Bolzaneto: è tutta colpa di… Rocco

17/07/2008 - Sette anni fa, la vergogna della caserma lager, a Genova. In questi giorni, la sentenza con cui i giudici hanno condannato in primo grado 15 imputati e ne hanno assolti altri 30. E parte lo scaricabarile per un reato di

     
 

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Sette anni fa, la vergogna della caserma lager, a Genova. In questi giorni, la sentenza con cui i giudici hanno condannato in primo grado 15 imputati e ne hanno assolti altri 30. E parte lo scaricabarile per un reato di tortura che manca nel codice penale. O no?

UN FINTO COLPEVOLE – La responsabilità dei fatti di Bolzaneto fu della Polizia. La responsabilità di una sentenza che non soddisfa nessuno è dei giudici. La responsabilità dell’operato dei giudici è della Legge, che non contempla il reato di tortura. Nell’Italia dello scarica-barile, il colpevole è dunque stato individuato: è quel reato di tortura che non esiste nel nostro Codice Penale. Questo è il messaggio che traspare un po’ in tutte le cronache di giornali e televisioni. Ad esempio, La Repubblica scrive: “Tre giorni e tre notti che “non potranno essere dimenticati”, spiegano i pm Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Miniati [...].  Con l’augurio che il reato di tortura – “questo fu, a Bolzaneto” – venga un giorno disciplinato dal nostro codice penale.” ECO RADIO: “G8 Bolzaneto, necessario il reato di tortura nel codice penale”. Amnesty International:“A causa della mancanza di uno specifico reato di tortura nel codice penale italiano, nessuna persona sotto processo abbia potuto essere imputata di tale crimine”. Tutta colpa del Codice Rocco, quindi, e di chi non l’ha mai modificato. Una conclusione comoda e spettacolare che consente – a piacere – di scaricare ogni risentimento su una qualsiasi delle tante figure politiche, istituzionali e legislative che si sono susseguite dal 1930 a oggi. Ed evita di doversi interrogare sul contesto politico, istituzionale e ambientale che sono a monte dei fatti di Genova.

IL REATO C’E', ECCOME – E’ vero, non esiste il reato di tortura nel nostro Codice Penale. E’ strano che qualcuno se ne meravigli, forse dimenticando che l’impianto del codice è stato ideato in pieno ventennio fascista: è il codice Rocco, così chiamato dal nome dell’allora Ministro della Giustizia Alfredo Rocco che lo promulgò (assieme a Mussolini e al Re Vittorio Emanuele III) nel 1930.
Ciò nonostante, la tortura non è una fattispecie di reato chiara e precisa, e la vera ragione per cui non è stata disciplinata dal codice originale né da alcuna delle numerose modifiche successive, sta nel fatto che la tortura è solo un modo in cui definiamo una serie di condotte che nel codice sono perfettamente disciplinate e severamente punite. In altre parole: la tortura è già punita nel Codice Penale, addirittura più severamente di quanto potrebbe fare una qualsiasi norma specifica. Dire che la “tortura non è punita” equivale quasi a dire che lo “scippo” e il “borseggio” non sono puniti, solo perché il codice parla rispettivamente di “furto con strappo” e “furto con destrezza”.

I FATTI  E I REATI – Vediamo i fatti di Bolzaneto e analizziamoli alla luce delle norme del Codice Penale vigente. L’articolo 605 del Codice Penale punisce il sequestro di persona con una pena che può arrivare fino a 10 anni di reclusione. L’articolo 606 punisce l’arresto illegale (fino a 3 anni). L’articolo 607 punisce l’indebita limitazione della libertà personale (fino a 3 anni). L’articolo 608 punisce l’abuso di autorità contro arrestati o detenuti (fino a 30 mesi). L’articolo 609 punisce la perquisizione e l’ispezione arbitrarie (fino a un anno). Poi ci sono l’art. 594 (Ingiuria, fino a sei mesi) e gli artt. 582-583 che puniscono le lesioni lievi e gravi (quelle avvenute nei fatti di Bolzaneto) con pene che possono arrivare a 7 anni. Più di tutto, c’è l’art. 610 che punisce la Violenza Privata (“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”) aggravandola in determinate circostanze (che erano presenti nei fatti di Bolzaneto) e portando la pena massima a oltre 5 anni. Infine, ci sono due aggravanti che possono essere tranquillamente applicate nel caso di Bolzaneto: quella prevista dall’art. 61 comma 3 (“aver adoperato sevizie”) e quella prevista dal comma 9 del medesimo articolo (“abuso dei poteri”). Combinando queste fattispecie, è facile notare come si possa contestare, ad esempio, l’indebita limitazione della libertà personale (3 anni), la perquisizione e l’ispezione arbitrarie (1 anno), l’ingiuria (6 mesi), la violenza privata (5 anni), le lesioni lievi (3 anni). Nulla vieta di cumulare queste pene, per cui – anche senza arrivare a contestare il sequestro di persona – si può comminare una pena di ben dodici anni e mezzo, che per via delle aggravanti citate può essere portata a oltre vent’anni!

LA VERITA’ E’ SCOMODA – E quindi, se possiamo contestare a un pubblico ufficiale di aver indebitamente fermato e trattenuto una persona, di averla insultata, di averla ridotta in soggezione e picchiata, di averla ferita, adoperando sevizie…. e comminargli 20 anni di reclusione, siamo sicuri che ci serva un reato “tortura” ? O tutto questo non è già tortura e non è già punito con pene che possono arrivare a livelli superiori rispetto a quelli con cui il codice punisce gravissimi reati come il sequestro di persona o la rapina? E allora, smettiamola di dare le colpe ai fantasmi. Si dicano le cose come stanno: i giudici di Genova hanno emesso questa sentenza perché è quella che essi hanno ritenuto corrispondente alle responsabilità provate a carico degli imputati. Chi è assolto è andato assolto perché è stato ritenuto innocente, e chi è stato condannato è stato punito sulla base delle fattispecie di reato e del grado di colpevolezza che si è ritenuto giusto. Se questa sentenza sia davvero giusta o sia frutto della particolare capacità della difesa o della scarsa bravura dei P.M. e degli avvocati di Parte Civile o di un atteggiamento buonista, è una valutazione che ciascuno è libero di fare. Ma non prendiamoci in giro dicendo che è colpa di Rocco.

Vignetta dal sito di Nando Della Chiesa
* Nota: le immagini a corredo dell’articolo sono state scelte dalla redazione e non dall’autore del pezzo
     
 

2 Commenti

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  2. cordapazza scrive:

    Complimenti davvero, john, per il rigore, la logica spietata ma anche la passione che hanno guidato la tua analisi; per aver così bene “smontato” quello che, evidentemente, era un finto problema giuridico.

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