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La rubricadi Chiara Lalli
pubblicato il 29 gennaio 2009 alle 10:30 dallo stesso autore - torna alla home

FACCIAMOCI DEL MALE – Ma questo è solo l’inizio. Nello stesso Articolo 5, comma 4, si ribadisce che nella “DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all’assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi”. Non si possono rifiutare dunque trattamenti “proporzionati“. Si dimentica che la decisione di curarmi, di come e di se non è una decisione solo medica; l’esempio spesso citato della donna che decise di non farsi amputare la gamba pur sapendo di andare incontro alla morte è, ancora una volta, più efficace di molte spiegazioni teoriche. Se siamo a favore della libertà di scelta dovremmo inorridire di fronte all’idea che quella donna, stor 10294243 18590 Testamento biologico, la truffa è servitauna volta incosciente, sarebbe stata obbligata a subire l’amputazione in base alle idee di Calabrò e molti altri. Con il comma 6 entriamo in una delle discussioni più assurde degli ultimi mesi: lo statuto di nutrizione e idratazione artificiali. In barba alle dichiarazioni delle associazioni mediche (come la SINPE; si legga anche una interessante lettera sullo stato vegetativo, la nutrizione e i prematuri) i fautori del paternalismo sostengono che siano trattamenti non medici. “Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento”. Basterebbe il buon senso per disattivare lo scopo del definirle “sostegno vitale”: sottrarle alla decisione del paziente. Ma definire la nutrizione e l’idratazione artificiali come “sostegno vitale” è inutile perché, anche se non fossero un trattamento non medico, non dovrebbero essere coercibili. L’alimentazione naturale si può rifiutare – lo sciopero della fame è un diritto garantito anche ai detenuti – e nessuna azione può essere imposta, anche se non è di carattere medico. Nemmeno la carità può essere imposta, o la compagnia! Negando la possibilità di rifiutare la nutrizione (o l’idratazione) si limita ingiustamente la libertà dei pazienti, proprio come se fosse violata la libertà di rifiutare il cibo o la libertà di scegliere cosa leggere. La condizione di non danneggiare nessun altro è rispettata in tutti questi casi, e in tutti questi casi limitare la volontà personale è immorale e inammissibile.

NORME ILLIBERALI, MA PER IL VOSTRO BENE – Facciamo altri due esempi. Ho una neoplasia in stadio avanzato; decido di non alimentarmi, sono cosciente ed esprimo questo mio volere. Non si può che rispettarlo. Lascio scritto che non vorrò essere nutrita e idratata. Non appena perdo conoscenza un medico coscienzioso mi fa una peg perché la nutrizione parenterale non è un trattamento sanitario e quindi mi deve essere imposto come sostegno vitale. Il caso di Eluana Englaro: sono molti quelli che condannano la decisione della Corte di Cassazione in base al fatto che la ragazza non avrebbe lasciato nulla di scritto. Pertanto la sua volontà non è ricostruibile con un margine di certezza accettabile. Molti di questi sostengono un disegno di legge come quello di Calabrò, ovvero un disegno di legge in cui non si potrebbe lasciare scritto nulla sulla nutrizione e l’idratazione artificiale. Risultato: Eluana Englaro, pur se avesse redatto un testamento biologico, sarebbe costretta a mantenere il sondino nasogastrico. Oltre a suggerire l’uso del termine “nutrizione” quando si parla di questi scenari al posto di alimentazione, insomma, sarebbe doveroso suggerire di riflettere sulle affermazioni e sulle conseguenze delle affermazioni. Soprattutto quando rischiano di diventare una legge. All’articolo 6 (Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento), comma 4, si propone l’aspetto più godibile di ipocrisia nostrana: “Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni, terminmedico Testamento biologico, la truffa è servitae oltre il quale perde ogni efficacia. La DAT può essere indefinitivamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti”. Potrebbero almeno scriverlo esplicitamente che i cittadini vengono considerati come degli individui irresponsabili e un po’ sciroccati, ai quali devi imporre delle norme illiberali, ovviamente per il loro bene!

LO STATO PAPA’ – Basterebbe quanto scritto finora per capire quanto sia inutile redigere un simile documento. E quanto sia una presa in giro. Ma se non bastasse si può leggere quanto si stabilisce sul ruolo del fiduciario (Articolo 7, Fiduciario, comma 4): “Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l’alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento”. “Si tenga conto”: adorabile eufemismo per dire che le indicazioni del paziente non sono vincolanti, ma sono indicative, come è indicativo l’oroscopo letto al bagno prima di andare a lavorare, e possono essere ignorate se il medico la pensa diversamente. Buffa alleanza quella in cui a decidere è solo uno, e sempre lo stesso: il medico. Infatti (Articolo 8, Ruolo del medico, comma 4 e 5): “4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisone nella cartella clinica. 5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico”. Bentornato paternalismo!

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