di Alessandro D'Amato (Gregorj)
postato alle 09:02 del 25 giugno 2008 in InterniTorna alla home

Approvato senza colpo ferire il sistema di norme contro l’uso (il)legale delle conversazioni altrui: le sue implicazioni sulla stampa, sui processi, sulle indagini? Eccole spiegate, nel dettaglio

Premessa: sono anche io un componente dell’orribile casta castosa dei giornalisti, ovvero quei cattivoni che manipolano l’informazione per il loro sordido interesse e vivono di orribili privilegi come lo sconto di 90 cent su 50 euro di biglietto di treno “se attivi la carta fedeltà”, ed entrano gratis alle mostre (intese come femmine del mostro). Aggravante: ho girato quasi tutti gli albi, come tutti i pezzenti di nascita. Andiamo nel merito.

Dicono che il via libera al DdL sia arrivato dal Consiglio dei Ministri “in un clima di grandissima concordia”. E ci mancherebbe, viene da aggiungere. Perché, a parte tutte le bugie del ministro sui “calcoli empirici”, già ampiamente sottolineate Alfano, questo è davvero un provvedimento utile a tutti i cittadini, di quelli che fanno il bene della povera gente come la carta annonaria di prossima pubblicazione. Basta andarlo a leggere nei dettagli, nel guazzabuglio dei richiami, per capirne il senso profondo. L‘articolo 2, perfettamente copiato dal vecchio DL Mastella, modifica la regola del segreto, vietando che vengano resi pubblici non solo le conversazioni intercettate di cui sia stata disposta la distruzione, ma anche tutti “gli atti di indagine” fino alla chiusura dell’indagine preliminare.

ARRESTATO? NO, SPARITO - La cosa carina è che il divieto si estende anche alle ordinanze di custodia cautelare. Insomma, un’interpretazione pedissequa della legge, come ha detto l’avvocato Oreste Flamminii Minuto a l’Espresso, creerebbe de facto la categoria dei “desaparecidos” in Italia. Il cittadino X è stato appena messo in galera per aggiotaggio e insider trading. Sì, ok, ma che ha fatto? Eh, per saperlo aspetta che finisca l’indagine preliminare: tanto, al massimo ci vogliono due o tre anni al massimo. Se pubblichi, anche considerando che, ad esempio, è abbastanza ridicolo scrivere in un articolo che - ad esempio - Cesare Previti è stato indagato per corruzione in atti giudiziari senza dire perché e percome, rischi di beccarti una sospensione disciplinare per mesi numero tre, e l’editore una multa fino a 465mila euro. Attenzione: una sospensione che può arrivare anche senza che ci sia stato un giudizio penale per attribuire le responsabilità dell’accaduto. Garantista, no?

CE-CI N’EST PAS UNE PIPE - Dell’articolo 3, riguardante i limiti per le intercettazioni telefoniche e ambientali, si è detto già tutto: alza da 5 a 10 anni la pena prevista per poterli utilizzare, tranne che per i delitti contro la pubblica amministrazione (grazie al pressing della Lega, altrimenti malversazione e concussione sarebbero rimasti fuori). Interessante che il PM non potrà più disporre la pubblicazione di atti d’inchiesta (art. 10), anche se questo dovesse rivelarsi necessario all’indagine che si sta svolgendo (pensate ad un rapimento…). E l’articolo 12, che riporta tutte le esimenti nel caso che ad essere coinvolto in un reato sia un prete. Ma il più divertente è l‘articolo 15, che riguarda ancora una volta la stampa - chi ha scritto questa legge deve avere una particolare ossessione. La rettifica che chi finisce agli onori delle cronache è solito inviare di default - come se questo fosse una specie di obbligo morale, anche nei mille casi in cui non si smentisce nulla - deve essere pubblicata senza replica da parte del giornalista. “Se domani qualcuno finito in prigione scriverà a un giornale dicendo di non essere mai stato arrestato, la sua missiva dovrà essere pubblicata per forza, senza nemmeno poter ribattere: ‘Cari lettori, guardate che questo signore ci sta scrivendo da San Vittore’”, dice Peter Gomez sempre su L’Espresso.

CHI HA PUBBLICATO ILLEGALMENTE - Non ci vuole molto per capire che si è già superata, e di molto, la soglia del ridicolo. E’ vero che in questi anni si è abusato, a volte, dello strumento intercettazioni. Sono stato testimone della pubblicazione di un sms privato - il cui contenuto non era di pubblico interesse - inviato da un indagato alla sua fidanzata, pubblicazione effettuata per vendicarsi di uno “sgarbo” - intervista promessa e poi data a un giornale concorrente - in modo che a posteriori si potrebbe definire perlomeno infantile. Ma in questi anni, nonostante la vulgata, i casi di pubblicazione “illecita” sono stati pochissimo. Uno, particolarmente rilevante, è stato quello del Giornale di Paolo Berlusconi, che nell’estate 2005 fece leggere a tutti cosa si dicevano l’ex governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio e l’ex amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi Gianpiero Fiorani (“ti darei un bacio in fronte, Antonio”). In quel caso, però, a fare la marachella con Chiocci furono ufficiale della GdF, non giudici. Altre volte la legge venne aggirata: ovvero, quando gli avvocati di parte ricevevano il materiale e si sbrigavano a passarlo ai giornali, per ovvi motivi. E basta vedere chi difendeva Antonveneta nell’occasione (Guido Rossi) per fare due più due. Ma si può parlare di pubblicazione illegale quando la platea di persone informate di qualcosa supera la cinquantina?

(IN)CONCLUDENDO - Questa legge ci riporta ai tempi del pissi pissi bau bau. A quando si scrivevano le cose a suocera perché nuora intendesse, e i giornalisti che alludevano troppo - anche perché gli conveniva farlo - finivano poi per smettere per cause di forza maggiore. Talune intercettazioni si pubblicano perché è interesse di qualcuno? Vero, così come è vero che non è il caso, per chi ne è oggetto, pensare di salvarsi buttandola in caciara. Ma se c’è un interesse pubblico a sapere (che non riguarda gli sms con scritto “ti amo, Anna“), allora si deve pubblicare. E sta al giornalista, nella sua coscienza, decidere di volta in volta cosa è di interesse pubblico, e deve essere pubblicato, e cosa invece è meglio di no. Sbagliando, magari. Ma meglio questo che il silenzio interessato.

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