
    Grazie per i link e ciao.

  7. Tuo Kuggino

    Articolo tutto sommato equilibrato. Noto comunque con piacere che una delle nuove teorie economiche che vanno per la maggiore è che basta ridurre il costo delle intercettazioni per risanare l’economia italiana. Peraltro il buon Travaglio ha sempre sostenuto che si potrebbe facilmente ridurne i costi agendo sulle compagnie telefoniche e comprando le attrezzature al posto di noleggiarle.
    Mi permetto inoltre di far notare come, da non addetto ai lavori, ma da semplice fruitore di notizie sui giornali, abbai l’impressione l’uso di questo diabolico strumento si riveli quasi sempre fondamentale per catturare non solo i poveri politici ingiustamente perseguitati ma amche mafiosi e stupratori, dunque non so quanto sia utile porre un giro di vite sul loro uso (ma alla fine, risulta che Genchi ricattasse qualcuno?).

    Saluti

    • idoloridelgiovanewerthr

      Il giorno in cui il pm conterà quanto l’avvocatro della difesa ci saremo liberati di un tipo di ingiustizia tutta italiana nei paesi occidentali. Il pm in italia può incarcerare innocenti, andandosese in ferie un minuto dopo, prima di interrogarli. Lo può mettere in condizioni di suicidarsi, pur innocente, e non pagarlo una lira. Anzi più si comporta così e più le promozioni fioccano. Tortora doceat. O addirittura eletto in parlamento, con una pensione e un lauto stipendio da eputato: di pietro e de magistris doceant! Il magistrato può lasciare passare 8 anni prima di motivare una sentenza, lasciando trascorre i termini della prescrizione, consentendo così che un pericoloso capomafia, già condannato all’ergastolo, acquisti la libertà di continuare liberamente, col beneplacito di quel giudice, la sua primiera “attività”. Forse che quel giudice è stato messo in galera o mandato a casa? Macchè, continua a fare il giudice, si fa per dire! Chiunque potrebbe essere autorizzato a pensare che tanta lentezza sia stata frenata da una montagna di danaro! A pensare non si commette peccato!
      La velocità si applica solo ai processi contro il capo del governo, prima con magistrati in televisione e, poi, a sentenza già scritta, in tribunale.

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