L’ascolto e l’intercettazione delle comunicazioni altrui per motivi di giustizia è una tematica che impone la scelta di un punto di equilibrio tra esigenze investigative e diritto alla privacy. Cerchiamo di capire che sta succedendo.
Probabilmente non esiste nessun altro paese al mondo in cui leggi e norme vengano cambiate, rinnovate, sostituite e riformate con la stessa frequenza che si verifica in Italia. E’ possibile che non si riesca mai a trovare un giusto e duraturo compromesso tra le opposte esigenze che affollano la nostra italica società? E’ davvero così difficile rendersi conto che spesso (quasi sempre) le leggi non sono sbagliate, ma è sbagliato il modo in cui vengono applicate e interpretate, e che se non si risolve il vero problema (l’applicazione) a nulla servono riforme e contro-riforme.
LA SITUAZIONE OGGI - In Italia si intercetta (per motivi giudiziari) sulla base del Capo IV del Codice di Procedura P
enale: “Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni”. In particolare gli artt. 266 e ss. consentono l’intercettazione delle comunicazioni di qualsiasi genere in presenza di gravi indizi di delitti di una certa gravità: indicativamente dal furto in su, compresi il contrabbando e i reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione e la concussione, nonché altri reati per i quali l’intercettazione è uno strumento indispensabile (si pensi alle molestie a mezzo telefono). Inoltre, l’intercettazione può essere disposta solo se è assolutamente indispensabile per proseg
uire le indagini. Le intercettazioni partono sempre su iniziativa del Pubblico Ministero e sono autorizzate dal Giudice per Indagini Preliminari. La durata è fissata in 15 giorni prorogabili. Le operazioni di intercettazione sono materialmente eseguite da operatori della polizia giudiziaria. Le conversazioni e comunicazioni sono registrate su supporti magnetici e annotate su registri e quelle considerate utili vengono trascritte e verbalizzate. Al termine delle operazioni, tutto questo materiale va depositato presso il Pubblico Ministero e successivamente viene reso disponibile anche ai difensori dell’imputato e alle eventuali parti civili. Di regola, quando si è giunti a una sentenza definitiva e se le intercettazioni non sono utili ad altri processi penali in corso, il tutto deve essere distrutto. Ora, cosa c’è che non va in tutto questo? Niente. La norma è chiara ed elastica. Ma è proprio dall’elasticità che derivano virtù e problemi del nostro sistema penale e giudiziario.
MALA GESTIO – Un’intercettazione chiama in causa due livelli di valutazione: il primo è quello d
el Pubblico Ministero, il secondo è quello del Giudice per le Indagini Preliminari. Ad essi spetta valutare se un’intercettazione è motivata da gravi indizi ed è indispensabile per proseguire le indagini. Se questi requisiti sono assenti, non dovrebbero autorizzare o disporre intercettazioni. E anche ove fossero presenti, non sono obbligati a farlo: anche in questo caso, infatti, dovranno valutare se le intercettazioni sono utili in termini di economia processuale. Non dobbiamo scordare, infatti, che le intercettazioni costano tantissimo: nel 2007 la Procura di Palermo e quella di Milano hanno speso 80 milioni di euro in intercettazioni. E questi costi riguardano solo il noleggio delle apparecchiature. Ad essi vanno aggiunti i costi indiretti. Le due procure citate hanno eseguito nel 2007 la bellezza di circa 50.000 intercettazioni. Significa 50.000 verbali di apertura di operazioni, 50.000 verbali di chiusura, 50.000 registri da annotare, centinaia di migliaia di verbalizzazioni delle conversazioni. Se consideriamo che ciascuna di esse ha una durata di 15 giorni, equivale a oltre 18 milioni di giorni di intercettazione. Possiamo immaginare a mala
pena cosa significhi questo in termini di personale dei Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza impiegati: migliaia e migliaia di uomini, con relativi stipendi e straordinari. Centinaia di milioni di euro in costi di personale. E stiamo parlando solo di Milano e Palermo. E’ chiaro che la norma è fatta bene, ma è applicata male: si intercetta troppo, si proroga troppo. L’elasticità della norma, che dovrebbe essere punto di forza di qualsiasi ordinamento civile e democratico, in maniera da adattarsi al meglio – con la valutazione dei magistrati – al caso concreto, diventa punto di debolezza ove taluni magistrati non seguano i principi che stanno alla base della norma ma utilizzino quest’ultima per realizzare fini diversi. Modificare una norma ben fatta significa semplicemente sgretolare un dispositivo sano nel tentativo di far funzionare meglio un altro dispositivo che manifesta problemi. In altre parole, è come se su un’automobile c’è lo sterzo che non funziona bene, e voi cambiate il motore.























perdonami abr, prima di leggerti volevo dire: la gif è meravigliosa:D!
concordo:”Le norme non sono quasi mai buone o cattive, tutto dipende solo dall’uso che se ne fa.”
“Un esempio lampante è proprio l’attuale codice di procedura penale: ha fallito praticamente tutti i suoi obiettivi. La parità tra difesa e accusa è rimasta poco più di un’enunciazione; il numero dei processi non è diminuito né si sono accorciati i tempi dei processi; i riti alternativi sono diventati una comoda via per garantire cospicue riduzioni di pena a chi è stato incastrato da prove schiaccianti; gli errori giudiziari non sono diminuiti.”
Per quanto tali affermazioni non siano prive di logica né di verosimiglianza (a parte quella sui riti alternativi, che altro non sono se non un trade off tra l’affievolimento del diritto di difesa da un lato e la diminuzione della pena dall’altro), sarebbe quantomeno opportuna l’indicazione delle fonti e delle statistiche che sulla base delle quali si sono tratte dette coclusioni.
Premesso che la parità accusa-difesa è una trovata relativamente recente, tale teoria è sempre stata più una boutade che altro: nello scontro tra comunità che si autotutela e singolo consociato non può esserci mai parità. Da un lato hai lo stato con tutti i mezzi economici e tecnologici nonchè con i poteri di cui dispone, dall’altro hai il privato cittadino che si muove nei limiti delle facoltà riconosciutegli dagli artt 391 bis ss del codice di rito. Facoltà esercitabili nella gran parte dei casi in un arco di tempo delimitato ( i famigerati 20 giorni dopo la chisura indagini) e che spesso trovano limiti esterni molto forti (provate ad andare presso una banca e chiedere un estratto conto per esigenze di indagini difensive vedete come vi risponderanno).
In ogni caso non posso che concordare con la linea di fondo dell’articolo: spesso le regole ci sono, potrebbero funzionare ma siccome sono applicate male o sono disapplicate nella prassi si fanno roboanti riforme. Riforme che, tra l’altro, sono tendenzialmente riforme costo zero e non risolvono il problema maggiore che il cittadino si trova ad affrontare quando incappa nella macchina giudiziaria: la lunghezza allucinante dei processi, che si traduce in un diniego di giustizia (nel penale ormai la prescrizione è la principale “formula assolutoria”).
Ultima nota in tema di intercettazioni: la principale causa di disapplicazione delle norme sul segreto di indagine è la cosiddetta “fuga di notizie” ( come se le notizie scappassero da sole). E’ fatto noto che tutti i giornalisti che si occupano di giudiziaria abbiano i loro canali informativi all’interno degli uffici, soprattutto delle segreterie dei pm. E’ proprio lì il nodo che questa riforma non scioglierà: esiste un fiorente mercato delle “notizie segrete” che non è stato mai toccato.
Incidentalmente comunque per ultimo vorrei evidenziare come spesso la fuga di notizie sia il rimedio informale al pericolo di insabbiamento delle indagini. La notorietà di una certa indagine tende infatti ad impedire che questa resti arenata in qualche ufficio a dormire in attesa che tutto si prescriva o che il parlamento approvi una nuova legge che risolva tutto.
Luigi, di solito indico sempre le fonti dei dati ma in questo caso mi è sembrato superfluo. Basta partecipare a un qualsiasi convegno sul tema, per sentire snocciolare i dati del fallimento del nuovo codice di procedura penale rispetto al precedente. Potrei anche elencarne dettagliatamente i motivi.
Comunque, ti allego un paio di link giusto per inquadrare le dimensioni del problema (sul sito del Ministero della Giustizia dovrebbero esserci i dati statistici precisi):
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=267555
http://www.agendaonline.info/ufficiostampaonline/camerapenaleirpina/durata-processo-penale.htm
Ciao.
Non metto in dubbio che il problema sia risaputo e sulla bocca di tutti (basta contare le condanne della CEDU a questo proposito), ma volevo dare un’occhiata alle fonti a titolo di curiosità personale.
Grazie per i link e ciao.
Articolo tutto sommato equilibrato. Noto comunque con piacere che una delle nuove teorie economiche che vanno per la maggiore è che basta ridurre il costo delle intercettazioni per risanare l’economia italiana. Peraltro il buon Travaglio ha sempre sostenuto che si potrebbe facilmente ridurne i costi agendo sulle compagnie telefoniche e comprando le attrezzature al posto di noleggiarle.
Mi permetto inoltre di far notare come, da non addetto ai lavori, ma da semplice fruitore di notizie sui giornali, abbai l’impressione l’uso di questo diabolico strumento si riveli quasi sempre fondamentale per catturare non solo i poveri politici ingiustamente perseguitati ma amche mafiosi e stupratori, dunque non so quanto sia utile porre un giro di vite sul loro uso (ma alla fine, risulta che Genchi ricattasse qualcuno?).
Saluti