Ecco il testo integrale tradotto dal latino dell’ordine impartito per iscritto da Ratzinger e Bertone:
«LETTERA inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e prelati interessati, circa I DELITTI PIU’ GRAVI riservati alla medesima Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001
Per l’applicazione della legge ecclesiastica, che all’art. 52 della Costituzione apostolica sulla curia romana dice: “[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all’occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio”, era necessario prima di tutto definire il modo di procedere circa i delitti contro la fede: questo è stato fatto con le norme che vanno sotto il titolo di Regolamento per l’esame delle dottrine, ratificate e confermate dal sommo pontefice Giovanni Paolo II, con gli articoli 28-29 approvati insieme in forma specifica.
Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare “i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti”, per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere “a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche”, poiché l’istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant’Offizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici.
Dopo un attento esame dei pareri e svolte le opportune consultazioni, il lavoro della Commissione è finalmente giunto al termine; i padri della Congregazione per la dottrina della fede l’hanno esaminato più a fondo, sottoponendo al sommo pontefice le conclusioni circa la determinazione dei delitti più gravi e circa il modo di procedere nel dichiarare o nell’infliggere le sanzioni, ferma restando in ciò la competenza esclusiva della medesima Congregazione come Tribunale apostolico. Tutte queste cose sono state dal sommo pontefice approvate, confermate e promulgate con la lettera apostolica data in forma di motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.
I delitti più gravi sia nella celebrazione dei sacramenti sia contro la morale, riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, sono:
- I delitti contro la santità dell’augustissimo sacramento e sacrificio dell’eucaristia, cioè:
1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate:
2° l’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima;
3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;
4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica;
- Delitti contro la santità del sacramento della penitenza, cioè:
1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;
2° la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso;
3° la violazione diretta del sigillo sacramentale;
- Il delitto contro la morale, cioè: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età.
Al Tribunale apostolico della Congregazione per la dottrina della fede sono riservati soltanto questi delitti, che sono sopra elencati con la propria definizione.
Ogni volta che l’ordinario o il prelato avesse notizia almeno verosimile di un delitto riservato, dopo avere svolte un’indagine preliminare, la segnali alla Congregazione per la dottrina della fede, la quale, a meno che per le particolari circostanze non avocasse a sé la causa, comanda all’ordinario o al prelato, dettando opportune norme, di procedere a ulteriori accertamenti attraverso il proprio tribunale. Contro la sentenza di primo grado, sia da parte del reo o del suo patrono sia da parte del promotore di giustizia, resta validamente e unicamente soltanto il diritto di appello al supremo Tribunale della medesima Congregazione.
Si deve notare che l’azione criminale circa i delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede si estingue per prescrizione in dieci anni. La prescrizione decorre a norma del diritto universale e comune: ma in un delitto con un minore commesso da un chierico comincia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto il 18° anno di età.
Nei tribunali costituiti presso gli ordinari o i prelati possono ricoprire validamente per tali cause l’ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono soltanto dei sacerdoti. Quando l’istanza nel tribunale in qualunque modo è conclusa, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la dottrina della fede.
Tutti i tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche sono tenuti a osservare i canoni sui delitti e le pene come pure sul processo penale rispettivamente dell’uno e dell’altro Codice, assieme alle norme speciali che saranno date caso per caso dalla Congregazione per la dottrina della fede e da applicare in tutto.
Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.
Con la presente lettera, inviata per mandato del sommo pontefice a tutti i vescovi della Chiesa cattolica, ai superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio e agli altri ordinari e prelati interessati, si auspica che non solo siano evitati del tutto i delitti più gravi, ma soprattutto che, per la santità dei chierici e dei fedeli da procurarsi anche mediante necessarie sanzioni, da parte degli ordinari e dei prelati prelci sia una sollecita cura pastorale.
Roma, dalla sede della Congregazione per la dottrina della fede, 18 maggio 2001.
Joseph card. Ratzinger, prefetto.
Tarcisio Bertone, SDB, arc. em. di Vercelli, segretario»

Come avrete notato, lo scippo della pedofilia alla magistratura civile e penale di tutti gli Stati dove viene consumata è nascosto tra molte parole che parlano di tutt’altro. E il ruolo “giudiziario”, cioè di fatto omertoso, della Congregazione ex Sant’Ufficio è comunque confermato in pieno dalla vicenda fiorentina. A difendere i fedeli violati sono scesi in campo anche i locali preti ordinari e a causa delle loro insistenze il cardinale Antonelli il 17 gennaio ha scritto alle vittime di Cantini che al termine di un “processo penale amministrativo” tutto interno alla curia e sentita per l’appunto la Congregazione per la dottrina della fede, l’ex parroco “non potrà né confessare, né celebrare la messa in pubblico, né assumere incarichi ecclesiastici, e per un anno dovrà fare un’offerta caritativa e recitare ogni giorno il Salmo 51 o le litanie della Madonna”. Tutto qui! Di denuncia alla magistratura, neppure l’ombra, e del resto il “segreto pontificio” non lascia scampo. Per uno che per anni e anni se l’è fatta da padrone anche con il sesso di ragazzine di soli 10 anni – e di 17 le più “vecchie” – senza neppure scomodarsi con un viaggio nella Thailandia paradiso dei pedofili, si tratta di una pena piuttosto leggerina…. Da far felice qualunque pedofilo incallito! Quanto alle vittime, Antonelli ha anticipato l’ineffabile Ruini: visto che “il male una volta compiuto non può essere annullato”, il cardinale invita le pecorelle struprate a “rielaborare in una prospettiva di fede la triste vicenda in cui siete stati coinvolti”, e a invocare da Dio “la guarigione della memoria”.
Ma a guarire, anche dai troppi condizionamenti opportunistici della memoria, deve essere semmai il Vaticano. E infatti i fedeli fiorentini, che hanno letto la missiva del cardinale con “stupore e dolore”, hanno deciso di non fermarsi. Finora non hanno fatto nemmeno causa civile, ma d’ora in poi, dicono, “nulla è più escluso”. I preti schierati dalla loro parte chiedono al papa – nella lettera inviata tramite la Segreteria di Stato oggi retta proprio da Bertone! – “un processo penale giudiziario”, che convochi testimoni e protagonisti, e applichi “tutte le sanzioni previste dall’ordinamento ecclesiastico”. Chiedono inoltre che Cantini, colpevole di avere rovinato non poche vite, sia “privato dello stato clericale” anche “a tutela delle persone che continuano a seguirlo”. Però, come avrete notato, neppure i buoni preti fiorentini si sognano di fare intervenire la magistratura dello Stato italiano. I panni sporchi si lavano in famiglia… Che è il modo migliore di continuare a non lavarli. Come per la scomparsa di Emanuela Orlandi.
Chi difende a spada tratta Ratzinger e Bertone per il documento del 2001, arrivando a sostenere che esso semmai facilitava la giusta punizione per i preti pedofili, mente o sapendo di mentire o per eccesso di ignoranza. Già è molto grave che in quel documento la pedofilia sia definita “peccato contro la morale” anziché contro la persona. Forse che i bambini e le bambine non sono persone, ma solo oggetti? Dei quali abusare senza troppi problemi, vedasi il caso a Firenze del parroco Delio Cantini o del fondatore dei Legionari di Cristo condannato dal papa a “fare penitenza” anziché essere privato dell’abito talare e spedito in galera. Il papa o chi per lui può denunciare quel che meglio crede in Mondovisione, ma resta il fatto che avere imposto il “segreto pontificio” sui casi di religiosi pedofili significa avere imposto di non parlarne a nessuno, tanto meno ai magistrati, come del resto dimostrano le cronache non solo americane. In quel documento è stato anche ordinato di elevare da 16 a 18 anni la definizione di età minore e a 10 anni il periodo necessario per la decorrenza termini per l’eventuale processo davanti al tribunale religioso (religioso, non civile, cioè non statale, non con magistrati ordinari). Possono parere due buone misure, moralizzatrici: ma l’unico risultato è quello di sottrarre i colpevoli alla denuncia alla magistratura ordinaria per almeno 10 anni filati e di dare loro la possibilità di spassarsela anche con ragazzi tra i 16 e i 18 anni senza finire automaticamente nei guai. Saranno anche state buone le intenzioni di quelle due estensioni, ma come si sa – e in Vaticano dovrebbero saperlo meglio di tutti – di buone intenzioni è lastricata la strada dell’inferno…. E infatti dover mantenere il segreto pontificio per almeno 10 anni sui “peccati” di pedofilia significa dove tenere la bocca cucita con le magistrature ordinarie dei vari Paesi finché quello che per Ratzinger e Bertone è solo un “peccato” (ma solo contro la morale) e non più un reato: dopo 10 anni infatti il reato di pedofilia si estingue quasi dappertutto. E considerare minorenni anche i giovani tra i 16 e i 18 anni significa poter avere rapporti sessuali con loro senza il minimo pericolo di essere denunciati alla magistratura dal clero. Insomma, una cuccagna! Anche perché la fascia d’età tra i 16 e i 18 anni è quella più esposta alle tempeste ormonali, cioè alle tentazioni sessuali. Ripeto: forse le intenzioni erano buone, ottime, encomiabili, ma i risultati sono sicuramente l’esatto ocntrario, cioè pessimi: tanto da poter far pensare non solo ai maligni che in realtà erano proprio questi risultati ciò che si voleva ottenere con quelle due “piccole” modifiche.
Per evitare dubbi e per evitare che ci sia ancora chi possa fare il furbo, ho recuperato dagli archivi vaticani la definizione di cosa sia il “segreto pontificio”. Definizione data non da un kommunista mangia bambini o da un terrorista islamista, bensì nel 1974 dall’allora Segretario di Stato del Vaticano, cardinale Jean Villot, dopo opportuna direttiva datagli a voce da papa Paolo VI. Come chiunque può rendersi onestamente conto leggendo il testo – che tratta il problema del segreto in modo talmente pignolo da fare invidia a comandi militari e massonerie varie – è assolutamente escluso che un argomento sottoposto a segreto pontificio possa essere portato a conoscenza di “estranei”. Cioè, per esempio, di polizia, carabinieri e magistrati o degli stessi genitori delle vittime. Buona lettura.

Segreteria di Stato

Norme sul segreto pontificio

Quanto concordi con la natura degli uomini il rispetto dei segreti, appare evidente anzitutto dal fatto che molte cose, benché siano da trattare esternamente, traggono tuttavia origine e sono meditate nell’intimo del cuore e vengono prudentemente esposte soltanto dopo matura riflessione.

Perciò tacere, cosa davvero assai difficile, come pure parlare pubblicamente con riflessione sono doti dell’uomo perfetto: infatti c’è un tempo per tacere e un tempo per parlare (cf. Eccle 3,7) ed è un uomo perfetto chi sa tenere a freno la propria lingua (cf. Gc 3,2).

Questo avviene anche nella Chiesa, che è la comunità dei credenti, i quali, avendo ricevuto la missione di predicare e testimoniare il Vangelo di Cristo (cf. Mc 16, 15; At 10,42), hanno tuttavia il dovere di tenere nascosto il sacramento e di custodire nel loro cuore le parole, affinché le opere di Dio si manifestino in modo giusto e ampio, e la sua parola si diffonda e sia glorificata (cf. 2 Ts 3, 1).

A buon diritto, quindi, a coloro che sono chiamati al servizio del popolo di Dio vengono confidate alcune cose da custodire sotto segreto, e cioè quelle che, se rivelate o se rivelate in tempo o modo inopportuno, nuocciono all’edificazione della Chiesa o sovvertono il bene pubblico oppure infine offendono i diritti inviolabili di privati e di comunità (cf. Communio et progressio, 121).

Tutto questo obbliga sempre la coscienza, e anzitutto dev’essere severamente custodito il segreto per la disciplina del sacramento della penitenza, e poi il segreto d’ufficio, o segreto confidato, soprattutto il segreto pontificio, oggetto della presente istruzione. Infatti è chiaro che, trattandosi dell’ambito pubblico, che riguarda il bene di tutta la comunità, spetta non a chiunque, secondo il dettame della propria coscienza, bensì a colui che ha legittimamente la cura della comunità stabilire quando o in qual modo e gravità sia da imporre un tale segreto.

Coloro poi che sono tenuti a tale segreto, si considerino come legati non da una legge esteriore, quanto piuttosto da un’esigenza della loro umana dignità: devono ritenere un onore l’impegno di custodire i dovuti segreti per il bene pubblico.

Per quanto riguarda la Curia Romana, gli affari da essa trattati a servizio della Chiesa universale, sono coperti d’ufficio dal segreto ordinario, l’obbligo morale del quale dev’essere stabilito o da una prescrizione superiore o dalla natura e importanza della questione. Ma in taluni affari di maggiore importanza si richiede un particolare segreto, che viene chiamato segreto pontificio e che dev’essere custodito con obbligo grave.

Circa il segreto pontificio la segreteria di stato ha emanato una istruzione in data 24 giugno 1968; ma, dopo un esame della questione da parte dell’assemblea dei cardinali preposti ai dicasteri della Curia Romana, è sembrato opportuno modificare alcune norme di quella istruzione, affinché con una più accurata definizione della materia e dell’obbligo di tale segreto, il rispetto del medesimo possa essere ottenuto in modo più conveniente.

Ecco dunque qui di seguito le norme.

Art. I

Materia del segreto pontificio

Sono coperti dal segreto pontificio:

1) La preparazione e la composizione dei documenti pontifici per i quali tale segreto sia richiesto espressamente.

2) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti affari che vengono trattati dalla Segreteria di stato o dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, e che devono essere trattati sotto il segreto pontificio;

3) Le notificazioni e le denunce di dottrine e pubblicazioni fatte alla Congregazione per la dottrina della fede, come pure l’esame delle medesime, svolto per disposizione del medesimo dicastero;

4) Le denunce extra-giudiziarie di delitti contro la fede e i costumi, e di delitti perpetrati contro il sacramento della penitenza, come pure il processo e la decisione riguardanti tali denunce, fatto sempre salvo il diritto di colui che è stato denunciato all’autorità a conoscere la denuncia, se ciò fosse necessario per la sua difesa. Il nome del denunciante sarà lecito farlo conoscere solo quando all’autorità sarà parso opportuno che il denunciato e il denunciante compaiano insieme;

5) I rapporti redatti dai legati della Santa Sede su affari coperti dal segreto pontificio;

6) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la creazione di cardinali;

7) Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di vescovi, di amministratori apostolici e di altri ordinari rivestiti della dignità episcopale, di vicari e prefetti apostolici, di legati pontifici, come pure le indagini relative;

Le informazioni avute in ragione dell’ufficio, riguardanti la nomina di prelati superiori e di officiali maggiori della Curia Romana;

9) Tutto ciò che riguarda i cifrari e gli scritti trasmessi in cifrari.

10) Gli affari o le cause che il Sommo Pontefice, il cardinale preposto a un dicastero e i legati della Santa Sede considereranno di importanza tanto grave da richiedere il rispetto del segreto pontificio.

Art. II

Le persone tenute al segreto pontificio

Hanno l’obbligo di custodire il segreto pontificio:

1) I cardinali, i vescovi, i prelati superiori, gli officiali maggiori e minori, i consultori, gli esperti e il personale di rango inferiore, cui compete la trattazione di questioni coperte dal segreto pontificio;

2) I legati della Santa Sede e i loro subalterni che trattano le predette questioni, come pure tutti coloro che sono da essi chiamati per consulenza su tali cause;

3) Tutti coloro ai quali viene imposto di custodire il segreto pontificio in particolari affari;

4) Tutti coloro che in modo colpevole, avranno avuto conoscenza di documenti e affari coperti dal segreto pontificio, o che, pur avendo avuto tale informazione senza colpa da parte loro, sanno con certezza che essi sono ancora coperti dal segreto pontificio.

Art. III

Sanzioni

1) Chi è tenuto al segreto pontificio ha sempre l’obbligo grave di rispettarlo.

2) Se la violazione si riferisce al foro esterno, colui che è accusato di violazione del segreto sarà giudicato da una commissione speciale, che verrà costituita dal cardinale preposto al dicastero competente, o, in sua mancanza, dal presidente dell’ufficio competente; questa commissione infliggere delle pene proporzionate alla gravità del delitto e al danno causato.

3) Se colui che ha violato il segreto presta servizio presso la Curia Romana, incorre nelle sanzioni stabilite nel regolamento generale.

Art. IV

Giuramento

Coloro che sono ammessi al segreto pontificio in ragione del loro ufficio devono prestar giuramento con la formula seguente:

“Io… alla presenza di…, toccando con la mia mano i sacrosanti vangeli di Dio, prometto di custodire fedelmente il segreto pontificio nelle cause e negli affari che devono essere trattati sotto tale segreto, cosicché in nessun modo, sotto pretesto alcuno, sia di bene maggiore, sia di causa urgentissima e gravissima, mi sarà lecito violare il predetto segreto. Prometto di custodire il segreto, come sopra, anche dopo la conclusione delle cause e degli affari, per i quali fosse imposto espressamente tale segreto. Qualora in qualche caso mi avvenisse di dubitare dell’obbligo del predetto segreto, mi atterrò all’interpretazione a favore del segreto stesso. Parimenti sono cosciente che il trasgressore di tale segreto commette un peccato grave. Che mi aiuti Dio e mi aiutino questi suoi santi vangeli che tocco di mia mano”.

Il Sommo Pontefice Paolo VI, nell’udienza concessa il 4 febbraio 1974 al sottoscritto, ha approvato la seguente istruzione ed ha comandato che venga pubblicata, ordinando che entri in vigore a partire dal 14 marzo del medesimo anno, nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Jean card. Villot – Segretario di Stato

Breve e istruttiva storia del confessionale: inventato da S. Carlo Borromeo perché le “nostre vergogne” erano già un grave problema ai tempi del Concilio di Trento
“Tentare la castità di una donna durante la confessione è un delitto, non un abuso”. “Ci sono religiosi che cercano di tentare la castità delle donne virtuose perfino durante la confessione, e osano abusare di questo solenne sacramento per sedurle”. “Ma degli enormi abusi si faccia una relazione modesta, per non scoprire le nostre vergogne”. “Non si faccia nessuna menzione dei sacerdoti scellerati e degli enormi delitti”. “Autorizziamo i tribunali spagnoli a perseguire in giudizio gli abusi sessuali dei padri confessori”. “Estendiamo ai tribunali portoghesi il permesso di perseguire in giudizio gli abusi sessuali dei padri confessori”. “Estendiamo a tutti i tribunali, non solo a quelli spagnoli e portoghesi, l’autorizzazione a perseguire in giudizio gli abusi sessuali perpetrati approfittando del sacramento delle confessione”. Sono parole pronunciate nel corso del programma Anno Zero di Michele Santoro dedicato ai preti pedofili? Sono accuse lanciate da “nemici della Chiesa”? O sono accuse lanciate “per colpire ingiustamente il sommo pontefice”? Anche questa volta, non lo indovinereste mai.
Si tratta infatti di accuse e preoccupazioni emerse niente di meno che durante il Concilio di Trento, specialmente nella sessione del 1547. Le parole che invitano a parlare il meno possibile, e solo in modo riservato, del “vizietto” dei confessori sono del vescovo di Upsala e di quello di Albi. L’invito al tribunale spagnolo perché intervenisse contro il clero che abusava del sesso e della confessione è di papa Pio IV, emesso nel 1561. La discesa in campo anche del tribunale portoghese prima e di tutti gli altri dopo è stata decisa dai successori di Pio IV, e le norme di carattere generale sull’argomento si trovano in una “costitutio” emessa da papa Gregorio XV nel 1622. Da notare che si trattava dei tribunali dell’Inquisizione, quelli che torturavano e bruciavano i condannati al rogo sulla pubblica piazza. Insomma, ce n’è a iosa per restare allibiti di fronte all’ignoranza e alla malafede di chi oggi, dentro e fuori Vaticano, si straccia le vesti perché, grazie a Beppe Grillo e Michele Santoro, si parla delle malefatte dei preti pedofili e del vertice della gerarchia che di fatto li sottrae ai tribunali statali. Come dimostrano anche gli atti del Concilio di Trento, le bolle papali citate, il Concilio di Cosenza (1579) e quello di Firenze, le sentenze dell’Inquisizione e una marea d’altri documenti, la Chiesa ha da sempre il grave problema degli abusi sessuali in particolare dei confessori, e da sempre cerca di “non rivelare le nostre vergogne”, cioè a dire cerca di non far trapelare nulla. Il comportamento scorretto a fini sessuali in confessionale finì con l’avere una sua particolare definizione: sollicitatio ad turpia, cioè sollecitazione alle cose turpi. E non è certo un caso che uno dei due documenti vaticani di cui oggi tanto si discute e sui quali ci si accapiglia, e cioè quello emesso nel 1924 e aggiornato nel 1962, avesse un nome simile: Sollicitatio criminis. Solo che se a quei tempi ci sono stati papi che contro gli arraffatori sessuali hanno fatto intervenire la mano molto pesante del tribunale dell’Inquisizione, oggi ci troviamo sgomenti di fronte a un papa che quando era al comando dell’erede dell’Inquisizione, vale a dire della Congregazione per la dottrina della fede, nel maggio del 2001 ha emanato invece l’ordine di sottrarre quei misfatti ai tribunali statali per relegarli a quello vaticano all’epoca da lui presieduto, che però da un bel pezzo aveva e ha tuttora solo carattere religioso e disciplinare.
Sull’uso adescatorio del confessionale vale la pena leggere il volume del 1988 “Sesso e religione nel Seicento a Venezia: la sollecitazione in confessionale”, di Claudio Matricardo. Chi vuole saperne di più dal punto di vista statistico si legga in particolare le pagine da 110 a 119 e da 144 a 147 del libro “The Inquisition in Earlly Modern Europe. Studies on Sources and Method”, di John Tedeschi e Gustav Henningsen, edito nel 1986 dalla Northern Illinois University Press. Gli abusi erano tali e tanti che si dovette proibire la confessione a domicilio o nelle celle dei confessori e imporre l’uso del confessionale che vediamo oggi nelle chiese. Il primo disegno a stampa di questo attrezzo si ha a Milano, ideato a bella posta da S. Carlo Borromeo e realizzato materialmente nei prototipi da Ludovico Moneta, suo devoto funzionario di curia ed ebanista dilettante. Nelle sue Instructiones fabricae et suppellectilis ecclesiasticae, scritto nel 1573 – in occasione del terzo concilio provinciale, tenuto a Milano – e pubblicato a fine ’77, Borromeo raccomanda che i confessionali modello Moneta fossero dislocati in posti ben visibili nella parte pubblica delle chiese e che “la parte frontale [del confessionale] deve essere completamente aperta, senza chiusure di sorta”. Per giunta, S. Carlo ordina, subito accontentato da Moneta nei disegni del progetto, che ci sia una apposita parete divisoria per impedire il contatto fisico o anche il solo guardarsi da vicino tra confessore e penitenti.
La prima idea e la prima pratica di confessionale anti abusi sessuali sono della Verona del vescovo Gian Matteo Giberti, ed è possibile che S. Carlo gliel’abbia copiata, visto che il suo assistente e organizzatore del concilio tenuto a Milano è quel Niccolò Ormaneto che era stato stretto collaboratore di Giberti proprio a Verona. Nel 1565 gli abusi sessuali dei religiosi costrinsero le autorità civili di Chiari, nel Bresciano, a chiedere al vescovo, che acconsentì, di proibire le confessioni nelle celle dei frati. Nel 1575 papa Gregorio XIII proibì del tutto le confessioni a domicilio e nelle celle e rese obbligatorio l’uso del confessionale ordinando che “il sacerdote e il penitente siano in piena vista del popolo”.
Leggiamo cosa scrive alla curia vaticana – ancora dieci anni dopo la decisione di papa Gregorio – lo stesso Ormaneto, diventato nel frattempo nunzio apostolico in Spagna: “Da diverse parti molte persone di buon zelo lacrimano meco la gran abominatione di molti huomini impii che violano il sacramento della penitentia, tentando nell’atto della confessione et fuori d’essa di saziar il suo sfrenato et bestial appetito con figliole spirituali; et di questo abominevole peccato ho sentito gran querele “. Ormaneto era talmente scandalizzato che suggerì di ampliare la definizione di sollecitatio ad turpia non solo all’adescamento sessuale in occasione della confessione, ma anche in quello comunque attuato mentre si è in chiesa anche solo per meditare. Addirittura propose di fare intervenire l’Inquisizione in tutte le trasgressioni sessuali dei confessori, cioè non solo in quelle avvenute in chiesa. Ma papa Gregorio XIII, che pure aveva reso prudentemente obbligatorio il confessionale come lo conosciamo oggi, non gli diede retta e in una lettera del 20 febbraio 1576 obiettò – all’esatto contrario di Ratzinger – che “li errori che direttamente non contraddicono a la fede Cattolica non debbano essere conosciuti dal Sant’Officio”, come pure veniva chiamata la terribile Inquisizione. Per evitare il più possibile le tentazioni del sesso, venne proibito esplicitamente l’antico gesto dell’imposizione delle mani sul penitente al momento dell’assoluzione, gesto già reso pressoché impossibile dalla stessa struttura del confessionale “brevettato” da Moneta e S. Carlo.

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