MA SE PUBBLICO UN POST TUTTI I GIORNI CHE COSA POTREBBE ACCADERMI? – Va chiarito che il provvedimento di registrazione consiste in un mero controllo di legittimità della regolarità formale dei documenti prodotti e della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge. La registrazione di un periodico, quindi, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa, essendo esclusa nell’emissione del suddetto provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l’opportunità di consentire o meno la pubblicazione. La finalità della registrazione è unicamente quella di garantire la repressione
degli abusi e di individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa. Essa rappresenta soltanto una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina. Va bene, ma perché devo pagare gabelli all’Ordine dei giornalisti se non sono un giornalista? E’ ovvio che il richiamo contenuto nell’art. 1, comma 3, della L. n. 62/2001 agli att. 2 e 5 della L. n. 47/1948 implica automaticamente il richiamo anche all’art. 16 della stessa legge e, quindi, alle sanzioni penali prescritte per l’ipotesi di inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. Sicché l’art. 16 della legge sulla stampa si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle testate periodiche l’obbligo della registrazione. D’altra parte, diversamente opinando, sarebbe irragionevole prevedere e imporre anche ai periodici telematici gli stessi obblighi prescritti per la stampa ed escludere l’irrogazione delle sanzioni penali fissate per l’inosservanza dei suddetti obblighi. Una diversa interpretazione sarebbe suscettibile di irragionevolezza e in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
POTENZA DEL WEB – Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003 abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, e i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo. Si aggiunga che proprio la pubblicazione di una pagina web rappresenta la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inseren
do uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto. Al riguardo proprio la Suprema Corte in una recente sentenza ha rilevato come nel caso in cui un utente di internet “crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi)” (Cass. pen. 27 dicembre 2000).
TANTO PREMESSO IN DIRITTO… – Nel caso in esame, secondo il giudice, risultava acclarata la sussistenza del reato contestato all’imputato. L’attività istruttoria aveva consentito di accertare che il sito internet creato dall’imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli. Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento risultava chiaramente che gli articoli venivano pubblicati con cadenza giornaliera. In conclusione, il prodotto pubblicato dalll’imputato sul sito internet si inquadrava esattamente nell’ambito del prodotto editoriale di cui all’art. 1, commi 1° e 3°del D. lvo n. 62/2001 per la cui pubblicazione era necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale, non operando nel caso di specie l’esenzione di cui all’art. 7, c. 3°,D. Lvo n. 70/2003 perché l’imputato non ha svolto l’attività d’informazione per cui è processo in forma commerciale o comunque economica, né ha operato quale prestatore di servizi per le società di servizi d’informazione. L’inottemperanza al predetto obbligo, in applicazione di principi di diritto sopra enunciati, integrava il reato di cui all’art. 16 della L.n. 47/1948.
COS’È UN BLOG, SECONDO IL GIUDICE – L’imputato, durante il corso del processo, in sede di spontanee dichiarazioni, tra l’altro, si era difeso sostenendo che il suo sito non fosse un quotidiano, ma semplicemente un “blog” inteso come diario di informazione civile. Ed è qui che veniamo al nodo centrale della vicenda. Vediamo che cosa ha scritto il giudice a proposito dei “blog”. “Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il blog è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale. Infatti un blog può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.”. Avete letto? Un blog, secondo questo giudice, è un luogo “ove chiunque può scrivere ciò che vuole”. Forse confonde i blog c
on i forum? Sul mio blog (e penso anche sui vostri) posso scriverci soltanto io. Gli altri possono solo commentare (con i limiti che stabilisco io, peraltro).
CONFUSI E FELICI? – E in questa confusione a buccia di banana tra blog e forum, il giudice non è scivolato soltanto una volta. Perché in questa sentenza, un po’ più avanti, ribadisce il concetto: “Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione. Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste L., per pubblicare degli articoli sul sito creato dall’imputato era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si intendeva pubblicare. Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile”. Avete capito? Fate in modo che sui vostri blog possano accedere tutti. Pubblicate la vostra password sul vostro sito, altrimenti rischiate di passare per dei giornalisti abusivi!




Qui nessuno ha messo in evidenza una cosa:la futura legge sui blog é una legge ad personam come quelle che il nanerottolo fa per pararsi il fondoschiena.In questo caso la legge é fatta solo per colpire Beppe Grillo e i blogger di informazione alternativa.Poi,visto che siamo in Italia,é una cosa fatta coi piedi.Mi chiedo:se aggiorno quotidianamente la mia pagina su Myspace o Facebook,sto pubblicando un giornale?A sentire questo giudice,sembrerebbe di sí.Comunque il rimedio c´é,a mio parere:registrate i vostri blog su un server straniero.
Saluti
beh, ma registrare al roc il proprio blog, per Grillo, non dovrebbe essere un problema. Dopodiché, la cosa è finita lì.
Cmq Levi ha promesso che leverà dal progetto di legge le frasi “ambigue”.
e se tipo pubblico 10 post un giorno,30 il giorno dopo,25 il terzo giorno rientro nella periodicità o è alla piscia di cane?
è quotidiano, perché pubblichi tutti i giorni
Ma se salto un giorno non è più quotidiano, no? Salto il 29 febbraio, posso?
no. IN GALERA!
gianguido mussomeli, il mio prossimo articolo parlerà proprio di quello che stai segnalando.
il concetto di “periodicità” (nelle sue varie interpretazioni) ha messo in crisi un disegno di legge…O forse chi aveva scritto quel ddl si è reso conto che stava sollevando un polverone talmente grosso che metteva in crisi un’intera area politica…
150 euro… nulla di grave?
l’imputato ora ha la fedina penale sporca, non credo che essere condannati in un procedimento legale sia un fatto di poco conto.
Procurato, hai ragione. Anche 150 euro possono essere tanti per chi non li ha.